Il Ministero della Salute, attraverso il Dipartimento della Salute Umana, della Salute Animale e dell’Ecosistema, ha pubblicato delle linee guida per il controllo e la gestione della febbre catarrale degli ovini (Bluetongue) in Italia, in conformità con le recenti normative europee. Questo documento riflette i cambiamenti introdotti dal Regolamento (UE) 2016/429, in vigore dal 21 aprile 2021, e dalla legislazione italiana correlata, come il Decreto legislativo del 5 agosto 2022 n. 136.
La Bluetongue è classificata tra le malattie per le quali possono essere attuati programmi di eradicazione facoltativi. Sebbene il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 permetta agli Stati Membri di stabilire programmi di eradicazione per tutti i sierotipi tradizionali del virus BTV (da 1 a 24), l’Italia ha scelto di non adottare tale programma, ma ha fornito alla Commissione Europea l’elenco dei territori considerati indenni dalla malattia.
La normativa europea impone delle prescrizioni minime per le attività di sorveglianza del virus BTV, volte a individuare precocemente nuovi sierotipi, monitorare la diffusione dell’infezione, e dimostrare l’assenza del virus. Alla luce di questi obblighi, il Ministero della Salute ha confermato il piano di sorveglianza sierologica ed entomologica, il quale potrà essere rivisto in caso di rilevamento di nuovi sierotipi, per rispettare i criteri stabiliti dalla normativa vigente. Di seguito linee guida per il controllo e la gestione della Bluetongue
Zone indenni e zone non indenni
Dopo l’entrata in vigore dell’AHL, lo stato sanitario di uno Stato Membro o di una sua zona in relazione alla febbre catarrale degli ovini (Bluetongue, BT) è classificato come indenne, non indenne o con un programma di eradicazione approvato. In Italia, le uniche zone attualmente riconosciute come indenni sono la regione Valle d’Aosta, la Provincia Autonoma di Bolzano e la regione Friuli Venezia Giulia. Le nuove normative non prevedono più l’istituzione di zone di restrizione.
In caso di sospetto o conferma di BT, le misure di controllo e riduzione dei rischi di diffusione della malattia vengono applicate nello stabilimento interessato e in quelli epidemiologicamente correlati. Queste misure possono essere estese ad altre aree del territorio, in accordo con la Regione o la Provincia Autonoma, sulla base della situazione epidemiologica e con il supporto degli Osservatori Epidemiologici Veterinari Regionali (OEVR).
Le ASL sono responsabili dell’adozione delle misure di controllo in seguito alla rilevazione della circolazione virale sul loro territorio. Valutata la situazione epidemiologica locale e analizzato il contesto territoriale, le ASL, in accordo con la Regione o la Provincia Autonoma, determinano le misure di controllo più appropriate per stimare la diffusione dell’infezione e ridurre il rischio di propagazione, specialmente in caso di rilevamento di un nuovo sierotipo o di un ceppo virale con maggiore virulenza.
È essenziale alimentare costantemente e accuratamente il Sistema Informativo SIMAN e il Sistema Informativo Nazionale della BT (SIBT) con i risultati delle attività di sorveglianza, poiché questi sistemi permettono di consultare report e mappe sulla situazione virale. Inoltre, per trasparenza e condivisione, è fortemente raccomandato informare l’intero territorio nazionale sulle misure di controllo e mitigazione del rischio adottate, pubblicando queste informazioni sul SIBT e inviando una mail all’indirizzo sibt@izs.it.
Concessione e mantenimento dello status di indennità da infezione da BTV
Il conferimento e il mantenimento dello status di indennità da infezione da Bluetongue (BTV) richiedono il rispetto di specifici criteri. In aggiunta a quanto previsto dall’articolo 36 del Regolamento 2016/429, una Regione o Provincia Autonoma può ottenere lo status di indenne da BTV se:
- Da almeno 24 mesi è in atto una sorveglianza conforme al capitolo 1, sezione 3 del Regolamento delegato 2020/689.
- Negli ultimi 24 mesi non è stato confermato alcun caso di infezione da BTV nella popolazione animale interessata.
Per mantenere lo status di indenne, è necessario continuare a rispettare le prescrizioni per la sorveglianza e i criteri per l’introduzione o il transito degli animali e del materiale germinale, come specificato nelle normative pertinenti.
Definizioni
Si considera “focolaio” la presenza di un caso confermato della malattia in uno o più animali all’interno di un’azienda o di un luogo dove si trovano animali. Secondo il Regolamento 2016/429 e il Regolamento delegato 2020/689, l’autorità competente classifica un animale come caso sospetto se:
- Mostra sintomi clinici o lesioni post mortem indicative di infezione da BTV.
- I risultati di test PCR o ELISA specifici, eseguiti dall’IZS competente, indicano la probabile presenza del virus della BT o di anticorpi contro BTV.
