Nella Gazzetta Ufficiale dell’UE L 140 del 4 maggio 2020, è stato pubblicato il “Regolamento di esecuzione (UE) 2020/599 della Commissione del 30 aprile 2020 che autorizza gli accordi e le decisioni riguardanti la pianificazione della produzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari“. Questo regolamento si inserisce nel contesto legislativo europeo in circostanze del mercato lattiero-caseario di grave squilibrio tra domanda ed offerta, dovuto all’emergenza Covid-19 ancora in corso.

Come abbiamo visto negli ultimi tre mesi, con le restrizioni imposte alla circolazione delle persone nei vari Stati membri, il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari è colpito da una perturbazione economica che sta causando difficoltà finanziarie e problemi di liquidità agli agricoltori. Per quanto riguarda la manodopera, la diffusione del virus ha ridotto la disponibilità di lavoratori e dipendenti, con ricadute sulle fasi di produzione, raccolta e trasformazione del latte. Tutto questo ha contribuito a rendere la situazione ancora più complessa per l’industria di trasformazione, costretta a trovare soluzioni alternative anche per fronteggiare la forte riduzione di acquisti da parte del canale di vendita composto da negozi, mercati all’aperto, ristoranti e altri esercizi ricettivi, con la chiusura delle attività del settore alberghiero e della ristorazione. La domanda di latte e prodotti lattiero-caseari è stata quindi fortemente influenzata, in particolare per quanto riguarda i prodotti freschi e deperibili. A questo si aggiungono, da parte degli acquirenti di latte e derivati, gli annullamenti di alcuni contratti e ritardi nella conclusione di nuovi contratti in previsione di un ulteriore calo dei prezzi, forti problemi logistici che incidono sulle esportazioni anche verso paesi terzi, che rappresentano circa il 15 % della produzione totale dell’Unione, in volume, di latte e di prodotti lattiero-caseari. Di conseguenza, la trasformazione dei quantitativi di latte crudo è in parte dirottata verso prodotti sfusi, stoccabili e a lunga conservazione caratterizzati da una minore intensità di manodopera, come il latte scremato in polvere e il burro, in quantità superiori alla consueta domanda del mercato. Tuttavia molti siti di produzione nell’Unione non dispongono della capacità di trasformare il latte in prodotti diversi e devono continuare a produrre prodotti lattiero-caseari per i quali la domanda è fortemente calata. Lo squilibrio di mercato va ad incidere anche sui prezzi all’ingrosso del latte e dei prodotti lattiero-caseari che hanno subito cali considerevoli, in particolare dall’inizio di marzo 2020: 19 % per il latte scremato in polvere e 14 % per il burro. Il calo dei prezzi che si sta registrando in questa stagione è eccezionale a causa dei cambiamenti della domanda dovuti alle misure di restrizione della circolazione e del concomitante picco stagionale della produzione di latte. Si prevede un ulteriore calo dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari in quanto il volume della produzione lattiera è destinato ad aumentare in primavera e in estate, che costituiscono l’alta stagione di questa filiera di produzione.

Pertanto, con l’obiettivo di aiutare il settore lattiero-caseario, sia per quanto riguarda la componente produttiva che di trasformazione del latte, a trovare un equilibrio, la Commissione europea ha emanato questo regolamento per autorizzare gli accordi e le decisioni di agricoltori, associazioni di agricoltori, associazioni di dette associazioni, organizzazioni di produttori riconosciute, associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e organizzazioni interprofessionali riconosciute; tali accordi e decisioni potrebbero comprendere uno sforzo collettivo degli operatori per pianificare la produzione di latte crudo in funzione dell’evoluzione della domanda. Riportiamo qui di seguito gli articoli che compongono il Regolamento.

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 152, paragrafo 1 bis, dell’articolo 209, paragrafo 1, e dell’articolo 210, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli agricoltori, le associazioni di agricoltori, le associazioni di dette associazioni, le organizzazioni di produttori riconosciute, le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e le organizzazioni interprofessionali riconosciute nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono autorizzati, per un periodo di sei mesi a decorrere dal 1o aprile 2020, a concludere accordi e ad adottare decisioni comuni sulla pianificazione del volume di latte crudo da produrre.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che gli accordi e le decisioni di cui all’articolo 1 non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno e siano intesi esclusivamente a stabilizzare il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Articolo 3

L’ambito geografico della presente autorizzazione è il territorio dell’Unione.

Articolo 4

1. Non appena sono conclusi gli accordi o adottate le decisioni di cui all’articolo 1, gli agricoltori, le associazioni di agricoltori, le associazioni di dette associazioni, le organizzazioni di produttori riconosciute, le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e le organizzazioni interprofessionali riconosciute interessate comunicano tali accordi o decisioni alle autorità competenti dello Stato membro che ha la più alta percentuale di volume stimato della produzione lattiera disciplinata da tali accordi o decisioni, con indicazione dei seguenti elementi:

a) il volume di produzione stimato oggetto dell’accordo o della decisione;
b) il periodo di applicazione previsto.

2. Entro 25 giorni dalla fine del periodo di sei mesi di cui all’articolo 1, gli agricoltori, le associazioni di agricoltori, le associazioni di dette associazioni, le organizzazioni di produttori riconosciute, le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e le organizzazioni interprofessionali riconosciute interessati comunicano il volume di produzione effettivamente contemplato dagli accordi o dalle decisioni alle autorità competenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. A norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione (2) gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) entro cinque giorni dalla fine di ciascun periodo mensile, gli accordi e le decisioni di cui hanno avuto comunicazione ai sensi del paragrafo 1 nel corso di tale periodo;
b) entro 30 giorni dalla fine del periodo di sei mesi di cui all’articolo 1, gli accordi e le decisioni attuati nel corso di tale periodo.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

Per consultare il regolamento completo, clicca qui.

 

Fonte: Eur-Lex

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