E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GU L 98 del 31.3.2020) il REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/466 DELLA COMMISSIONE del 30 marzo 2020 relativo a misure temporanee volte a contenere rischi sanitari diffusi per l’uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali in occasione di determinate gravi disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati membri dovute alla malattia da coronavirus (COVID-19).

Gli Stati membri hanno imposto delle restrizioni della circolazione, finalizzate a limitare la diffusione del virus, che comportano limitazioni su più fronti. Tra questi, vi è il sistema dei controlli ufficiali, oggi disciplinato dal Reg. (UE) n. 2017/625: in tale contesto, infatti, alcuni Stati membri  hanno comunicato alla Commissione che, in conseguenza di tali restrizioni, la loro capacità di impiegare personale adeguato per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali è gravemente compromessa, in particolare per quelle attività che prevedono la presenza fisica del personale addetto ai controlli. Si riscontrano difficoltà soprattutto per quanto riguarda l’esame clinico degli animali, determinati controlli sui prodotti di origine animale, sulle piante e sui prodotti vegetali nonché sugli alimenti e sui mangimi di origine non animale, e le prove sui campioni nei laboratori ufficiali designati dagli Stati membri. Inoltre, diversi Stati membri hanno segnalato che i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali che danno luogo a firma e rilascio dei certificati ufficiali e degli attestati ufficiali originali in formato cartaceo di accompagnamento delle partite di animali e di materiale germinale trasferite fra gli Stati membri o entrano nell’UE, non possono attualmente essere effettuati conformemente alla legislazione dell’UE. Pertanto, in conformità alle disposizione del Reg. (UE) n. 2017/625 che conferisce alla Commissione europea di adottare misure temporanee necessarie al contenimento di rischi sanitari diffusi per l’uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali qualora essa disponga di prove di gravi disfunzioni del sistema di controllo di uno Stato membro, con il Reg. (UE) n. 2020/466 sono autorizzate misure temporanee per fronteggiare le gravi disfunzioni nei sistemi di controllo in considerazione della crisi legata a Covid-19, che riguardano nello specifico:

  • art. 3: in via eccezionale, la possibilità di svolgere i controlli e le attività ufficiali in una o più persone fisiche, autorizzate dall’autorità competente sulla base delle loro qualifiche, formazione ed esperienza pratica, che sono in contatto con l’autorità competente mediante qualsiasi mezzo di comunicazione disponibile e che sono tenute a seguire le istruzioni dell’autorità competente per l’esecuzione delle attività;
  • art.4: la possibilità di effettuare, in via eccezionale, controlli ed attività ufficiali per i certificati ufficiali mediante controllo ufficiale eseguito su una copia elettronica di tali certificati o attestati originali, o su un formato elettronico del certificato o dell’attestato elaborato e trasmesso in Traces, a condizione che la persona responsabile della presentazione del certificato ufficiale o dell’attestato ufficiale presenti all’autorità competente una dichiarazione che attesti che l’originale del certificato ufficiale o dell’attestato ufficiale sarà trasmesso non appena tecnicamente fattibile. Nell’effettuare tali controlli ed altre attività ufficiali, l’autorità competente tiene conto del rischio di non conformità degli animali e delle merci in questione e dei precedenti degli operatori in merito agli esiti dei controlli ufficiali effettuati su di essi e alla loro conformità alla normativa sui controlli ufficiali;
  • art. 5: in via eccezionale, la possibilità di effettuare controlli ed altre attività ufficiali nel caso di: a) nel caso di analisi, prove o diagnosi la cui esecuzione spetta a laboratori ufficiali, da qualsiasi laboratorio designato a tal fine dall’autorità competente su base temporanea; b) nel caso di riunioni fisiche con gli operatori e il loro personale nel contesto dei metodi e delle tecniche dei controlli ufficiali previste dall’art. 14 del Reg. (UE) n. 2017/625, mediante i mezzi di comunicazione a distanza disponibili.

Il Reg. (UE) n. 2020/466 è in vigore da ieri e si applica fino al 1° giugno 2020. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

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Fonte: Eur-Lex