- Esiste una connessione epidemiologica con un caso confermato, stabilita tramite indagine epidemiologica.
Un animale è classificato come caso confermato quando:
- Da un campione prelevato è stato isolato un ceppo selvaggio di BTV (escluso il ceppo vaccinale).
- Un campione prelevato, da animali con segni clinici compatibili o con connessione epidemiologica con un caso sospetto o confermato, risulta positivo al test PCR specifico per BTV eseguito dal LNR.
- Un campione prelevato, da animali con segni clinici compatibili o con connessione epidemiologica, risulta positivo a un test indiretto specifico per BTV eseguito dal LNR.
- Durante la sorveglianza, un animale ha mostrato sieroconversione verso uno o più sierotipi del virus BT, seguita da un test PCR positivo eseguito dal LNR.
- Un animale presenta segni clinici che indicano la presenza della malattia in un allevamento con altri casi confermati di BT o durante un’epidemia conclamata nello stesso territorio.
Gestione dei focolai
La gestione dei focolai di Bluetongue (BT) richiede misure di controllo preliminari proporzionate al rischio, che tengano conto delle caratteristiche della malattia, della situazione epidemiologica, degli animali coinvolti e delle esigenze commerciali e economiche. È fondamentale adottare un approccio di massima precauzione per prevenire la diffusione di nuovi sierotipi sul territorio nazionale, impedire la diffusione in nuove aree di sierotipi già presenti, e limitare la diffusione di ceppi di sierotipi esistenti che sono diventati più aggressivi o patogeni.
Le misure consigliate includono: limitare le movimentazioni degli animali dalle aziende sede di focolaio entro un raggio adeguato, tracciare le movimentazioni degli animali nel periodo a rischio, e implementare tutte le ulteriori misure necessarie per ridurre o prevenire l’esposizione agli attacchi dei vettori. Negli allevamenti, è raccomandato individuare ed eliminare i possibili focolai larvali (come fanghiglia da scoli di abbeveratoi, liquami e letame) e predisporre ricoveri notturni chiusi e schermati con zanzariere a maglia fitta.
È essenziale che gli operatori e tutte le persone fisiche o giuridiche coinvolte rispettino le misure stabilite e collaborino con l’autorità competente per la loro attuazione.
Territori indenni
Misure di controllo in caso di sospetto di infezione da BTV
In caso di sospetto di infezione da Bluetongue (BTV) in territori indenni, l’autorità competente avvia un’indagine per confermare o escludere la malattia, registrando il sospetto nel sistema SIMAN. Durante l’attesa dei risultati dell’indagine, l’autorità limita i movimenti di materiale germinale e animali dall’azienda di provenienza, consentendo solo gli spostamenti per la macellazione immediata. Inoltre, vengono adottate misure per ridurre il rischio di esposizione degli animali ai vettori, come trattamenti con repellenti per insetti, l’uso di strutture a prova di vettori e l’incremento della sorveglianza entomologica.
Se necessario, l’autorità può estendere queste misure alle aziende epidemiologicamente correlate o a quelle circostanti i casi sospetti, sulla base di una valutazione del rischio.
Misure di controllo in caso di conferma dell’infezione da BTV
In caso di conferma dell’infezione da Bluetongue (BTV), l’autorità competente adotta diverse misure di controllo. Prima di tutto, il focolaio viene confermato nel sistema SIMAN e si conclude l’indagine epidemiologica iniziata in fase di sospetto. Vengono limitati i movimenti di animali e materiale germinale dall’azienda di provenienza, salvo per gli spostamenti autorizzati ai fini della macellazione immediata.
Se necessario e tecnicamente fattibile, vengono disposte misure per ridurre il rischio di esposizione degli animali ai vettori, come trattamenti con repellenti per insetti, l’uso di stabilimenti a prova di vettori e l’incremento della sorveglianza entomologica. Le misure di controllo possono essere estese alle aziende epidemiologicamente correlate e a quelle circostanti il focolaio confermato, basandosi su una valutazione del rischio.
Ulteriori attività e misure per valutare l’estensione della circolazione virale possono essere concordate con il Ministero della Salute e con la collaborazione del Laboratorio Nazionale di Riferimento (LNR).
Territori non indenni
Misure di controllo in caso di sospetto e/o conferma di infezione da BTV
Nei territori non indenni, in caso di sospetto o conferma di un focolaio di Bluetongue (BTV) causato da un sierotipo di nuova introduzione o da un ceppo virale di un sierotipo già presente ma con maggiore virulenza, si raccomanda l’adozione delle stesse misure di controllo previste per i focolai in zone indenni.
