Cosa possiamo dire per introdurre questo argomento?

Il Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 è relativo alla produzione biologica ed all’etichettatura dei prodotti biologici ed abroga il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio. Anche l’altro fondamentale provvedimento normativo, il Regolamento 889/2008 che seguiva il Reg. 834/2007, è abrogato dal Reg. di Esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione del 15 luglio 2021, ad esclusione degli allegati VII (prodotti per la pulizia e la disinfezione)  e IX (ingredienti non biologici di origine agricola) che si applicano fino al 31/12/2023. Negli anni la normativa che regola l’agricoltura biologica è passata dal Regolamento (CEE) n. 2092/91 al Regolamento (CE) n. 1804/1999, poi al Regolamento (CE) n. 834/2007 per arrivare oggi al  Regolamento (UE) n. 2018/848. I Regolamenti 2092/91, 834/2007 e 1804/1999 erano del Consiglio mentre l’attuale Reg. 2018/848 è del Parlamento Europeo e del Consiglio; siamo passati da Reg. CEE a Reg. CE per arrivare oggi al Reg. UE, inoltre è cambiata la nomenclatura, oggi infatti il numero del Regolamento è preceduto dall’anno di promulgazione, prima l’anno seguiva il numero del Regolamento.

Da quando si applica il Regolamento 2018/848?

Il Reg. 2018/848 è in vigore già dal giugno 2018 e si sarebbe dovuto applicare dal primo gennaio 2021 ma in conseguenza della pandemia COVID-19 e della relativa crisi sanitaria l’applicazione è stata posticipata di un anno, quindi a partire dal primo gennaio 2022.

Come si articola la nuova normativa sul Bio? 

Il Reg. 2018/848 si compone di una parte generale con 61 articoli e di 6 allegati che riguardano la parte applicativa della norma, all’inizio troviamo 124 considerando e 75 definizioni. Al Reg. 2018/848 fa seguito poi una serie numerosa di provvedimenti normativi, emessi successivamente, che lo integrano, lo modificano e ne dettano le norme di esecuzione. E’ certo che l’emanazione degli atti normativi secondari non si è ancora conclusa.

Quali obiettivi si prefigge la nuova normativa sul Bio e quali sono i suoi principi?  

Il Reg. 2018/848 dichiara che la produzione biologica è un sistema di gestione sostenibile. Con il Reg. 2018/848 sono molto rafforzati ed ampliati gli obiettivi ed i principi che già la precedente normativa sul bio si prefiggeva, gli stessi sono infatti enunciati in maniera in parte nuova e comunque più diretta e particolareggiata come ad esempio, citando il Reg. stesso, “contribuire a tutelare l’ambiente ed il clima”, “conservare a lungo termine la fertilità dei suoli”, “contribuire efficacemente a un ambiente non tossico”,  “promuovere le filiere corte e la produzione locale nelle varie zone dell’Unione”, “incoraggiare il mantenimento delle razze rare e autoctone in via di estinzione”, “preservare elementi del paesaggio naturale, come i siti del patrimonio naturale”, “prevenire e combattere l’impoverimento in sostanza organica del suolo”, “utilizzare sementi e animali con un grado elevato di diversità genetica, di resistenza alle malattie e di longevità”, “prevedere la possibilità per gli agricoltori di usare materiale riproduttivo vegetale ottenuto dalle proprie aziende al fine di promuovere le risorse genetiche adattate alle condizioni specifiche della produzione biologica”. Molta attenzione, inoltre, è rivolta al benessere degli animali per il quale il Reg. 2018/848 ha riservato ampio spazio è da prescrizioni precise.

Ci sono novità rispetto l’ambito di applicazione?

Si, il Reg. 2018/848 amplia l’ambito di applicazione, la nuova norma infatti si applica anche ad alcuni prodotti strettamente legati all’agricoltura, che nella precedente normativa non erano contemplati, come ad esempio, fra gli altri, il sale marino ed altri sali per alimenti e mangimi (anche se per questi prodotti ancora mancano i requisiti applicativi e comunque l’operatore bio non è obbligato ad utilizzare sale biologico), la lana non cardata né pettinata, le pelli gregge e non trattate. L’ampliamento comprende anche la possibilità di allevare secondo il metodo bio con la conseguente certificazione anche i cervidi.

