Come si legge in una nota pubblicata da AGEA, dall’8 maggio 2023, è possibile accedere alla rateizzazione degli atti di riscossione esattoriale, relativi ai prelievi supplementari quote latte.

Sospesa la riscossione delle multe tramite cartelle esattoriali per gli allevatori che accederanno alla rateizzazione. Possibilità di rateizzazione trentennale delle multe per debiti superiori a 300.000 euro, senza rinunciare ai premi PAC, attualmente predisposti ad uso compensativo dei debiti sulle quote latte.

Soggetti legittimati a proporre l’istanza di rateizzazione

  • I soggetti nei confronti dei quali si è proceduto all’iscrizione a ruolo dei debiti relativi alle quote latte possono presentare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (di seguito solo: “AdE-R”) istanza di rateizzazione ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 602/73, qualora ne ricorrano i presupposti, con le modalità previste dalla stessa. Accolta la richiesta di rateizzazione, l’AdE-R comunica il provvedimento di accoglimento ad AGEA che contestualmente sospende la procedura di recupero per compensazione.
  • Possono presentare istanza di rateizzazione all’AGEA di cui all’art. 8 quater L. 33/09, per il tramite dell’AdE-R, i soggetti che hanno ricevuto la notifica di un atto di riscossione da parte della stessa, successivamente alla data del 1°aprile 2019 ai sensi dell’art. 8 quinquies, comma 10, della L. 33/09 e in data antecedente all’8 maggio 2023. L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro e non oltre sessanta giorni dalla data suddetta, e quindi entro e non oltre il 7 luglio 2023. È inoltre possibile presentare un’unica istanza riferita a più atti notificati dall’AdE-R, purché nel rispetto del termine sopra indicato.
  • I soggetti nei confronti dei quali si è proceduto all’iscrizione a ruolo dei debiti relativi alle quote latte – e che ricevono la notifica da parte dell’AdE-R del primo atto di riscossione utile successivamente alla data dell’8 maggio 2023 – possono presentare all’AGEA, entro e non oltre sessanta giorni dalla notifica dell’atto di riscossione, istanza di rateizzazione ai sensi dell’art. 8 quinquies 1 L. 33/09. Anche in questo caso, si può presentare un’unica istanza riferita a più atti notificati da AdE-R, purché nel rispetto del termine indicato.

Presentazione dell’istanza di rateizzazione

I soggetti interessati devono presentare l’istanza direttamente all’AdE-R utilizzando esclusivamente lo specifico modello R-QL, inviandolo unitamente al documento di identità o di riconoscimento del richiedente, alla casella PEC della Direzione regionale AdE-R di riferimento. Il modello deve essere compilato e approvato in ogni sua parte e non è consentito apporre modifica alcuna, né sottoporre la richiesta a condizioni.

Le verifiche

A seguito della presentazione dell’istanza di rateizzazione, l’AdE-R procede alla verifica della tempestività della stessa.

In caso di verifica positiva, l’AdE-R, procede a sospendere immediatamente la riscossione e a trasmettere all’AGEA l’istanza nel termine di 10 giorni dalla ricezione tramite PEC all’indirizzo “rateizzazionecartelle.quotelatte@certificata.agea.gov.it”.

In caso, invece, di verifica negativa, l’AdE-R procede a comunicare all’istante l’esito negativo della verifica e non procede né a sospendere la riscossione, né ad inviare l’istanza ad AGEA.

Nella ipotesi in cui la medesima istanza, avente ad oggetto diversi atti di riscossione, si presenti soltanto parzialmente tempestiva ai sensi di legge, l’AdE-R procede a comunicare all’istante l’esito negativo della verifica inerente al debito non ammesso alla rateizzazione e a trasmettere ad AGEA l’istanza di rateizzazione, previa sospensione della riscossione relativa al debito la cui istanza di rateizzazione è risultata tempestiva.

Il ruolo di AGEA

Nei tre mesi successivi al recepimento dell’istanza, AGEA procede alla verifica dei requisiti di ammissibilità della richiesta di rateizzazione ai sensi degli artt. 8 quater e quinquies L. 33/09.

  • In caso di verifica negativa della sussistenza dei requisiti per accedere alla rateizzazione AGEA provvede a comunicare all’istante il provvedimento di rigetto. Contestualmente il medesimo provvedimento di rigetto viene trasmesso all’AdE-R, la quale provvede all’immediata revoca della sospensione, e riprende l’attività di riscossione.
  • In caso di verifica positiva della sussistenza dei requisiti per accedere alla rateizzazione, AGEA provvede ad inviare all’istante il provvedimento di accoglimento, la cui efficacia è condizionata all’adempimento di tutte le formalità da parte dell’istante.

Nel dettaglio:

  • Nei successivi 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di accoglimento ai sensi dell’art. 8 quinquies L. 33/09, l’istante deve inviare ad AGEA la prova dell’avvenuta formalizzazione della rinuncia a tutti i contenziosi pendenti dinanzi a qualsiasi organo giurisdizionale inerenti ai debiti per i quali è stata richiesta la rateizzazione;
  • l’istante dovrà, altresì, nel medesimo termine, inviare ad Agea e unitamente ai documenti sopra indicati una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi e nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con dichiarazione di assenza di contenziosi pendenti inerenti ai debiti per i quali è stata richiesta la rateizzazione.

L’efficacia della rateizzazione è condizionata all’invio nel termine di 30 giorni da parte dell’istante dei documenti sopra indicati.

È opportuno precisare che nell’ipotesi in cui nel corso della rateizzazione AGEA dovesse venire in qualsiasi modo a conoscenza del mancato adempimento da parte dell’istante al deposito delle rinunce ai contenziosi e, comunque, a conoscenza di dichiarazioni incomplete o mendaci contenute nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio della rateizzazione ed il provvedimento di decadenza dal beneficio verrà comunicato all’AdE-R, ai fini della ripresa della riscossione coattiva.

Modalità di pagamento del piano di rateizzazione

Prima della scadenza di ciascuna rata, AGEA comunica l’importo esatto della stessa e le modalità di pagamento.

Il versamento della prima rata viene comunicato all’AdE-R che procede alla cancellazione delle cautele iscritte ed all’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate.

Il richiedente può richiedere una riduzione delle rate comunicando l’importo in linea con la quota di debito che intende pagare anticipatamente, almeno due mesi prima della scadenza annuale. Gli oneri e i diritti di riscossione vengono corrisposti direttamente all’AdE-R.

Decadenza dal beneficio della rateizzazione

Oltre che per le cause sopra indicate, il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e la revoca della sospensione della riscossione.

In tal caso, l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è automaticamente ed immediatamente riscuotibile in unica soluzione, sono riprese le procedure di recupero per compensazione e le somme eventualmente corrisposte dal produttore in costanza di rateizzazione sono iscritte a registro debitori a deconto del debito residuo.

Trovate qui la nota Agea integrale.