L’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona è ufficialmente entrato in vigore ieri

L’entrata in vigore dell’Atto di Ginevra sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche della WIPO, tre mesi dopo l’adesione dell’Unione europea (UE), rappresenta una pietra miliare per le IG.

Dopo sei anni di discussioni in seno al gruppo di lavoro, l’accordo di Lisbona per la protezione delle denominazioni di origine e la loro registrazione a livello internazionale è stato modernizzato nel 2015 con l’adozione dell’Atto di Ginevra. Tale riforma:

  1. Ha introdotto le indicazioni geografiche nell’ambito di applicazione del trattato (art. 2), precedentemente limitato alle denominazioni di origine;
  2. Ha fornito un solido livello di protezione (rafforzato rispetto all’Accordo di Lisbona) sia per le indicazioni geografiche sia per le denominazioni di origine (art. 11). La protezione dei nomi si estende ora al loro uso su beni che non sono dello stesso tipo di quelli ai quali si applica la Denominazione di origine o l’indicazione geografica e sui servizi, a condizione che tale uso comprometta o diluisca in modo sleale la reputazione di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica, o che qualcuno ne tragga un vantaggio ingiusto;
  3. Ha mantenuto il principio di una domanda unica per una Denominazione di Origine o Indicazione Geografica – fatta attraverso la WIPO – in seguito alla quale le parti contraenti hanno un anno per analizzarla e dare o rifiutare la protezione di una Denominazione di Origine o di Indicazione Geografica nella sua giurisdizione (art. 5 );
  4. Ha chiarito le relazioni con i precedenti diritti di marchio, in linea con le norme e la giurisprudenza internazionali (art. 13);
  5. Ha dato la possibilità alle organizzazioni intergovernative di diventare parti contraenti (art. 28.1.iii);
  6. Ha introdotto una maggiore flessibilità in termini di presentazione delle domande (gruppi e beneficiari sono ora autorizzati a presentare una domanda internazionale in determinate circostanze, articolo 5.3) e delle tasse, che rendono l’Atto di Ginevra un trattato attraente per una varietà di sistemi e tradizioni legali.

Il registro internazionale istituito dall’atto di Ginevra facilita la protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine nelle giurisdizioni estere, aumentando così la certezza del diritto nel commercio internazionale per produttori, trasformatori, distributori e consumatori. A questo proposito, l’entrata in vigore dell’Atto di Ginevra rappresenta un messaggio forte per un commercio aperto e basato su regole.

oriGIn incoraggia tutti gli Stati membri della WIPO ad aderire all’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche.

 

Fonte: oriGIn