Per la produzione vegetale quali sono le novità importanti per il mondo dei ruminanti?  

Nella precedente normativa esistevano le “sementi ed il materiale di riproduzione vegetale” nel nuovo Reg. 2018/848 questi sono chiamati “materiale riproduttivo vegetale” definito come “i vegetali e tutte le parti di vegetali, comprese le sementi, in qualunque stadio di crescita, capaci di produrre piante complete e destinati a tale scopo”. Rimanendo in argomento la normativa introduce un materiale nuovo: il “materiale eterogeneo biologico” definendolo come un insieme vegetale appartenente a un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto, ossia la specie, con caratteristiche fenotipiche comuni, caratterizzato da un elevato livello di diversità genetica e fenotipica tra le singole unità riproduttive in modo che tale insieme vegetale sia rappresentato dal materiale nel suo insieme e non da un numero ridotto di individui, che non è una varietà come definita dalla normativa vigente e neanche una miscela di varietà ed infine è stato prodotto in conformità al Reg. 2018/848. Gli operatori bio avranno quindi la possibilità di utilizzare “materiale riproduttivo vegetale” di  “materiale eterogeneo biologico”. Altra novità è l’inserimento nell’elenco delle sostanze attive di base, che a determinate condizioni possono essere contenute nei prodotti fitosanitari utilizzati nella produzione biologica, anche il latte vaccino ed il siero di latte, queste sostanze comunque non possono essere utilizzate come erbicidi.

Il nuovo Regolamento ha apportato novità alla produzione zootecnica?  

Si, il Reg. 2018/848 apporta anche alcune novità nell’allevamento bio dei ruminanti.

Quali le novità in merito all’introduzione degli animali?  

Il Reg. 2018/848 prevede che gli Stati membri si dotino di banche dati dove gli operatori che commercializzano animali biologici possano rendere pubblici, su base volontaria ed a titolo gratuito, informazioni sugli animali biologici che possono essere reperiti sul mercato includendo il numero degli animali disponibili suddivisi per sesso, razza, linee genetiche, età e qualsiasi altra informazione utile. Questo sistema darà la possibilità, agli operatori bio che vogliono introdurre animali nella propria azienda, di verificare se è possibile ricorrere alle deroghe per l’introduzione di animali non bio come previsto dalla normativa. Attualmente questa banca dati non è stata ancora pubblicata. Sempre in merito all’introduzione di animali, nel caso si voglia introdurre animali a fini riproduttivi di razze minacciate di abbandono, l’operatore bio può introdurre nella propria azienda anche animali convenzionali, non necessariamente nullipari, senza rispettare il limite del 40% previsto dalla precedente normativa.

Quali le novità in merito all’alimentazione? 

Per quanto riguarda l’alimentazione, in primis evidenzio che il Reg. 2018/848 definisce “mangime” come definito dal Reg. 178/2002 cioè il mangime è qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato alla nutrizione per via orale degli animali. Entrando nei particolari normativi che riguardano le novità sull’alimentazione, il nuovo Regolamento ammette che, in caso di conversione simultanea di terreni e di animali, durante il periodo di conversione dell’unità di produzione, gli animali presenti in tale unità dall’inizio del periodo di conversione possono essere nutriti anche con mangimi in conversione prodotti nell’azienda stessa durante il primo anno di conversione. Per quanto riguarda l’origine dei mangimi, fino al 31 dicembre 2023 la percentuale di mangime somministrato agli animali bio aziendali, deve provenire dall’azienda stessa per almeno il 60%, come prescriveva la precedente normativa, ma a partire dal primo gennaio 2024 tale percentuale dovrà essere almeno del 70%. Qualora non si riesca a raggiungere le percentuali prescritte, rimane la possibilità di approvvigionarsi presso altre unità di produzione bio o in conversione e presso operatori del settore dei mangimi che utilizzano mangimi e materie prime per mangimi provenienti dalla stessa regione. Una novità introdotta riguarda gli additivi per insilati, così oltre agli enzimi e microrganismi già consentiti dalla precedente normativa, il Reg. 2018/848 autorizza anche l’uso di acido formico, di formiato di sodio, di acido propionico e di propionato di sodio, a condizione che queste sostanze siano utilizzate soltanto per assicurare una fermentazione adeguata. Per quanto riguarda gli animali lattanti, questi devono essere nutriti di preferenza con latte materno per un periodo minimo come previsto già dalla precedente normativa, ma il Reg. 2018/848 aggiunge che durante il periodo di allattamento non è consentito l’utilizzo di surrogati del latte contenenti componenti sintetizzati chimicamente o componenti di origine vegetale, lasciando intendere che sia possibile l’uso di latte artificiale con determinate caratteristiche. Infine, sempre riguardo l’alimentazione, la quota di mangimi in conversione extra-aziendali che può essere introdotta nella razione passa dal 30 al 25%; le cifre sono calcolate annualmente quali percentuali di sostanza secca di mangimi di origine vegetale.

