Entra in vigore oggi la legge n.102 del 24 luglio 2023 pubblicata il giorno 8 Agosto 2023, nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 184, che modifica il Codice della Proprietà Industriale, di cui al D.lgs. n. 30 del 2005.
La riforma rappresenta l’apice dei risultati raggiunti nell’ambito delle Linee strategiche di intervento sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023, il cui disegno di legge era stato definitivamente approvato con il voto finale della Camera dei Deputati nella serata di martedì 18 luglio.
Il provvedimento è stato elaborato e curato in tutto il suo iter dalla Direzione generale per la tutela della proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi, con la finalità di perseguire due fondamentali obiettivi:
- il rafforzamento della competitività del sistema Paese e la protezione della proprietà industriale;
- la semplificazione amministrativa e la digitalizzazione delle procedure.
Come evidenziato dal Ministro delle imprese e del Made in Italy, Sen. Adolfo Urso, si tratta di un importante traguardo che contribuisce ad agevolare l’accesso al sistema della proprietà industriale. Tra i molteplici importanti interventi operati dalla riforma si segnalano, in particolare:
- La possibilità di pagare i diritti di deposito della domanda di brevetto non solo contestualmente al deposito della domanda, ma anche successivamente, entro un mese, come attualmente consentito da molti Paesi europei, dall’Ufficio europeo dei brevetti (EPO) e dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO), mantenendo in ogni caso ferma la data di deposito.
- Il ribaltamento del c.d. Professor privilege, al fine di agevolare il trasferimento tecnologico al sistema produttivo, attraverso la previsione dell’attribuzione della titolarità delle invenzioni realizzate dal personale di ricerca in ambito universitario in prima battuta alla struttura di appartenenza e, solo in caso di inerzia di quest’ultima, al ricercatore;
- Il rafforzamento della tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine attraverso il divieto di registrazione di marchi evocativi, usurpativi o imitativi, anche azionando lo strumento dell’opposizione a presidio delle stesse IIGG. Per ottenere questo è stato introdotto un ampliamento delle ipotesi in cui è possibile attivare il procedimento di opposizione, intervenendo – rispettivamente – sugli articoli 14 e 177 del Codice della Proprietà Industriale.
In merito a quest’ultimo punto, si evidenzia che il nuovo testo dell’articolo 14, comma 1, lettera b), c.p.i. è così formulato: “Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa: i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi, ovvero sulla tipologia di marchio, nonché i segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o dell’Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l’Italia o l’Unione europea sono parte”, il che significa un allargamento anche ai prodotti e/o ai servizi differenti dal prodotto tutelato in linea con l’ampia tutela prevista nei casi di divieto di uso di una DOP/IGP.
Fondamentale sarà quindi il ruolo dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) nell’impedire la registrazione di marchi commerciali che includano una DOP/IGP o un termine evocativo della stessa anche per prodotti e/o servizi diversi da quello tutelato, così come la vigilanza da parte dei Consorzi di Tutela e del Masaf stesso che potranno proporre opposizione, ai sensi del modificato articolo 177, comma 1, lettera d-bis), c.p.i.
Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il testo completo della legge cliccando QUI!