In Italia sono presenti 57 varietà di formaggi certificati DOP, Denominazione di Origine Protetta.

Questa sigla è la più conosciuta dai consumatori e la più utilizzata dai produttori. Le certificazioni DOP contraddistinguono alimenti le cui caratteristiche si legano ad un determinato ambiente geografico, ai fattori del suo ecosistema ed alle sue tradizioni. Per questo motivo i prodotti DOP hanno un legame molto forte con il territorio, molto più forte rispetto alle altre Indicazioni Geografiche.

I prodotti contraddistinti dal logo DOP sono caratterizzati da specifiche condizioni: la produzione delle materie prime e la loro trasformazione devono avvenire all’interno di una determinata area delimitata di cui il prodotto può riportare il nome. Di conseguenza, la qualità o le caratteristiche del prodotto devono potersi ricondurre a tale area geografica.

Questa certificazione diventa così una garanzia per il consumatore, il quale, acquistando un prodotto DOP, può avere la certezza che l’intera filiera produttiva si è svolta in una determinata area geografica rispettando la storia e la tradizione di tale luogo. I consumatori d’altronde mostrano un interesse crescente verso i prodotti aventi certificazioni sulle Indicazioni Geografiche, poiché vengono percepiti come prodotti di maggiore qualità, più genuini e salubri e permettono al tempo stesso di instaurare legami solidaristici con l’identità culturale dei territori.

Per gli stessi motivi questa certificazione diventa una garanzia per il produttore in quanto assicurano che il suo prodotto non può essere riproducibile in altri luoghi geografici, con altri metodi di produzione e con una tradizione diversa.

Le certificazioni DOP costituiscono uno strumento di differenziazione qualitativa per sfuggire alla concorrenza e per valorizzare la tradizione, i piccoli produttori e le aree geografiche svantaggiate. La differenziazione è basata sull’origine territoriale e viene tutelata dai Consorzi di Tutela e Valorizzazione, mentre a intervenire sulla valorizzazione del territorio dal punto di vista socio-economico vi sono la politica di sviluppo rurale e la strategia “From Farm to Fork”.

Regolamento (UE) n. 1151/2012

All’interno del Regolamento (UE) 1151 del 2012, all’Articolo 5, paragrafo 1, vengono delineati i requisiti fondamentali per le denominazioni di origine.

Ai fini del presente regolamento, «denominazione di origine» è un nome che identifica un prodotto:

a) originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;

b) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani;

c) le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata.

In questo articolo si evidenzia l’intenzione di legare la certificazione DOP con il luogo, la regione, o a volte anche il paese di produzione. Questo legame si fa più stringente al punto b), in quanto viene esplicitamente affermato che la qualità o le caratteristiche del prodotto finito sono legate essenzialmente o esclusivamente, non solo all’ambiente geografico, ma anche ai suoi fattori naturali e umani. Così facendo viene dato un grande valore ad aspetti meno tangibili della produzione, ovvero la tradizione e la storia del luogo tramandata dagli abitanti.

Questo Regolamento introduce una diretta conseguenza sulla strategia produttiva e commerciale. Nel punto c) infatti viene specificato che le fasi di produzione dei prodotti DOP devono svolgersi in una determinata zona geografica, infatti anche disciplinari relativi a questi prodotti prevedono che debba esistere una coincidenza tra zona di origine delle materie prime e zona di trasformazione. Questo principio diventa fondamentale se si pensa ai vincoli legati alla disponibilità delle materie prime in aree molto ristrette. In tal senso i disciplinari consentono di superare questi vincoli acconsentendo tecniche produttive che si prestano alla lavorazione di elevati volumi produttivi, sempre nel rispetto della tradizione locale.