Quali le novità riguardo le pratiche zootecniche?

Ci sono delle differenze che riguardano la transumanza: il Reg. 2018/848 specifica che nei periodi di transumanza gli animali biologici possono pascolare su terreni non biologici quando sono condotti a piedi da un’area di pascolo all’altra e durante questo periodo di tempo gli animali biologici sono tenuti separati dagli altri animali; inoltre i mangimi non biologici, costituiti da erba e altri vegetali di cui si nutrono gli animali al pascolo, sono concessi solo per un periodo massimo di 35 giorni considerando sia il viaggio di andata che di ritorno; rimane uguale a quanto prescritto dalla precedente normativa la percentuale massima della razione composta da mangimi non biologici che gli animali possono ingerire durante il periodo di transumanza che è infatti il 10% della razione annua complessiva calcolata sulla sostanza secca dei mangimi di origine agricola. Anche per quanto riguarda l’allevamento dei vitelli nel Reg. 2018/848 troviamo delle differenze rispetto alla precedente normativa; confermando che è vietato l’allevamento di vitelli in recinti individuali dopo una settimana di età, il nuovo Regolamento però specifica che salvo per singoli capi, per un periodo limitato e nei limiti giustificati da motivi veterinari è possibile prolungare la permanenza in recinti individuali a condizione comunque che il vitello sia tenuto in spazi dotati di un suolo solido e provvisti di lettiere di paglia, dove  possa essere in grado di girarsi facilmente e di sdraiarsi comodamente per intero. Per quanto riguarda la riproduzione degli animali biologici, il nuovo Regolamento dichiara che la riproduzione deve avvenire con metodi naturali e scrive che “è ammessa tuttavia l’inseminazione artificiale”, inoltre dichiara che “la riproduzione non è indotta o impedita da trattamenti con ormoni o altre sostanze con un effetto simile, tranne che non si tratti di una terapia veterinaria per un singolo animale”. Per quanto riguarda i bovini maschi di più di un anno di età, il nuovo Regolamento prescrive che questi devono avere accesso a pascoli o a spazi all’aperto; a questo proposito si può evidenziare che nella nuova normativa non è presente il requisito relativo alla durata della fase d’ingrasso in stalla dei bovini, come invece prevedeva la precedente normativa. Una considerazione particolare va fatta riguardo l’argomento benessere animale poiché il Reg. 2018/848 gli dedica un intero articolo, a sottolineare il fatto che l’agricoltura biologica non può prescindere dalla qualità della vita dell’animale allevato. Ricordo inoltre che il benessere degli animali è parte integrante della strategia Farm to Fork. In questo articolo dedicato alla qualità della vita degli animali allevati, ritroviamo alcune delle prescrizioni già presenti nella precedente normativa ed altre nuove,e soprattutto l’argomento risulta essere trattato in maniera più estesa. Entrando nei particolari, di seguito si riportano sinteticamente le prescrizioni che riguardano i ruminanti:

