Pubblicate da Agea le Istruzioni Operative n. 54 del 15/05/2024 per le domande di pagamento della campagna 2023, relative alle misure connesse alla superficie e alle misure connesse agli animali (ai sensi del Reg. UE 1305/2013, delle Istruzioni Operative n. 18 del 03/03/2023 e s.m.i., e n. 96 del 16 ottobre 2023), con particolare riferimento alle attività afferenti a quanto descritto al capitolo 21 “Partecipazione e Chiusura del procedimento Amministrativo”.

Nel documento viene definita la procedura di invio delle comunicazioni relative ai motivi ostativi all’accoglimento totale o parziale di una domanda di pagamento, e alla chiusura del procedimento amministrativo. Tali comunicazioni riporteranno  le indicazioni inerenti la riduzione degli importi applicata alla domanda presentata e il dettaglio di tutte le difformità riscontrate. Infatti l’obiettivo della comunicazione di partecipazione al procedimento amministrativo è quello di mettere i beneficiari in condizione di conoscere le motivazioni ostative al pagamento totale o parziale delle proprie domande per dar loro modo di provvedere tempestivamente alla eventuale risoluzione delle difformità rilevate, anche nel quadro delle disposizioni Comunitarie sui pagamenti (art. 75, paragrafo 1, Reg. UE 1306/2013).

Comunicazione motivi ostativi all’accoglimento totale o parziale della domanda di pagamento

Sono esclusi dall’invio della Comunicazione, i beneficiari con domande ricadenti nelle seguenti casistiche:

  • domande pagate totalmente;
  • domande per le quali la Regione competente ha definito una propria gestione del procedimento amministrativo ai sensi della L.241/90;
  • domande alle quali è già stata inviata una comunicazione ai sensi della L.241/90 a cura della Regione competente.

Affinché i motivi ostativi siano facilmente comprensibili a tutti, Agea ha provveduto a classificare le difformità riscontrate durante i controlli e le ha riportate negli allegati 2 e 3 alle presenti IO, inserendo anche delle indicazioni sulle possibili modalità di risoluzione di ciascuna di esse, se ritenute correggibili. In particolare, viene specificato che le difformità possono essere sanate solo se ricadenti in una delle seguenti tipologie:

  • errori palesi commessi dal beneficiario, che obbligano ad una attività di correttiva ai sensi dell’art. 4 del Reg. UE 809/2014, a seguito di istanza di parte del beneficiario, e di successiva istruttoria da parte della Regione;
  • integrazione documentale e/o di informazioni, necessaria al completamento dell’istruttoria.

Inoltre, al fine di informare in maniera efficace i beneficiari, le difformità sono state ulteriormente classificate secondo l’ente competente per l’eventuale risoluzione.

Per poter approfondire i motivi della riduzione e le modalità di risoluzione delle difformità che impediscono il pagamento della domanda, il beneficiario può recarsi presso l’ufficio del CAA al quale ha conferito mandato di rappresentanza. Il CAA ha, infatti, la possibilità di verificare gli esiti dei controlli istruttori della domanda, ivi compresi i dati e le informazioni relative alla situazione territoriale dell’azienda, rilevata con il sistema GIS attraverso le funzioni di consultazione del Fascicolo aziendale disponibili in Sian.

Il beneficiario può presentare all’indirizzo PEC della Regione indicato nella Comunicazione ricevuta, un’ istanza di riesame corredata dei documenti atti a sanare le difformità riscontrate, entro il termine perentorio indicato nella Comunicazione stessa. Scaduto il termine indicato nella Comunicazione, in assenza di istanza di riesame, l’esito del procedimento istruttorio si considera accettato e la Comunicazione costituisce provvedimento definitivo e notifica di chiusura del procedimento.

Comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo

Il provvedimento di chiusura del procedimento amministrativo relativamente al mancato accoglimento, totale o parziale, dell’istanza e della documentazione presentata dal beneficiario viene comunicato da Agea. Il beneficiario può presentare ricorso presso il TAR del Lazio avverso il provvedimento di chiusura del procedimento entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo, oppure, fare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricezione della comunicazione stessa.

Per chi volesse scaricare la documentazione completa la riportiamo di seguito: