Pubblicata una nota Agea che fornisce dei chiarimenti sul trattamento degli esiti dei controlli AMS, in caso di impossibilità tecnica ad accedere alla funzionalità di accettazione dell’esito.

Il documento si apre ricordando che la Circolare AGEA prot. n. 68494 del 19 settembre 2023 al punto 1 del paragrafo 6 stabilisce che il beneficiario può accettare l’esito entro 15 giorni di calendario precedenti la data dei pagamenti degli anticipi o dei saldi, ai sensi dell’art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173, senza apportare alcuna modifica alla domanda presentata per la campagna. In tal caso, l’agricoltore può percepire il pagamento sul resto della domanda, senza l’applicazione di sanzioni.

Qualora invece il beneficiario rimanga inerte, senza svolgere nessuna delle azioni previste, decorsi 15 giorni di calendario precedenti  alla data dei pagamenti degli anticipi o dei saldi (ai sensi dell’art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173), può percepire il pagamento sul resto della domanda, con l’applicazione di riduzioni e sanzioni di cui al Dlgs. n. 42 del 17 marzo 2023.

A tal proposito si ricorda che è stata prevista un’apposita funzionalità, nella sezione del “Monitoraggio satellitare” del fascicolo aziendale, per consentire di accettare l’esito conclusivo di non conformità in AMS e che in alcuni casi, però, non è stato possibile accedervi. Qualora questa condizione di impossibilità, sia accertata sul piano tecnico ed il beneficiario non abbia contestato l’esito, l’esito stesso sarà considerato accettato alla stregua di quello dei beneficiari che hanno potuto avvalersi dell’apposita funzionalità.

Per scaricare il documento integrale, cliccare QUI!