DECRETO-LEGGE 18 aprile 2019, n. 32 

Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. (19G00040)

(GU n.92 del 18-4-2019)

L’emanazione di questo DL è legata ad una serie di necessità ed urgenze, nello specifico:

  • di disposizioni volte a favorire la crescita economica e a dare impulso al sistema produttivo del Paese, mediante l’adozione di misure per la semplificazione del quadro normativo e amministrativo connesso ai pubblici affidamenti, con particolare riferimento alla disciplina dei contratti pubblici;
  • di operare in termini di maggiore semplificazione ed accelerazione per l’affidamento dei contratti pubblici, garantendo, al contempo, i necessari parametri di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle relative procedure;
  • di semplificare le procedure di approvazione dei progetti al fine di pervenire al celere utilizzo delle risorse finanziarie destinate all’esecuzione di interventi infrastrutturali indifferibili;
  • di far fronte ai problemi di coordinamento tra la disciplina del Codice dei contratti pubblici e le disposizioni normative in tema di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa delle imprese, nell’ottica di fornire adeguata tutela alle attività imprenditoriali in momentanea sofferenza, garantendo, al contempo, la salvaguardia degli interessi erariali;
  • di emanare disposizioni in materia di semplificazione e accelerazione per la realizzazione di interventi edilizi in zone sismiche, nell’ottica dello snellimento dei relativi iter tecnico-amministrativo, assicurando, comunque, i necessari presidi di pubblica incolumità;
  • di emanare disposizioni volte a stabilire percorsi di accelerazione e di semplificazione procedurale per la realizzazione o il completamento di interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, prevedendo la nomina di Commissari straordinari cui conferire strumenti idonei per l’efficace ed efficiente esecuzione dei lavori;
  • di emanare disposizioni per la riqualificazione, il miglioramento e la messa in sicurezza della rete viaria siciliana, prevedendo la nomina di apposito Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alla programmazione, alla progettazione e all’affidamento dei relativi interventi;
  • di emanare disposizioni per la realizzazione di interventi infrastrutturali di immediata cantierabilità da praticarsi presso i comuni con popolazione fino a 3.500 abitanti;
  • di emanare disposizioni per il completamento del collegamento viario a scorrimento veloce, conosciuto come Strada Statale «Lioni-Grottaminarda»;
  • di semplificare e velocizzare i procedimenti sottesi alla realizzazione degli interventi edilizi di rigenerazione del tessuto edificatorio nelle aree urbane per consentire l’urgente ripresa dell’attività del settore, nevralgico e trainante per lo sviluppo del Paese;
  • di disporre interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni della provincia di Catania e nei territori dei comuni della provincia di Campobasso, colpiti dagli eventi sismici;
  • di disporre misure urgenti per garantire l’accelerazione del processo di ricostruzione nelle regioni dell’Italia centrale, gravemente colpite dagli eventi sismici verificatisi negli anni 2016 e 2017;
  • di mantenere il presidio militare a tutela della zona rossa, nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno;
  • di costituire uno specifico sistema di allarme pubblico nazionale, volto alla tutela della vita umana, tramite servizi mobili di comunicazione, rivolto agli utenti interessati da gravi emergenze, catastrofi imminenti o in corso.

L’art. 8 del DL (Contabilità speciali) prevede l’istituzione del Fondo di dotazione iniziale di 275,7 milioni di euro per il quinquennio 2019-2023 per la ricostruzione  specificati all’art. 6, specificati più dettagliatamente all’allegato I del DL. Si tratta di comuni compresi nelle province di Campobasso e di Catania. Nel dettaglio dell’art. 8 viene specificata la ripartizione del fondo, per anno e per provincia.

Inoltre, all’art. 9 (Ricostruzione privata), è definito quanto segue:

1. Ai fini del riconoscimento dei contributi nell’ambito dei territori dei comuni di cui all’allegato 1, i Commissari provvedono a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato stabilendo le priorità sulla base dell’entità del danno subito a seguito della ricognizione effettuata ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c).

2. In coerenza con i criteri stabiliti nel presente Capo, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sono erogati ai sensi dell’articolo 12, per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno:

[…]

b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e ai servizi, inclusi i servizi sociali e socio-sanitari;

3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi, su richiesta, agli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto, comprovato da apposita perizia asseverata, tra il danno, anche in relazione alla sua entità, e gli eventi.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e, in particolare, dall’articolo 50. 5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all’articolo 8.

Relativamente agli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti, l’art. 11 stabilisce che i contributi per la riparazione o ricostruzione degli immobili hanno come fine quello di (art. 11, comma 1, lettera a) “riparare, ripristinare, demolire, ricostruire o delocalizzare e assoggettare a trasformazione urbana gli immobili di edilizia privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e commerciale, ad uso agricolo e per i servizi pubblici e privati, compresi quelli destinati al culto, danneggiati o distrutti dagli eventi. Limitatamente agli interventi di riparazione e ripristino, per tali immobili, l’intervento di miglioramento o di adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell’immobile, asseverata da un tecnico abilitato, nel rispetto delle disposizioni concernenti la resistenza alle azioni sismiche di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2016, n. 477“.

L’art. 12 dettaglia i criteri per la “Procedura per la concessione e l’erogazione dei contributi“.

Per gli interventi finalizzati alla ripresa economica, sono concessi contributi alle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché alle imprese che svolgono attività agrituristica, insediate da almeno dodici mesi antecedenti l’evento nei comuni di cui all’allegato 1 ricadenti nella città metropolitana di Catania. Il limite complessivo massimo di contributi è di 2 milioni di euro per l’anno 2019 e di 2 milioni di euro per l’anno 2020, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei tre mesi successivi agli eventi, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente. Il decremento del fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell’interessato ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall’estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento. I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo dei contributi e di riparto delle risorse tra i comuni interessati sono stabiliti con provvedimento del Commissario straordinario competente, da adottare nel rispetto del limite massimo di spesa previsto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL.

Per consultare la norma completa, clicca qui.

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana