Agea ha pubblicato le istruzioni operative che stabiliscono le regole della Condizionalità rafforzata per il 2023, recependo le disposizioni della Circolare di Coordinamento sulla condizionalità rafforzata, per le sole Regioni facenti capo all’Organismo Pagatore AGEA . Sono quindi presenti le schede regionali per: Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata (disponibili QUI), con gli eventuali ulteriori impegni e le ulteriori deroghe, di condizionalità rafforzata, previste dalle Regioni con propri provvedimenti normativi di recepimento del DM 147385/2023.

I beneficiari, al fine di evitare riduzioni o esclusioni dei pagamenti dovute a non conformità riscontrate nell’ambito della condizionalità rafforzata, devono rispettare gli impegni individuati nella normativa unionale, nazionale e regionale di riferimento.

Il documento inizia con un dettagliato glossario dei principali termini di condizionalità rafforzata, per poi passare ad illustrare quanto previsto per: zone (settori), temi, Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA) della stessa. Il beneficiario, in funzione delle condizioni applicabili all’azienda agricola e dell’attività agricola da lui svolta, è tenuto a rispettare determinati obblighi e divieti relativi ai CGO e le BCAA. All’interno del documento viene riportato un prospetto che riporta gli 11 CGO e le 9 BCAA, di cui agli articoli 12, 13 e a norma dell’Allegato III del Regolamento (UE) 2021/2115 e l’ambito di applicazione definito sia dalle norme unionali che dal DM 147385/2023, con l’eventuale corrispondenza alle BCAA o ai CGO  previsti dalla Programmazione 2014-2022 per la condizionalità.

Chi è sottoposto alla condizionalità rafforzata?

I beneficiari di:

  • Pagamenti diretti, a norma del titolo III, capo II del Regolamento (UE) 2021/2115: disaccoppiati e accoppiati.
  • Pagamenti ai sensi dell’articolo 70 del Regolamento (UE) 2021/2115 relativo agl’impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione e requisiti obbligatori: Impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione (ACA) da SRA01 – ACA 1 a SRA26 – ACA 26; e altri impegni specifici (da SRA27 a SRA31).
  • Pagamenti ai sensi dell’art. 71 del Regolamento (UE) 2021/2115 relativo ai vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici (da SRB01 a SRB03).
  • Pagamenti ai sensi dell’art. 72 del Regolamento (UE) 2021/2115 relativo Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori (da SRC01 a SRC03).
  • Pagamenti a superficie, ed a capo, per i quali i beneficiari abbiano assunto impegni pluriennali a valere sulla programmazione 2014-2022 e/o sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014-2022 e che siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027.

sono soggetti al regime di condizionalità rafforzata.

Cosa succede se non si rispetta quanto disciplinato per il regime di Condizionalità rafforzata?

A chi non rispetta i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e  le Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) applicabili alla sua azienda, verrà somministrata una sanzione amministrativa che si traduce in una riduzione dei pagamenti concessi o da concedere, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 2022/1172, che integra quanto normato dal Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, e in ottemperanza di quanto prescritto dal DM 147385 e dal D.lgs. n.42 del 17 marzo 2023. I controlli verranno effettuati dall’Organismo Pagatore Agea o dai Servizi Veterinari delegati, e saranno accolte anche le osservazioni fatte dagli Organi di Polizia giudiziaria.

Controlli effettuati dall’Organismo pagatore AGEA

Il sistema di controllo realizzato dall’Organismo pagatore si svolgerà secondo quanto riportato nella Circolare Agea Coord prot. 64177 del 30 agosto 2023, che abbiamo illustrato nell’articolo: Condizionalità rafforzata: criteri e sanzioni per il 2023“. 

Controlli di condizionalità rafforzata delegati ai Servizi Veterinari regionali

La competenza specialistica richiesta per l’esecuzione di una parte dei controlli previsti dalla condizionalità ha reso opportuno l’affidamento di tali controlli all’Ente Specializzato, rappresentato dai Servizi Veterinari (SSVV) delle ASL. Di seguito riportiamo quali sono, rimandando al documento integrale per i dettagli!

  • Zona di Condizionalità “Salute pubblica e salute delle piante” – Sicurezza alimentare: CGO 5 (su cui controlla anche Organismo Pagatore AGEA nel campo degli alimenti di origine vegetale e dei mangimi) e CGO 6.
  • Zona di Condizionalità “Benessere degli Animali” – Benessere animale: CGO 9 – CGO 10 – CGO 11

Al fine di essere più chiari possibili, da pagina 28 del documento a pagina 30 ci sono delle tabelle che riportano, per ciascuna produzione primaria (produzioni animali, produzioni vegetali, produzione di latte, produzione di uova, produzioni di mangimi o alimenti per gli animali) gli impegni e il soggetto (SS.VV. e Agea O.P.) che svolge il controllo in azienda.

Gestione delle segnalazioni di non conformità rilevate dagli Enti competenti e dagli Organi di Polizia giudiziaria

Le NC possono riguardare diversi elementi di verifica:

  1. quelli indicati Circolare AGEA Coord. prot. 64177 del 30 agosto 2023;
  2. quelli  non indicati nella Circolare di AGEA Coordinamento

In entrambi i casi, se la documentazione di una segnalazione di non conformità, corredata da verbale di controllo, pervenuta all’Organismo pagatore AGEA, permetta di determinare le riduzioni di condizionalità rafforza degli aiuti richiesti dall’azienda agricola, i dati dei controlli comunicati con la segnalazione saranno utilizzati dallo stesso Organismo pagatore per la determinazione delle relative sanzioni.

Se, invece, i dati presenti nella segnalazione non permettano di determinare puntualmente i valori di portata, gravità e durata per l’infrazione segnalata, l’Organismo pagatore AGEA potrà valutare di assegnare ai parametri di portata, gravità e durata i valori 3, determinando il valore della riduzione per infrazione pari al 3% (come indicato dal Regolamento n. 2021/2116 art. 85 al comma 2 “come regola generale”).

Conclusioni

Il documento riporta poi, nella parte finale, indicazioni relative a :

  • controlli su aziende con UTE distribuite su più O.P.;
  • indici di verifica e della graduazione del livello di violazione;
  • meccanismo di calcolo delle riduzioni e esclusioni;
  • controlli e partecipazione al procedimento amministrativo;
  • comunicazione degli esiti non conformi di condizionalità rafforzata e determinazione delle riduzioni agli aiuti richiesti;
  • chiusura del procedimento amministrativo.

Per approfondire i singoli aspetti cliccare QUI per scaricare il documento.