Il cartellino o etichetta, può essere definito come il documento di riconoscimento di un mangime.

Come concetto più generale l’etichettatura dei mangimi deve garantire un elevato livello di sicurezza e protezione per la salute pubblica e animale nonché deve fornire tutte le informazioni necessarie per un corretto utilizzo da parte dei consumatori finali.
Ogni operatore del settore ha la responsabilità di emettere un cartellino “uniforme, coerente, trasparente e comprensibile” e che “non induca l’utilizzatore in errore”.

I cartellini infatti devono essere armonizzati alle linee guida del Regolamento UE nr. 767/2009 e successivi aggiornamenti, che detta le regole per una corretta etichettatura dei mangimi composti e delle materie prime.

Le indicazioni obbligatorie che devono sempre essere esposte nel cartellino sono:

  • Nome commerciale del mangime.
  • Tipologia di mangime: Materia Prima per mangimi o Mangime Semplice. / Mangime Composto: Completo o Complementare.
  • Un esempio di materie prime sono: granturco, orzo, polpe di bietola, mangimi a base di farina di soia, crusca di frumento, calcio carbonato, ecc. Un mangime Completo è così definito perché la sua formulazione permette di soddisfare i fabbisogni giornalieri dell’animale a cui è somministrato, mentre un Complementare deve essere somministrato assieme ad altri mangimi e/o materie prime.
  • Specie o categoria animale. Esempio: Mangime complementare per vacche da latte.
  • Dati completi del responsabile dell’etichettatura (nome/ragione sociale, indirizzo) e numero di Riconoscimento o di Registrazione dello stabilimento di produzione.
  • Composizione, con l’esposizione di tutte le materie prime presenti nel mangime elencate in ordine decrescente. Nomenclatura delle materie prime come da Regolamento UE 2017/1017.
  • Materie prime OGM (organismi geneticamente modificati). Quando sono presenti materie prime “OGM” queste vanno identificate con la frase aggiuntiva “….geneticamente modificata”.
  • Additivi per kg, con l’elenco degli additivi autorizzati dal registro 1831/2003 da esporsi in questa sequenza: Gruppo funzionale / Codice / Nome additivo / quantità; esempio: Vitamine e provitamine 3a672a Vitamina A (Acetato di retinile) 10.000 UI, Oligoelementi 3b405 Rame (Solfato di rame(II) pentaidrato) 2500 mg.
  • Componenti analitici, con l’elenco dei tenori analitici obbligatori riferiti alla specie a cui il mangime è dedicato, esempio: Proteine grezze – Grassi grezzi – Fibra grezza, Ecc… .
  • Istruzioni per l’uso, con l’indicazione dettagliata del corretto utilizzo del mangime e della quantità da somministrare espressa in kg o % per i mangimi complementari.
  • Avvertenze obbligatorie, sono indicazioni aggiuntive riguardanti alcuni additivi presenti nel mangime.
  • Quantitativo netto.
  • Numero di lotto, informazione necessaria che deve essere sempre presente nel cartellino.
  • Data di scadenza: per i mangimi deperibili con la frase “da consumarsi entro: giorno, mese, anno” mentre per gli altri con la frase “da consumarsi preferibilmente entro: mese, anno”.

Un’attenzione particolare va alle “Allegazioni”: in etichettatura non ci devono essere riferimenti che richiamino l’attenzione non verificabili oggettivamente (tramite test o prove scientifiche) e/o siano relative al trattamento o cura di malattie (se non per particolari tipi di mangimi).

Sanzioni

Per sanzionare la mendace etichettatura dei mangimi e le conseguenti violazioni per errata immissione sul mercato, esiste il Decreto Legislativo del 3 febbraio 2017, n. 26 che si aggiunge alla legge del 24 novembre 1981, n. 689 per stabilire le regole di accertamento ed irrogazione delle pesanti sanzioni in caso di inadempienze e/o informazioni non veritiere e/o incomplete.
In conclusione, l’etichettatura dei mangimi deve essere fatta con scrupolosità, veridicità e controllo in quanto base di tutta la filiera alimentare.

Esempio di cartellino