Per valutare l’estensione della circolazione virale, si può avviare una sorveglianza intensificata, che includa indagini cliniche su un campione di allevamenti ovini circostanti il focolaio confermato e, se necessario, indagini di laboratorio su altri animali suscettibili nelle aziende vicine. Le misure di controllo rimangono in vigore fino a quando la situazione epidemiologica e le attività di sorveglianza intensificata non permettono una revisione o revoca delle stesse.
Nei territori non indenni, se il focolaio è causato da un sierotipo già circolante, la ASL competente, basandosi su una valutazione del rischio, può decidere di non adottare misure di controllo, pur notificando il caso nel sistema SIMAN. Ulteriori attività e misure possono essere concordate con il Ministero della Salute e con la collaborazione del Laboratorio Nazionale di Riferimento (LNR).
Estinzione dei focolai di BT e durata delle misure di controllo
L’estinzione di un focolaio di Bluetongue (BT) viene registrata nel sistema SIMAN quando in un allevamento non si riscontrano più casi sospetti di BT per almeno 60 giorni dall’ultimo rilevamento. Le misure di controllo restano in vigore finché la situazione epidemiologica e i risultati del monitoraggio o della sorveglianza intensificata non permettono all’autorità competente di rivederle o revocarle. Ulteriori azioni di monitoraggio o sorveglianza intensificata possono essere concordate con il Ministero della Salute e con la collaborazione del Laboratorio Nazionale di Riferimento (LNR).
Indicazioni per le movimentazioni da vita
Movimentazioni da e verso zone indenni
Le movimentazioni di animali delle specie sensibili, e del materiale germinale da e verso le zone indenni devono avvenire in analogia con quanto previsto dall’art. 43 del Regolamento (CE) 689/2020 e s.m..
Movimentazioni da zone non indenni
Per le movimentazioni di animali da zone non indenni, dove circolano nuovi sierotipi o ceppi virali più virulenti, si raccomanda di adottare una delle seguenti misure di riduzione del rischio:
- Vaccinazione: Gli animali devono essere vaccinati contro i sierotipi presenti nella zona di provenienza. La vaccinazione deve essere effettuata da non più di 12 mesi, con specifiche tempistiche a seconda del tipo di vaccino. Animali giovani, di età inferiore ai 90 giorni, devono essere figli di madri vaccinate recentemente.
- Trattamento con insetto repellente e test PCR: Gli animali devono essere trattati con insetto repellente per almeno 7 giorni prima del trasporto e sottoposti a un test PCR per il BTV con risultato negativo. Gli animali che risultano positivi non possono essere movimentati e l’azienda di origine è considerata sospetta e sottoposta a ulteriori misure.
- Permanenza in aree stagionalmente libere o stabilimenti protetti: Gli animali devono essere mantenuti in aree stagionalmente libere da vettori o in stabilimenti protetti, secondo le norme del Regolamento 689/2020.
È essenziale assicurare che gli animali non presentino segni clinici della malattia il giorno del trasporto. Le autorità competenti possono stabilire ulteriori misure per ridurre i rischi associati agli spostamenti, consultando eventualmente il Ministero della Salute e il Laboratorio Nazionale di Riferimento (LNR).
Le misure di controllo e le condizioni per le movimentazioni sono temporanee e possono essere modificate in base all’evoluzione della situazione epidemiologica.
In caso di fiere, mostre e manifestazioni, la ASL competente determina i requisiti per la partecipazione degli animali, considerando vari fattori come il numero di capi, lo stato sanitario delle zone di provenienza, la sede e la durata dell’evento. La ASL può anche richiedere un parere tecnico al LNR tramite il Ministero della Salute.
Indicazioni per le movimentazioni da macello
Gli operatori dei macelli devono garantire che gli animali delle specie sensibili siano macellati entro 24 ore dall’arrivo al macello, in conformità con i Regolamenti 2020/688 e 2020/689. Di conseguenza, le movimentazioni da macello all’interno del territorio nazionale possono avvenire senza restrizioni, a condizione che gli animali siano effettivamente macellati entro il suddetto limite di tempo e che i mezzi di trasporto siano trattati con insetticida.
Tuttavia, le autorità competenti hanno il potere di implementare misure per ridurre il rischio associato alle movimentazioni degli animali delle specie sensibili provenienti da territori con attiva circolazione virale. Queste misure possono includere la protezione degli animali prima del trasporto con insetto-repellente e la pre-notifica al Servizio Veterinario riguardo allo stabilimento di macellazione di destinazione, considerando anche la durata del trasporto.
Poiché non è più prevista la figura dei macelli designati, in situazioni di aumento significativo delle macellazioni durante periodi specifici e circoscritti nel tempo, le autorità competenti possono valutare l’estensione del tempo di attesa per la macellazione degli animali sensibili alla BT.
Si precisa che non sarà più disponibile a livello nazionale l’elenco degli impianti di macellazione designati.
Per consultare integralmente le indicazioni operative e gli allegati clicca qui.