Pubblicata la Circolare Agea 31369.2023 del 28 aprile 2023 dal titolo: ” Regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali (eco-schema 1) – Disciplina a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 nell’ambito dei pagamenti diretti”

Questa circolare definisce la disciplina relativa all’eco-schema 1, valida dal 1° gennaio 2023. E’ stata emanata per dare seguito a quanto previsto all’art. 37 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, ovvero all’indicazione che l’organismo di coordinamento deve determinare con propri provvedimenti, sentiti gli Organismi pagatori, i criteri di controllo e le modalità operative di attuazione del suddetto  decreto, comprese le tempistiche per le istruttorie. Gli importi unitari effettivi da erogare, per ciascun anno di domanda, sono determinati dall’Organismo di coordinamento in base al numero delle UBA o degli ettari ammissibili accertati dagli Organismi pagatori nell’anno considerato, nel rispetto degli importi unitari massimi.

Eco-schema 1 – Pagamento per la riduzione dell’antimicrobico resistenza e per il benessere animale

Classyfarm

Tra le condizioni di ammissibilità all’intervento viene richiesta l’adesione a ClassyFarm, pertanto, è necessario che l’agricoltore, entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda unica, abbia provveduto alla registrazione/iscrizione nel sistema Classyfarm, al fine di acquisire le necessarie informazioni sull’andamento della gestione aziendale, attraverso la visualizzazione dei dati relativi al proprio allevamento, migliorandone la consapevolezza. Per la campagna 2023 tale adempimento si ritiene soddisfatto con la richiesta di registrazione, che dovrà essere eseguita obbligatoriamente nel sistema entro il 31 dicembre 2023.

Condizioni di ammissibilità

Il pagamento è concesso all’agricoltore che aderisce ad un percorso di riduzione dell’uso di antimicrobici veterinari misurato tramite l’applicativo ClassyFarm, o che aderisce al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA).  L’intervento si articola, infatti, su due livelli: uno relativo alla riduzione dell’antimicrobico resistenza e l’altro all’adesione al sistema SQNBA.

Livello 1: riduzione dell’antimicrobico resistenza.
L’allevatore si impegna alla riduzione dell’uso degli antimicrobici veterinari, quantificata attraverso lo strumento ClassyFarm, suddividendo le aziende zootecniche in classi rispetto ai quattro quartili della distribuzione rispetto alla mediana regionale del valore della dose definita giornaliera (DDD). Il periodo di osservazione è dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno di domanda. Il pagamento spetta agli allevamenti che alla fine del periodo di osservazione, rispetto alla distribuzione della mediana calcolata per l’anno precedente, rientrano nelle seguenti soglie:
a) i valori DDD sono mantenuti entro il valore definito dalla mediana;
b) i valori DDD sono mantenuti entro il valore soglia identificato dal terzo quartile, ma lo riducono del 20%;
c) i valori DDD passano dal quarto al terzo quartile con una riduzione di almeno il 10%.
Sono ammissibili anche gli allevamenti che passano sotto la mediana provenendo dal 3° quartile, qualunque sia la loro riduzione percentuale di farmaco.

