Il logo di produzione biologica europeo non può essere apposto a carni provenienti da macellazione rituale senza previo stordimento

Una siffatta pratica di macellazione non rispetta le norme più elevate in materia di benessere degli animali

Nel 2012, l’associazione francese Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (Ente di assistenza agli animali da abbattere, «OABA») ha presentato al ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation (Ministro dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, Francia) una domanda intesa a far vietare la dicitura «agricoltura biologica» («AB») sulle pubblicità e gli imballaggi di hamburger di carne bovina certificati «halal» provenienti da animali macellati senza previo stordimento.

L’organismo certificatore interessato, Ecocert, ha implicitamente respinto la domanda dell’OABA e il giudice competente non ha accolto il ricorso dell’OABA.

La Cour administrative d’appel de Versailles (Corte d’appello amministrativa di Versailles, Francia), adita della controversia, chiede alla Corte di giustizia se le regole di diritto dell’Unione applicabili, che risultano, segnatamente, dal regolamento relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici (1) e dal suo regolamento di applicazione (2), nonché dal regolamento relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento (3), vadano interpretate nel senso che autorizzino o vietino il «rilascio dell’etichetta europea AB» a prodotti provenienti da animali che sono stati oggetto di macellazione rituale senza stordimento.

La Corte dichiara che il legislatore dell’Unione sottolinea in diverse occasioni, nei regolamenti in parola, la propria volontà di garantire un livello elevato di benessere degli animali nel contesto di questo modo di produzione, caratterizzato dunque dall’osservanza di norme rinforzate in materia di benessere degli animali in tutti i luoghi e in tutte le fasi di detta produzione in cui sia possibile migliorare ulteriormente tale benessere, anche durante la macellazione.

La Corte ricorda che taluni studi scientifici hanno dimostrato che lo stordimento costituisce la tecnica meno lesiva del benessere degli animali al momento della macellazione.

La Corte rileva quindi che la pratica della macellazione rituale, nel corso della quale l’animale può essere messo a morte senza previo stordimento, che è autorizzata a titolo derogatorio nell’Unione e solo al fine di garantire il rispetto della libertà di religione, non è tale da attenuare del tutto il dolore, la paura o la sofferenza degli animali in modo tanto efficace quanto la macellazione preceduta da stordimento. Lo stordimento, infatti, è necessario per indurre nell’animale uno stato di incoscienza e di perdita di sensibilità tale da ridurre considerevolmente la sua sofferenza.

La Corte sottolinea, al riguardo, che, se è pur vero che la macellazione senza previo stordimento richiede un taglio preciso della gola con un coltello affilato al fine di ridurre il più possibile le sofferenze dell’animale, l’impiego di una tecnica siffatta non consente tuttavia di ridurre al minimo le sofferenze dell’animale.

La Corte conclude, pertanto, che i metodi particolari di macellazione prescritti da riti religiosi, che sono eseguiti senza previo stordimento, non equivalgono, in termini di garanzia di un livello elevato di benessere degli animali al momento del loro abbattimento, al metodo della macellazione con stordimento previo, in linea di principio imposto dal diritto dell’Unione.

La Corte sottolinea, infine, che l’obiettivo delle norme dell’Unione relative all’etichettatura biologica consiste nel «tutelare e giustificare la fiducia del consumatore nei prodotti etichettati come biologici» e rileva che è importante vigilare affinché ai consumatori sia garantito che i prodotti che recano il logo di produzione biologica dell’Unione europea, che è quello preso in considerazione, in realtà, dal giudice del rinvio, siano stati effettivamente ottenuti nel rispetto delle norme più elevate, segnatamente in materia di benessere degli animali.

La Corte dichiara, conseguentemente, che le regole di diritto dell’Unione non consentono l’apposizione del logo di produzione biologica dell’Unione europea su prodotti provenienti da animali che sono stati assoggettati a macellazione rituale senza previo stordimento.


(1) Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU 2007, L 189, pag. 1).

(2) Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli (GU 2008, L 250, pag. 1).

(3) Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento (GU 2009, L 303, pag. 1).

 

Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Leggi anche il precedente articolo sull’argomento, disponibile qui.

 

Fonte: Corte di giustizia dell’Unione europea