  • tutte le persone addette alla cura degli animali ed al trattamento di animali durante il trasporto e la macellazione devono possedere le necessarie conoscenze e competenze di base in materia di salute e benessere degli animali e per poter applicare correttamente le prescrizioni previste dal Reg. 2018/848 devono aver seguito una formazione adeguata.
  • Tutte le pratiche zootecniche devono garantire il soddisfacimento delle esigenze fisiologiche, etologiche e di sviluppo degli animali.
  • Gli animali hanno in permanenza accesso a spazi all’aria aperta dove possono fare del moto, di preferenza pascoli, quando lo permettano le condizioni atmosferiche e stagionali e lo stato del suolo, salvo in casi di restrizioni dovute a casi di sicurezza veterinaria.
  • Il numero di animali è limitato al fine di ridurre al minimo il sovrappascolo, il calpestio del suolo, l’erosione e l’inquinamento provocato dagli animali o dallo spandimento delle loro deiezioni.
  • È vietato tenere gli animali legati o in isolamento, salvo per singoli capi per un periodo limitato e nella misura giustificata da motivi veterinari. L’isolamento degli animali può essere autorizzato solo per un periodo limitato e solo qualora sia compromessa la sicurezza dei lavoratori o per motivi di benessere degli animali. Le autorità competenti possono autorizzare la stabulazione fissa nelle aziende con non più di 50 animali (esclusi gli animali giovani) se non è possibile tenere gli animali in gruppi adeguati alle loro esigenze comportamentali, purché essi abbiano accesso ai pascoli durante il periodo di pascolo e purché, quando l’accesso ai pascoli non sia possibile, abbiano accesso a spazi liberi all’aperto almeno due volte alla settimana.
  • Il trasporto degli animali ha una durata il più possibile limitata.
  • Agli animali sono evitati e ridotti al minimo sofferenze, dolore e angoscia nel corso della loro intera vita, anche al momento della macellazione.
  • Il taglio della coda per gli ovini, la rimozione delle corna e la cauterizzazione dell’abbozzo corneale possono essere consentiti in via eccezionale, ma soltanto caso per caso e solo qualora tali pratiche migliorino la salute, il benessere o l’igiene degli animali o nei casi in cui altrimenti sarebbe compromessa la sicurezza dei lavoratori. L’autorità competente autorizza tali operazioni soltanto quando l’operatore gliele abbia debitamente notificate e motivate e quando l’operazione debba essere effettuata da personale qualificato.
  • La sofferenza degli animali è ridotta al minimo applicando un’anestesia e/o analgesia sufficiente ed effettuando ogni operazione solo all’età più opportuna ad opera di personale qualificato.
  • La castrazione fisica è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione effettuando ogni operazione solo all’età più opportuna ad opera di personale qualificato e solo limitando al minimo la sofferenza degli animali applicando un’anestesia e/o analgesia sufficiente.
  • Le operazioni di carico e scarico degli animali si svolgono senza usare alcun tipo di stimolazione elettrica od altra stimolazione dolorosa coercitiva sugli animali. È vietato l’uso di calmanti allopatici prima o nel corso del trasporto.

Come ultima menzione, evidenzio che il nuovo Regolamento afferma che non è consentito l’allevamento di animali biologici in recinto su suolo molto umido o paludoso. A questo proposito e relativamente al fatto che nella nuova normativa sono assenti le parole “Bufale/Bufalo/Bufali”, è auspicabile un chiarimento da parte degli enti preposti in merito all’allevamento delle bufale biologiche.

Abbiamo visto che il campo di applicazione è stato aperto anche ai cervidi, cosa prevede il nuovo regolamento per questo allevamento? 

