La Emmentaler Switzerland ha subito una sconfitta nella sua lotta per ottenere la registrazione del marchio “Emmentaler” presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha respinto il ricorso presentato dall’azienda svizzera contro la decisione della commissione dell’EUIPO che aveva respinto la domanda di registrazione.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea – con sentenza emessa nella causa T-2/21 tra la Emmentaler Switzerland e l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (di seguito anche EUIPO) – ha stabilito che il termine “emmentaler” trova un impedimento assoluto alla registrazione e di conseguenza non può essere tutelato come marchio dell’Unione Europea per i formaggi.

I fatti oggetto del giudizio

La vicenda ha avuto inizio quando la Emmentaler Switzerland ha ottenuto la registrazione internazionale del segno denominativo “EMMENTALER” per i prodotti descritti come “Formaggi a denominazione di origine protetta emmentaler” presso l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (di seguito anche OMPI).

In un momento successivo l’OMPI ha notificato la registrazione internazionale all’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, che, tuttavia è stata respinta dall’esaminatrice.

La Emmentaler Switzerland ha, quindi, presentato un nuovo ricorso che è stato poi respinto dalla seconda commissione di ricorso dell’EUIPO, con la motivazione che il marchio richiesto era “descrittivo”.

Con la sentenza della Corte di Giustizia analizza se la commissione di ricorso – avendo ritenuto che il marchio richiesto sia descrittivo – abbia violato l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) del regolamento 2017/1001. Inoltre, essa chiarisce il legame tra l’articolo 74, paragrafo 2, di tale regolamento, relativo ai segni o indicazioni descrittivi che possono essere designati come marchi collettivi, e l’articolo 7, paragrafo 21, lettera c), di detto regolamento, relativo ai marchi descrittivi.

Il giudizio della Corte

Il Tribunale ha concordato con la commissione di ricorso, sostenendo che il marchio “EMMENTALER” è descrittivo, ed è immediatamente riconosciuto dal pubblico di riferimento tedesco come un tipo di formaggio.

Pertanto, se un segno è descrittivo in una parte dell’Unione Europea, anche se limitata a un solo Stato membro, è sufficiente per respingere la sua registrazione come marchio. In questo caso, dunque,  la commissione di ricorso aveva giustamente concluso che il marchio richiesto era descrittivo per il pubblico tedesco.

D’altro canto, per quanto riguarda la tutela del marchio richiesto come marchio collettivo, il Tribunale ha ricordato che il regolamento 2017/1001 consente solo ai segni o alle indicazioni che designano la provenienza geografica dei prodotti di costituire marchi collettivi.

Poiché il marchio richiesto non viene percepito come un’indicazione della provenienza geografica del formaggio, il Tribunale ha stabilito che non può beneficiare della tutela come marchio collettivo.

La sentenza della Corte di Giustizia rappresenta una significativa battuta d’arresto per la Emmentaler Switzerland e solleva importanti questioni sulle limitazioni delle protezioni di marchio per i termini descrittivi. Questo verdetto avrà sicuramente un impatto sul settore dei formaggi e potrebbe influenzare altre dispute relative ai marchi nell’Unione Europea.

La Emmentaler Switzerland, dopo questa decisione, dovrà affrontare il fatto che il termine “Emmentaler” non può essere tutelato come marchio dell’Unione Europea per i formaggi. La sentenza rappresenta una vittoria per coloro che sostengono una visione restrittiva nella protezione dei marchi descrittivi, mentre solleva la questione di come bilanciare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale con la necessità di preservare la libera concorrenza e la disponibilità di termini descrittivi per gli operatori del mercato.