Incostituzionale il divieto di recinzione dei terreni agricoli che incide sulla facoltà proprietaria di chiudere il fondo previsto dalla legge regionale

La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della disciplina regionale dell’Umbria che vieta, salve limitate deroghe strettamente necessarie alla protezione di edifici ed attrezzature funzionali anche per le attività zootecniche, la recinzione dei terreni. Con la previsione di un divieto di recinzione che non interviene su un aspetto specifico correlato al governo del territorio e che incide sulla facoltà di chiudere il fondo, attribuzione tipica del diritto di proprietà, il legislatore regionale ha travalicato i limiti della competenza concorrente in materia di governo del territorio e di quella statale in materia di ordinamento civile.

Fonte: Giustizia Amministrativa – Consiglio di Stato – Tribunali Amministrativi Regionali