Il Reg. 2018/848 ha ampliato il campo di applicazione dando la possibilità di allevare secondo il metodo bio anche i cervidi ed è anche per questo che il legislatore ha inserito fra le definizioni quella di “recinto” cioè “uno spazio che include una parte dotata di dispositivi di protezione degli animali da condizioni climatiche avverse“, questo perché il recinto è considerato un elemento strutturale particolarmente importante per l’allevamento bio dei cervidi. Entrando nei particolari, i cervidi devono essere allevati secondo sistemi di allevamento che si basano su un utilizzo massimo del pascolo, secondo la disponibilità di pascoli nei vari periodi dell’anno; sono allevati in recinti all’esterno con accesso ai pascoli ogniqualvolta le condizioni lo consentano; durante il periodo di vegetazione, nel recinto il pascolo naturale deve essere garantito, quindi non sono ammessi recinti che non permettano agli animali di nutrirsi pascolando durante il periodo di vegetazione. I recinti devono essere costruiti in modo tale da consentire, se necessario, la separazione delle diverse specie di cervidi allevati; possono avere la possibilità di essere divisi o essere adiacenti ad altri recinti in modo da poter svolgere le attività di manutenzione in sequenza. Gli animali allevati in un recinto devono avere a disposizione acqua fresca e pulita, se non è disponibile una fonte naturale di acqua facilmente accessibile agli animali, devono essere messi a disposizione degli abbeveratoi. I cervidi devono avere a disposizione nascondigli, ripari e staccionate che non rischiano di ferire gli animali; nei recinti dei cervi nobili (Cervus elaphus), gli animali devono potersi rotolare nel fango per pulire il pelo e regolare la temperatura corporea. Nei recinti devono essere presenti ambienti naturali, o, se non possibile averli naturali, questi devono essere riprodotti artificialmente e devono essere simili a quelli dove vivono i cervidi selvaggi affinché gli animali allevati possano espletare i loro comportamenti naturali caratteristici. Quando i cervidi allevati hanno accesso ai pascoli durante il periodo di pascolo e quando il sistema di stabulazione invernale permette agli animali di muoversi liberamente, si può derogare all’obbligo di prevedere spazi all’aperto nei mesi invernali. I locali di stabulazione devono avere pavimento liscio ma non sdrucciolevole, devono avere una zona confortevole, pulita ed asciutta per il sonno o il riposo degli animali, sufficientemente ampia e costituita da materiale solido non fessurato con lettiera ampia ed asciutta costituita da paglia o da materiali naturali adatti. La densità di allevamento e la superficie minima degli spazi esterni per i cervidi sono indicate nel Reg. di esecuzione (UE) 2020/464. In merito all’origine del mangime da somministrare ai cervidi allevati, le regole sono le stesse previste per gli altri ruminanti. La somministrazione del mangime è consentita soltanto in caso di carenza di pascolo per effetto di condizioni climatiche avverse e la somministrazione deve avvenire in aree collocate in zone protette dalle intemperie e accessibili sia agli animali che agli addetti, tali aree devono essere situate su terreno consolidato e devono essere provviste di tetto; qualora non sia possibile garantire l’accesso permanente al mangime, le aree di somministrazione del mangime sono concepite in modo tale che tutti gli animali possano nutrirsi contemporaneamente. I cervidi lattanti sono nutriti di preferenza con latte materno per un periodo minimo di 90 giorni dalla nascita, durante tale periodo non è consentito l’utilizzo di surrogati del latte contenenti componenti sintetizzati chimicamente o componenti di origine vegetale. Il periodo di conversione per i cervidi é di 12 mesi. Le altre prescrizioni di carattere generale relative ai cervidi sono uguali a quelle previste per gli altri ruminanti.

Ci sono novità in merito ai controlli effettuati dagli Organismi di Controllo?   

Per parlare di controlli effettuati dagli Organismi di Controllo devo ricordare che questi sono controlli ufficiali conformi al Regolamento (UE) 2017/625. Il Reg. 2018/848 introduce una grande novità, quella della Certificazione di Gruppo. Nei considerando del Reg. 2018/848 infatti si legge: “I piccoli agricoltori e gli operatori che producono alghe o animali di acquacoltura nell’Unione si trovano a far fronte individualmente a costi di ispezione e oneri amministrativi connessi alla certificazione biologica relativamente elevati. È opportuno autorizzare un sistema di certificazione di gruppo al fine di ridurre i costi di ispezione e di certificazione e i relativi oneri amministrativi, rafforzare le reti locali, contribuire allo sviluppo di migliori sbocchi di mercato e assicurare parità di condizioni con gli operatori dei paesi terzi.” Questa possibilità colma anche la differenza che esisteva nei confronti dei paesi terzi dove già si poteva avere una certificazione di gruppo. Per rendere possibile questa Certificazione di Gruppo è stato quindi necessario ridefinire l’Agricoltore che per il Reg. 2018/848 è “una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dallo status giuridico di tale gruppo e dei suoi membri ai sensi del diritto nazionale, che esercita un’attività agricola”. Per il Reg. 2018/848 quindi l’Agricoltore non è solo una persona fisica o giuridica, ma può essere anche un gruppo di persone fisiche o giuridiche.

