Si è tenuta ieri, 2 agosto 2023, la Conferenza Stato-Regioni, nell’ambito della quale si è stata raggiunta l’intesa su alcune questioni riguardanti il settore agricolo e alimentare, che di seguito riportiamo nel dettaglio.
Intesa, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste recante la definizione delle modalità di emanazione dei bandi regionali relativi a 400 milioni di euro, destinati alla sottomisura “ammodernamento delle macchine agricole” – PNRR – Missione 2, componente 1, Investimento 2.3 – Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare.
È stata raggiunta l’intesa in Conferenza Stato-Regioni sullo schema di decreto PNRR Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare per un valore di 400 milioni di euro. Il provvedimento prevede significativi investimenti finalizzati al rinnovamento del parco macchine agricole, con un particolare focus sulla sostenibilità ambientale. Si prevede la sostituzione dei trattori inquinanti con mezzi a zero emissioni e a biometano, con una spesa ammissibile fino a 70.000 euro e l’introduzione di strumenti per l’agricoltura di precisione, con una spesa ammissibile fino a 35.000 euro. Considerato l’interesse rilevato nei nostri territori verso investimenti di importo anche superiore a 70.000,00 euro e tenuto conto che il Fondo per l’innovazione in agricoltura ( art. 1 comma 430 della Legge 29 dicembre 2022 n.197) potrà rispondere solo molto parzialmente a detto interesse (consideratala sua dotazione e la sua finalizzazione prioritaria su altri territori regionali), si ritiene opportuno assicurare la possibilità di accedere ai finanziamenti previsti dal PNRR – missione 2 componente 1, investimento 2.3 anche a investimenti di importo superiore a 70.000,00 euro fermo restando che il contributo concedibile sarà comunque calcolato su una spesa ammissibile di 70.000,00 euro. Si ritiene inoltre che tale modifica consentirà un più agevole raggiungimento degli ambiziosi target del PNRR.
Si è inoltre concordato di posticipare di due mesi i termini non cogenti, non connessi alle milestone e target definiti dalla Commissione per non inficiare l’obiettivo, infatti l’implementazione dei bandi, della loro chiusura e della selezione è una procedura che richiede tempi più lunghi.
Un’ulteriore modifica approvata riguarda la richiesta al Ministero di aprire una posizione in de minimis anche su RNA, dove si possa provvedere alla registrazione degli aiuti individuali concessi, come in SIAN.
A fronte di queste modifiche viene richiesto di:
- rinegoziare il target dei beneficiari con la Commissione per ridurlo, in modo tale da favorire la sostituzione del parco macchine innovativo. Si ritiene infatti che: “Anche un nucleo di imprese più sostenibili e digitali può rappresentare un esempio “contagioso” per le imprese mediamente innovative che in futuro possono rivalutare l’adozione di macchinari e sistemi di irrigazione più efficienti.“
- Specificare i termini di riferimento dei “5 anni successivi al completamento dell’investimento “per cui vige l’impegno del beneficiario a non alienare i beni finanziati (con riferimento all’Allegato I, sezione IV, lettera b, secondo elenco puntato).
- Specificare che non è ammesso l’acquisto in leasing.
- Specificare se la perizia tecnica possa essere rimborsata in considerazione del fatto che è obbligatoria.
- Richiamare i riferimenti ai nuovi Regolamenti DeMinimis.
Intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sullo schema di decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o sugli animali del Piano strategico nazionale della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità”
La richiesta presa in esame era che Agea coordinamento mettesse a disposizione degli Organismi pagatori le informazioni per la gestione della demarcazione nei casi in cui gli impegni sovrapposti siano contenuti in domande di pagamento presentate a diversi Organismi pagatori.
La proposta di modifica, su cui è stata sancita l’intesa, riguarda il comma 3, lettera a) dell’articolo 12 C, che è stato così sostituito:
a) “in caso di sovrapposizione tra una domanda di pagamento per l’anno n di una misura del PSR 2014-2022 ed una domanda di aiuto per un eco-schema per l’anno n*1, la riduzione si effettua sul valore del pagamento ad ettaro o a capo previsto nell’ambito dell’eco-schema;”
La motivazione fornita agli atti è stata la seguente: “Per motivi amministrativi è meglio decurtare l’eco-schema piuttosto che il PSR“.
Intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sullo schema di decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante “Disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei Fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di cui all’articolo 76 del regolamento (UE) n. 2115/2021 del 2 dicembre 2021”.
Sul “Repertorio atto n. 191/CSR” pubblicato sul sito ufficiale della “Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano” non vengono forniti dettagli aggiuntivi, ma solamente la comunicazione della raggiunta intesa sullo schema di questo decreto.
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