Pubblicate nella Gazzetta Europea del 4 aprile 2022 le decisioni che autorizzano l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da soia geneticamente modificata, cotone geneticamente modificato e colza geneticamente modificata.
Oggi la Commissione ha autorizzato tre colture geneticamente modificate (1 soia, 1 colza e 1 cotone) e ha rinnovato l’autorizzazione per una coltura di cotone geneticamente modificato utilizzata per alimenti e mangimi. Tutti questi OGM sono stati sottoposti a una procedura di autorizzazione completa e rigorosa, inclusa una valutazione scientifica favorevole da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Le decisioni di autorizzazione non riguardano la coltivazione ma solo l’importazione delle suddette colture OGM. Gli Stati membri non hanno raggiunto una maggioranza qualificata né a favore né contro in seno al Comitato permanente e al successivo Comitato di appello. La Commissione Europea ha quindi il dovere legale di procedere con le autorizzazioni. Le autorizzazioni sono valide per 10 anni e qualsiasi prodotto ottenuto da questi OGM sarà soggetto alle rigorose norme dell’UE in materia di etichettatura e tracciabilità.
Riportiamo di seguito le singole decisioni.
La “Decisione di esecuzione (UE) 2022/531 della Commissione del 31 marzo 2022 che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da soia geneticamente modificata GMB151 (BCS-GM151-6) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio” stabilisce che alla soia geneticamente modificata (Glycine max (L.) Merr.) GMB151 è assegnato l’identificatore unico BCS-GM151-6, conformemente al regolamento (CE) n. 65/2004 e che potrà essere utilizzata nei seguenti prodotti:
a) alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati dalla soia geneticamente modificata in oggetto;
b) mangimi contenenti, costituiti o derivati dalla soia geneticamente modificata in oggetto;
c) prodotti contenenti o costituiti dalla soia geneticamente modificata in oggetto per usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.
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La “Decisione di esecuzione (UE) 2022/530 della Commissione del 31 marzo 2022 che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato cotone geneticamente modificato GHB811 (BCS-GH811-4) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio” stabilisce che al cotone geneticamente modificato (Gossypium hirsutum e Gossypium barbadense) GHB811, di cui all’allegato, lettera b), della presente decisione, è assegnato l’identificatore unico BCS-GH811-4 conformemente al regolamento (CE) n. 65/2004. e che potrà essere utilizzato nei seguenti prodotti:
a) Alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati dal cotone geneticamente modificato in oggetto;
b) mangimi contenenti, costituiti o derivati dal cotone geneticamente modificato in oggetto;
c) prodotti contenenti o costituiti dal cotone geneticamente modificato in oggetto, per usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.
Consulta qui il documento completo.
La “Decisione di esecuzione (UE) 2022/529 della Commissione del 31 marzo 2022 che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da colza geneticamente modificata 73496 (DP-Ø73496-4) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio” stabilisce che alla colza geneticamente modificata (Brassica napus L.) 73496, come specificata nell’allegato, lettera b), della presente decisione, è assegnato l’identificatore unico DP-Ø73496-4, conformemente al regolamento (CE) n. 65/2004 e che potrà essere utilizzata nei seguenti prodotti:
a) Alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati da colza geneticamente modificata DP-Ø73496-4;
b) mangimi contenenti, costituiti o derivati da colza geneticamente modificata DP-Ø73496-4;
c) prodotti contenenti o costituiti da colza geneticamente modificata DP-Ø73496-4 per usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.
Scarica qui la decisione completa.
Fonte: Eur-lex
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