Vendita sotto costo, divieto di aste a doppio ribasso e disciplina delle filiere etiche di produzione

E’ inserito nel calendario dell’Assemblea della Camera, a partire da lunedì 24 giugno, l’esame del provvedimento in materia di vendita sottocosto, divieto di aste a doppio ribasso e disciplina delle filiere etiche di produzione (AC 1549-A).

Contenuto del provvedimento

Il provvedimento si compone di due Capi e di 5 articoli.

Il Capo I è intitolato “Limitazioni alla vendita sottocosto e divieto di aste a doppio ribasso per i prodotti agricoli e agroalimentari“.

L’articolo 1, modificato  rispetto al testo iniziale, prevede disposizioni in materia di vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili. Mentre il testo della proposta di legge  prevedeva inizialmente che il Governo venisse  autorizzato a modificare l’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218 – che disciplina appunto i casi in cui è ammessa la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili –  nel senso di vietare tale vendita in generale, il testo approvato dalla Commissione prevede che la modifica debba essere nel senso di ammettere la vendita sottocosto solo nel caso in cui si registri dell’invenduto a rischio deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate in forma scritta con il fornitore, fermo restando il divieto di imporre unilateralmente, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto al fornitore.

L’articolo 2, modificato nel corso dell’esame in sede referente, introduce, al comma 1, il divieto di aste a doppio ribasso relativamente al prezzo di acquisto per i prodotti agricoli e alimentari (nel testo originario tali aste erano considerate pratiche sleali). Il comma 2 prevede che chiunque contravvenga  al divieto, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da 2.000 a 50.000 euro, calcolata in relazione all’entità del fatturato. Il comma 3 dispone, poi, che in caso di violazioni di particolare gravità o di reiterazione, è disposta la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

L’articolo 3 dispone, introducendo un comma aggiuntivo all’articolo 56 del codice dei contratti pubblici,  il divieto di aste elettroniche per gli appalti diretti all’acquisto di beni e servizi  nella ristorazione collettiva e della fornitura di derrate alimentari.

L’articolo 4 dispone in materia di pubblicazione dei nominativi dei soci affiliati nell’elenco nazionale delle organizzazioni di produttori.

Viene, al riguardo, previsto che nell’elenco nazionale delle organizzazioni di produttori debbano figurare i nominativi dei soci affiliati e che, a tal fine, venga modificato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 febbraio 2016 che regola la concessione, il controllo, la sospensione e la revoca del riconoscimento delle organizzazioni dei produttori che operano nei settori agricoli elencati dall’art. 1, par. 2, del reg. (UE) n. 1308/2013, ad esclusione dei prodotti del settore dell’olio di oliva , dei prodotti ortofrutticoli, inclusi quelli trasformati.

L’articolo 5 reca, infine una delega al Governo per la disciplina delle filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari.

A tal fine, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per la disciplina di tali filiere sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione dei parametri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica di tali filiere;

b) introduzione di agevolazioni fiscali e sistemi premianti per le imprese dei settori agricolo e agroalimentare che concorrono alla realizzazione di progetti per la creazione di filiere etiche di produzione, distribuzione e commercializzazione di prodotti alimentari e agroalimentari;

c) definizione di sinergie tra sistemi di classificazione e tracciabilità delle produzioni, compresa la pubblicazione dell’elenco dei fornitori da parte delle imprese della grande distribuzione organizzata e dell’industria di trasformazione alimentare;

d) introduzione di agevolazioni e sistemi premianti per le imprese agricole che aderiscono alla Rete di lavoro agricolo di qualità.

Il decreto sarà adottato:

  • su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
  • di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell’economia e delle finanze;
  • previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Lo schema di decreto è, poi, trasmesso alle Camere per l’espressione del prescritto parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Il Governo, qualora non intenda conformarsi alle indicazioni del parere, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e modificazioni. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro 10 giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere adottato.

L’attività istruttoria svolta dalla Camera

Nel corso dell’esame del provvedimento si è deliberato di svolgere un breve ciclo di audizioni informali.

Il 30 aprile 2019 sono stati ascoltati i rappresentanti di Agrinsieme, di Coldiretti e di FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL e UGL.

La Commissione ha, poi, ascoltato, il 7 maggio 2019, i rappresentanti di Terra Onlus, Oxfam Italia e Osservatorio Placido Rizzoto e, l’8 maggio 2019, i rappresentanti di Confcommercio, di Confesercenti, di Federdistribuzione, ANCC COOP, ANCD Conad ed di Eurospin.

Si riporta in sintesi, sulla base dei documenti rilasciati, quanto è stato rilevato nel corso delle audizioni.

