Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea GU L 377 dell’11 novembre 2020, è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1667 della Commissione del 10 novembre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 per quanto riguarda il periodo di applicazione delle misure temporanee in relazione ai controlli sulla produzione di prodotti biologici. 

La pandemia di Covid-19 ha costretto il legislatore ad imporre forti restrizioni alla circolazione negli Stati membri dell’UE e nei paesi terzi sotto forma di misure nazionali. La situazione è una sfida senza precedenti sotto più punti di vista anche per l’ambito di controllo ufficiale relativo al metodo biologico, definito nei regolamenti europei (CE) n. 834/2007, (CE) n. 889/2008 (2) e (CE) n. 1235/2008. Per affrontare le circostanze specifiche della crisi in atto, a luglio scorso la Commissione europea ha emanato il Reg. (UE) 2020/977 che consente agli Stati membri di applicare misure temporanee che derogano ai Reg. (CE) n. 889/2008 e (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo della produzione biologica e determinate procedure previste dal sistema esperto per il controllo degli scambi (TRACES). Tuttavia, determinate gravi disfunzioni dei sistemi di controllo nel bio persisteranno anche dopo i termini ultimi di applicazione fissati da tale regolamento (30 settembre 2020). Per quanto riguarda invece i controlli e le attività ufficiali che ricadano nell’ambito di applicazione del Reg. (UE) n. 2017/625, con il Reg. (UE) n. 2020/466 è stato concesso agli Stati membri di applicare misure temporanee per contenere i rischi sanitari legati alla pandemia fino al 1° 2021, come da ultima modifica. Pertanto, le regole definite dal Reg. (UE) n. 2020/977 dovrebbero pertanto continuare ad applicarsi fino a tale data. Tuttavia, le percentuali minime relative al numero di campioni, alle ulteriori visite di controllo a campione e alle ispezioni e visite senza preavviso, di cui all’art. 1, paragrafi 3, 5 e 6, di tale regolamento, sono calcolate su base annua: per queste specifiche non viene quindi modificata fine dell’applicazione di tali deroghe. Inoltre, per evitare di perturbare l’applicazione del Reg. (UE) n. 2020/977 prorogata dal Reg. (UE) n. 2020/1667, viene stabilita l’applicazione retroattiva delle disposizioni del Reg. (UE) n. 2020/977.

Qui di seguito gli articoli del regolamento con i dettagli sulle modifiche effettuate:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 è così modificato:

(1) all’articolo 1, paragrafo 7, la data «30 settembre 2020» è sostituita dalla data «1o febbraio 2021»;
(2) l’articolo 3 è così modificato:

a) nel secondo e nel quinto comma la data «30 settembre 2020» è sostituita dalla data «1o febbraio 2021».
b) nel terzo comma la data «31 dicembre 2020» è sostituita dalla data «1° febbraio 2021».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

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Fonte: Eur-Lex