In data 6 marzo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.lgs. 18 del 23 febbraio 2023, il quale recepisce e attua la Direttiva Europea 2020/2184, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano. Il Decreto è in vigore dal 21 marzo 2023 ed ha abroganto contestualmente la precedente normativa in materia (D.lgs. 31/2001), anch’ella attuativa della passata Direttiva Comunitaria 1998/83. Sappiamo quanto l’argomento “acqua potabile” sia di importanza strategica nel nostro settore, in particolare per chi produce latte e per chi trasforma; pertanto, abbiamo ritenuto utile fornire ai nostri lettori delle indicazioni sulle novità introdotte.

La Direttiva Europea 2020/2184

La Direttiva Europea 2020/2184 stabilisce un quadro giuridico teso a proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone la salubrità e la pulizia. A tale scopo il testo stabilisce prescrizioni minime che tutte le acque destinate al consumo umano devono soddisfare, introducendo anche requisiti minimi di igiene di quei materiali, che per loro natura sono destinati ad entrare in contatto con le acque potabili. Vengono inoltre stabilite le attività di monitoraggio che devono essere effettuate dai gestori idropotabili nonché dalle autorità sanitarie. Saranno anche incrementate e migliorate le modalità di accesso alle acque destinate al consumo umano, per tutelare anche quella parte della popolazione che non ha accesso all’acqua potabile.

Il Decreto Legislativo n. 18/2023 attuativo della Direttiva Europea

Anche il D.lgs. 18/2023, in attuazione della Direttiva 2020/2184, ha come obiettivo la salvaguardia della salute umana dagli effetti dannosi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, assicurandone “salubrità e pulizia”.

Soffermandoci sul dato testuale comprendiamo come si manifesta, e cosa comporta il decreto attuativo:

  • Sono riformulate e introdotte norme volte a proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, assicurandone salubrità e pulizia, passando anche per una revisione dei parametri di rilevanza sanitaria;
  • Vengono stabiliti i requisiti di igiene per quei materiali che entrano in contatto con le acque potabili, nonché, sono previsti requisiti minimi anche per i reagenti chimici e per i materiali filtranti da impiegare nel loro trattamento;
  • Introduce un approccio basato sul rischio, il quale è finalizzato a garantire la sicurezza delle acque destinate al consumo umano e l’accesso universale ed equo all’acqua potabile, implementando un controllo olistico di eventi pericolosi e pericoli di diversa origine e natura – inclusi i rischi correlati ai cambiamenti climatici, alla protezione dei sistemi idrici e alla continuità della fornitura – conferendo priorità di tempo e risorse ai rischi significativi e alle misure più efficaci sotto il profilo dei costi e limitando analisi e oneri su questioni non rilevanti, coprendo l’intera filiera idropotabile, dal prelievo alla distribuzione, fino ai punti di rispetto della conformità dell’acqua (specificati all’articolo 5 del D.lgs. in commento e riportati nell’allegato I all’articolo 3 parte A e B disponibile qui) e garantendo lo scambio continuo di informazioni tra i gestori dei sistemi di distribuzione idropotabili e le autorità competenti in materia sanitaria e ambientale;
  • Ottimizzazione e accesso equo per tutti all’acqua potabile, garantendo comunicazione e collaborazione tra le autorità competenti e i fornitori di acqua, al fine di divulgare informazioni il più possibile adeguate e aggiornate al pubblico, sulle acque destinate al consumo umano;
  • Vengono definiti e specificati i requisiti dei controlli atti a verificare la qualità delle acque destinate al consumo umano, per garantire che le acque fornite soddisfino nel tempo gli obblighi generali previsti dall’art. 4;
  • Sono istituiti, il Centro nazionale per la sicurezza delle acque, (CeNSiA) e, l’Anagrafe Territoriale dinamica delle acque potabili (AnTeA), ai fini di assicurare un approccio sistemico nell’implementazione del decreto in commento e la gestione e comunicazione efficiente dei dati funzionali al controllo dell’attuazione del decreto stesso, garantendo l’accesso del pubblico alle informazioni, e, lo scambio di dati e di comunicazioni tra le Autorità competenti nazionali e dell’Unione europea, e tra queste e gli operatori del settore idropotabile;
  • Viene istituita anche la Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell’acqua per le attività di approvazione delle valutazioni e gestioni del rischio idrico come definito all’art.6;
  • Viene, infine, ridefinito il sistema sanzionatorio per le violazioni del decreto, che possono essere perpetrate dai gestori dei servizi idropotabili.

Le esenzioni  

L’art. 3 del decreto in commento, chiarisce che lo stesso non riguarda, e quindi non si applica:

Decreto acque potabili, un passo importante

È pacifico che il recepimento della Direttiva in esame sia un importantissimo traguardo per il nostro Paese che conduce ad:

  • un’implementazione del coordinamento fra i sistemi nazionali e quelli comunitariper la gestione e lo scambio di informazioni inerenti alle acque e per meglio garantire l’informazione al pubblico;
  • un maggiore controllo sulle approvazioni per l’utilizzo di reagenti chimicie di mezzi di filtrazione e trattamento;
  • una profonda revisione del sistema di controllo, vigilanza e sorveglianza della sicurezza dell’acqua potabilee dei sistemi idrici;
  • oltre all’indispensabile revisione dell’impianto sanzionatorio.

Continueremo opportunamente a seguire i lavori pertinenti all’attuazione della Direttiva confidando nella sua miglior applicazione.