I rappresentanti di FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL hanno sottolineato come gli interventi proposti nel provvedimento in esame forniscono una risposta alle disparità che si riscontrano nell’ambito della filiera agroalimentare in termini di guadagno e valore aggiunto. Hanno, infatti, rilevato la sussistenza di una forte discrepanza tra prezzi alla fonte, corrisposti ai produttori, e prezzi al bancone, decisi dalla grande distribuzione, anche attraverso l’utilizzo di strumenti quali le aste al doppio ribasso e il sottocosto, finendo per incidere sulla capacità dell’imprenditore agricolo di poter sostenere un costo del lavoro regolare e di poter garantire, altresì, al lavoratore la sicurezza sul luogo di lavoro.

I rappresentanti di Agrinsieme hanno espresso perplessità sulla capacità da parte delle organizzazioni dei produttori di pubblicare i nominativi dei soci affiliati, sottolineando che il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo già provvede ad assicurare il collegamento dell’anagrafe delle aziende agricole con l’elenco dei soci delle organizzazioni dei produttori.

I rappresentanti della Confcommercio hanno rilevato, in merito all’introduzione del divieto della vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili, che tale tipologia di vendita non rileva nel rapporto tra operatori professionali, intressando  solo il momento della vendita al pubblico ed incidendo  esclusivamente sull’operatore che vende al dettaglio, il quale sconta un prezzo di vendita inferiore a quello sostenuto per l’acquisto, anche al fine di evitare sprechi e per agevolare il consumatore. Hanno, quindi, ricordato che è imminente l’attuazione della direttiva 2019/633 sulle pratiche commerciali sleali, che potrebbe rappresentare la sede ideale per fornire adeguata tutela al produttore agricolo in ordine alla remunerazione del costo del prodotto. Quanto alle aste al doppio ribasso, che nel testo originario del provvedimento venivano definite come atto di concorrenza sleale, i rappresentanti di Confcommercio hanno ritenuto preferibile una soluzione legislativa volta ad introdurre – come poi è stato fatto- il divieto tout court di tali tipologia di aste.  Sulla tracciabilità dei prodotti e sulle relative disposizioni originariamente contenute nel testo e poi espunte nel corso dell’esame del provvedimento, è stata rilevato che il legislatore è già intervenuto di recente in tale materia con il decreto-legge n. 135/2018 (art. 3-bis) .

I rappresentanti di Confesercenti hanno espresso condivisione sull’introduzione del divieto di vendite sottocosto dei prodotti agroalimentari freschi e sulla configurazione di atti di concorrenza sleale delle aste elettroniche a doppio ribasso nonché per il sostegno alle imprese che producono filiere etiche di produzione, distribuzione e importazione dei prodotti alimentari e agroalimentari. Dubbi sono, invece, stati espressi sull’articolo contenuto originariamente nel testo e poi espunto, che conteneva una modifica della normativa in materia di tracciabilità ed origine dei prodotti agroalimentari.

I rappresentanti di Eurospin hanno fatto pervenire una nota nella quale hanno espresso il loro favore per l’utilizzo delle aste elettroniche mentre hanno precisato di non ricorrere al meccanismo delle aste al doppio ribasso. Sul sottocosto hanno rilevato come, per i prodotti freschi, il prezzo di vendita viene determinato prima di conoscere quello di acquisto .

Infine, i rappresentanti di Federdistribuzione, Coop e Associazione nazionale delle cooperative dettaglianti-Conad , hanno sottolineato come potrebbe essere particolarmente utile, ai fini della tutela del produttore agricolo, rendere obbligatoria l’iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità. Sulle aste on line inverse al doppio ribasso  hanno ricordato come le imprese aderenti abbiano firmato un protocollo di intesa nel 2017 nel quale si sono impegnate a non far ricorso alle aste in oggetto per l’acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari. Hanno, quindi, sottolineato come possa risultare più efficace prevedere un divieto di tali aste piuttosto che inquadrarle come atti di concorrenza sleale. ritenendo, al riguardo, preferibile, rispetto ala scelta del provvedimento di inquadrarle come pratiche sleali, di introdurre un divieto generale di utilizzo. Quanto all’introduzione del divieto di vendere sottocosto i prodotti alimentari freschi e deperibili, i rappresentanti hanno sottolineato che propri tali prodotti hanno necessità di essere venduti in tempi brevi per evitare il deterioramento e, quindi, il venir meno della loro commerciabilità, essendo impossibile, in tali casi, poter effettuare una comunicazione 10 giorni prima al Comune. L’introduzione del divieto, secondo quanto è stato rappresentato, cambierebbe le logiche di approvvigionamento delle imprese distributive. Sulla tracciabilità e origine dei prodotti agroalimentari  è stata chiesta l’espunzione della norma in relazione alle novità legislative nel frattempo introdotte che rendono la disposizione superata. Infine, quanto alla disciplina delle filiere etiche, è stato messo in risalto come la previsione della divulgazione pubblica dell’elenco dei fornitori da parte delle imprese della grande distribuzione potrebbe scontrarsi con l’interesse di queste ultime di non voler rendere di dominio pubblico un’informazione fondamentale della propria strategia commerciale.

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Fonte: Camera dei Deputati