Nella discussione del ddl di conversione del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, dei giorni 28 e 29 gennaio in Assemblea al Senato, sono stati approvati gli emendamenti in materia di etichettatura dei prodotti alimentari (n. 3.0.700), fascicolo aziendale (n. 3.47) e  quello relativo alle misure di deburocratizzazione per le imprese.

Al contrario, non sono stati approvati gli emendamenti: norme per il contrasto di Xylella fastidiosa (n. 3.0.600), misure urgenti per il completamento della liquidazione dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (n. 3.0.45) e modifiche alla modalità di gestione del Nuovo sistema informativo agricolo nazionale – SIAN (n. 3.0.500).

Qui potete trovare la bozza provvisoria del testo approvato.

 

Di seguito, un estratto degli emendamenti sopra citati.

Acquisizione da parte dell’INPS di dati della denuncia aziendale dei datori di lavoro agricolo (3.47): viene introdotta la possibilità per l’INPS di acquisire d’ufficio determinati dati della denuncia aziendale dei datori di lavoro agricolo dal fascicolo aziendale istituito nell’ambito dell’anagrafe delle aziende agricole.

Etichettatura dei prodotti alimentari (3.0.700): vengono apportate talune modifiche all’articolo 4 della legge n.4/2011 (Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari). In particolare, l’emendamento in esame, rispetto all’art. 4 della suddetta legge:

a) abroga i commi 1 (per il quale è obbligatorio riportare nell’etichetta dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati e non, l’indicazione del luogo di origine o provenienza e, in conformità alla normativa dell’Unione europea, l’eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia la presenza di organismi geneticamente modificati in qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale) e 2 (per i prodotti alimentari non trasformati, l’indicazione del luogo di origine riguarda il Paese di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati, l’indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione e nella produzione di prodotti);

b) sostituisce il comma 3 con tre commi che definiscono: i casi in cui l’indicazione del luogo di provenienza è obbligatoria, fatte salve le norme europee relative agli obblighi di tracciabilità e di etichettatura dei prodotti contenenti OGM; le categorie specifiche di alimenti per i quali è stabilito l’obbligo dell’indicazione del luogo di provenienza (questo grazie all’interazione tra Mipaaft e ISMEA, realizzando studi che provino il nesso tra qualità di alcuni prodotti alimentari ed origine e come il consumatore percepisca tale legame, considerando i casi in cui l’informazione sia da considerarsi ingannevole); l’obbligo di indicazione del luogo di provenienza, ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, lettera a) del reg. 1169/2011, quando si verifichino le condizioni per l’applicazione dell’art. 1 del reg. (UE) n.775/2018;

c) abroga i commi 4 e 4-bis;

d) apporta correzioni ai commi 6 ,11 e 12 di carattere tecnico conseguenti all’aver previsto un unico decreto attuativo e non più una pluralità come nel testo attualmente vigente;

e) sostituisce il comma 10, prevedendo che per le violazioni relative all’obbligo di indicazione dell’origine del prodotto si applicano le sanzioni di cui al decreto legislativo n. 231 del 2017.

Infine, al comma 2, si prevede che la disposizione in esame entri in vigore tre mesi dopo la data di notifica alla Commissione europea di cui viene data comunicazione con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Misure urgenti per il completamento della liquidazione dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (3.0.45): l’articolo, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, recava misure per accelerare il processo di liquidazione dell’EIPLI – Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia.

Norme per il contrasto della Xylella fastidiosa (3.0.600): l’emendamento avrebbe introdotto disposizioni per l’adozione e l’attuazione di misure fitosanitarie urgenti per prevenire la diffusione di organismi nocivi per le piante.

Modifiche alla modalità di gestione del Nuovo sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) (3.0.500): articolo 3-bis avrebbe affidato all’AGEA il compito di avviare una nuova procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento, ad un unico fornitore, della gestione ed evoluzione del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), fermi restando gli effetti e l’ulteriore corso dei lotti già assegnati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Qui di seguito, il documento con tutti gli emendamenti approvati dalle Commissioni Affari Costituzionali e Lavori Pubblici, Comunicazioni (prima ed ottava) il 24 gennaio scorso,  prima dell’Assemblea in Senato:

Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione – Gli emendamenti approvati dalle Commissioni 1a e 8a. Edizione provvisoria – D.L. 135/2018 – A.S. n. 989

 

Fonte: Senato