Il Ministero della Salute ha apportato modifiche al Decreto Prevenzione, introducendo disposizioni volte a chiarire i criteri per il riconoscimento degli indennizzi in caso di abbattimenti per malattie animali.

L’indennità è concessa agli operatori quando l’abbattimento degli animali è disposto dall’autorità competente, come previsto dall’articolo 61, paragrafo 1, lettera b), in presenza di focolai di malattie di categoria A ed emergenti, nonché di malattie di categoria B e C, per le quali sono in vigore programmi nazionali di eradicazione obbligatori ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 136/2022. La norma, già contenuta nel decreto legislativo di cui in premessa è stata riscritta per assicurarne una maggiore comprensione. Il Ministero della Salute ha dunque voluto precisare che l’indennizzo per le malattie di categoria B e C è riconosciuto esclusivamente quando l’abbattimento è previsto nell’ambito di un programma di eradicazione adottato secondo l’articolo 13, comma 1 del d.lgs. 136/2022, attuando l’articolo 31 del regolamento europeo. La modifica non amplia il campo di applicazione della legge n. 218/1988, ma lo definisce con maggiore precisione, come evidenziato nella relazione del Governo alle Camere.

Oltre a questo intervento, il Ministero ha anche chiarito che l’indennità prevista dall’articolo 2, comma 4 della legge 218/1988 è valida per abbattimenti dovuti a focolai di Encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) nei bovini e negli ovicaprini, oltre che per quelli contemplati dal piano nazionale di controllo della salmonellosi negli avicoli, in conformità al regolamento (CE) 2160/2003. Questo chiarimento riguarda malattie come la Salmonella enteritidis e la Salmonella thyphimurium, che, pur non essendo elencate esplicitamente, rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2016/429. Pertanto, l’indennità per abbattimento è sempre stata riconosciuta per queste patologie, senza comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Infine, è stato specificato che non rientrano nel riconoscimento dell’indennità i casi in cui l’abbattimento e la distruzione degli animali avvengono nell’ambito di programmi di sorveglianza facoltativi adottati dalle regioni o dalle province autonome. In tali situazioni, l’indennità non è coperta dalle risorse previste dalla legge 218/1988 e deve essere finanziata con fondi regionali o provinciali, come previsto dai rispettivi programmi locali.