La Certificazione di Gruppo prevede che ogni Gruppo di Operatori debba avere queste caratteristiche:

  • abbia sede in uno Stato membro o in un paese terzo;
  • abbia personalità giuridica;
  • sia costituito soltanto da membri le cui attività di produzione si svolgono in prossimità geografica le une alle altre ciò vuol dire, ad oggi, che i membri componenti un Gruppo devono essere presenti tutti nello stesso Stato;
  • sia composto soltanto da membri che sono agricoltori od operatori che producono alghe o animali di acquacoltura e le cui attività possono inoltre includere la trasformazione, la preparazione o l’immissione sul mercato di alimenti o mangimi;
  • sia costituito da membri con costi di certificazione individuale che rappresentano oltre il 2% del fatturato o del volume standard di produzione biologica di ciascun membro e il cui fatturato annuale di produzione biologica non eccede i 25000 euro o il cui volume standard di produzione biologica non è superiore a 15000 euro l’anno, oppure ciascun membro ha un’azienda di massimo 5 ettari o 0,5 ettari nel caso di serre o 15 ettari esclusivamente nel caso di pascoli permanenti;
  • deve istituire un sistema di commercializzazione comune dei prodotti ottenuti dal Gruppo cioè le vendite dei prodotti devono essere effettuate attraverso il Gruppo e non dal singolo membro componente del Gruppo, infatti l’Organismo di Controllo rilascerà il Certificato di Conformità soltanto al Gruppo e non ai singoli membri;
  • deve istituire un sistema per i controlli interni che comprende una serie documentata di attività e procedure di controllo, in base alle quali una persona o un organismo identificati sono responsabili di verificare il rispetto del Reg. 2018/848 da parte di ciascun membro del Gruppo;
  • non può essere parte del Gruppo un operatore che effettua esclusivamente attività di trasformazione, preparazione o immissione sul mercato;
  • il Gruppo può essere formato al massimo da 2000 membri.

L’Organismo di Controllo effettuerà su ogni membro del Gruppo di Operatori una ispezione annuale quando questo è composto da 10 o meno membri, quando il numero dei membri che compongono il Gruppo è superiore a 10, l’Organismo di Controllo effettuerà una ispezione annuale solo sul 5% del totale dei membri del Gruppo; il campionamento effettuato dall’Organismo di Controllo sarà effettuato su almeno il 2% dei membri componenti ogni tipo di Gruppo; il controllo di conformità effettuato dall’Organismo di Controllo include la verifica dell’istituzione e del funzionamento del sistema di controlli interni messo in atto dal Gruppo di operatori. In generale, sempre in ordine ai controlli, il nuovo Regolamento conferma l’obbligo per il quale ogni operatore bio o gruppo di operatori bio deve essere controllato da un Organismo di Controllo almeno una volta l’anno, ma in deroga a quest’obbligo, nel caso in cui i precedenti controlli non abbiano rilevato alcuna non conformità che comprometta l’integrità dei prodotti biologici o in conversione, ossia che questi operatori o gruppo di operatori non abbiano ricevuto sospensioni o soppressioni per almeno tre anni consecutivi e che questi operatori o gruppo di operatori siano stati valutati come aventi una bassa probabilità di non conformità, l’intervallo di tempo tra due ispezioni fisiche in loco effettuate dall’Organismo di Controllo non supera i 24 mesi. All’interno di questo intervallo di tempo, l’Organismo di Controllo può comunque effettuare verifiche documentali. 

Ultima novità che porto all’attenzione del lettore, è che dal primo gennaio 2022 non esisterà più il Documento Giustificativo ma esisterà solo il Certificato di Conformità che conterrà tutte le informazioni necessarie e che sarà rilasciato dall’Organismo di Controllo, ove possibile, in formato elettronico. Questo Certificato di Conformità sarà un certificato ufficiale ai sensi del regolamento che disciplina i controlli ufficiali.