Livello 2: adesione al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA) con Pascolamento.
Sono ammissibili al premio:  allevamenti bovini con orientamento produttivo latte, carne e duplice attitudine e gli allevamenti suini. Con riferimento alla sola campagna 2023, l’impegno si considera soddisfatto con la richiesta di adesione al sistema di qualità (SQNBA) da perfezionare entro la data ultima di presentazione della domanda unica e con il controllo dell’attività di pascolamento. La richiesta di adesione inserita in domanda unica comporta che l’agricoltore si impegni anche alla riduzione degli antibiotici nella stessa misura prevista per l’adesione al Livello 1. A tal proposito viene specificato che  l’agricoltore può aderire alternativamente al Livello 1 e al Livello 2 dell’eco-schema 1 per ciascun allevamento, specie animale, orientamento produttivo o gruppi di animali del medesimo orientamento produttivo, però, come sopra ricordato, l’accesso al Livello 2, comporta che l’allevatore si impegni anche alla riduzione degli antibiotici nella stessa misura prevista per l’adesione al Livello 1. Conseguentemente, nel caso in cui l’agricoltore intenda aderire, oltre che al Livello 1, anche al Livello 2 con gruppi di animali del medesimo orientamento produttivo del livello 1, occorre demarcare correttamente i capi animali che determinano le UBA premiabili sul Livello 1 da quelli che determinano le UBA premiabili sul Livello 2. Pertanto poiché il sistema Classyfarm determina i valori del DDD considerando l’intera consistenza dell’allevamento per orientamento produttivo, la stessa è altresì utilizzata per determinare le UBA pagabili sul livello 1, al quale saranno sottratte le UBA pagabili sul livello 2, determinate considerando esclusivamente il gruppo di animali utilizzato per soddisfare l’impegno di pascolamento.

Si ricorda che, per la campagna 2023, il pascolamento è verificato nei termini indicati dall’articolo 3, lettera h), del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, ovvero in tal modo:  «pascolo o pascolamento»: fatto salvo quanto diversamente disposto a livello regionale nell’intervento SRB01 nel PSP ovvero dalle corrispondenti disposizioni delle Regioni e Province autonome comunicate all’Organismo di coordinamento con le modalità dal medesimo stabilite, è attività agricola di produzione se è esercitato in uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni, con un carico di bestiame di almeno 0,2 UBA/ettaro/anno, con animali detenuti dal richiedente gli aiuti e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, fermo restando quanto previsto alla lettera c), punto 2.5. Il carico deve essere, comunque, adeguato alla conservazione del prato permanente e l’attività deve essere esercitata nel rispetto dei piani di gestione, ove presenti, stabiliti dagli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, istituiti ai sensi delle Direttive (CE) 92/43/CEE e 2009/147/CE. Ai fini della verifica del carico UBA/ha è altresì necessario che il beneficiario del premio che ha assunto l’impegno abbia la disponibilità, sulla base di idoneo titolo di conduzione, di superficie ammissibile dichiarata a pascolo nella domanda unica.

Dunque nell’annualità 2023 il premio per il livello 2 può essere erogato a chi:

  1. ha rispettato gli impegni di riduzione del farmaco previsti al livello 1;
  2. risulta detentore di capi animali nelle forme riconosciute;
  3. detiene superfici ammissibili a pascolo sulle quali è esercitata l’attività di pascolamento.

Sono previste delle deroghe per il premio relativo al livello 2, e riguardano l’adesione al sistema SQNBA che non risulta necessaria per gli allevamenti biologici e per gli  allevamenti bovini di piccole dimensioni (allevamenti di massimo 20 UBA nell’anno 2022 per l’anno di domanda 2023, per gli anni di domanda successivi un massimo di 10 UBA riferite alla consistenza media di stalla dell’anno precedente),  purché si sia ricevuta autorizzazione dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio in cui insiste l’allevamento. In tale caso è fatto obbligo comunque di rispettare l’impegno di pascolamento.

Gli importi unitari previsti per tutte le UBA oggetto d’impegno come pagamento annuale, secondo quanto definito nel Piano Strategico Nazionale risultano essere i seguenti:

Livello 1:
1. Bovini da latte 66,0 €/UBA;
2. Bovini da carne 54,0 €/UBA;
3. Bovini a duplice attitudine 54,0 €/UBA;
4. Bufalini 66,0 €/UBA;
5. Vitelli a carne bianca 24,0 €/UBA;
6. Suini 24,0 €/UBA;
7. Ovini 60,0 €/UBA;
8. Caprini 60,0 €/UBA;
Livello 2
1. Bovini da latte e duplice attitudine 240,0 €/UBA;
2. Bovini da carne 240,0 €/UBA;
3. Suini 300,0 €/UBA.

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Fonte: Agea