E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto 14 ottobre 2022 che disciplina i criteri e le modalità per l’attuazione degli interventi volti a favorire le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica, finanziati a valere sulla disponibilità del “Fondo per l’agricoltura biologica”.
Sono previsti degli aiuti per i seguenti ambiti:
- trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione;
- servizi di consulenza, relativi a prestazioni economiche e e ambientali nonché la sostenibilità e la resilienza climatiche dell’azienda o dell’investimento;
- azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli come partecipazioni a fiere o produzione di materiale informativo rivolto a sensibilizzare il pubblico.
Le risorse finanziarie disponibili sono quelle previste dal “Fondo per l’agricoltura biologica” e saranno destinate:
a) il 40% a finanziare interventi proposti da filiere biologiche giuridicamente costituite o costituende;
b) il 30% a finanziare interventi proposti da associazioni biologiche;
c) il 30% a finanziare interventi proposti da distretti biologici/biodistretti.
Progetti e interventi ammissibili devono essere rivolti a favorire le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e alla promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica e di ogni attività a queste connessa.
I progetti possono rivestire carattere nazionale o locale:
a) i progetti a carattere nazionale devono essere realizzati in almeno cinque regioni e/o provincie autonome italiane ed avere ricadute in ambito nazionale;
b) i progetti a carattere locale devono essere realizzati in ambito regionale ed interregionale ed avere ricadute nell’area definita dall’intervento.
Per i progetti a carattere nazionale, i contributi possono essere richiesti da:
- le filiere biologiche giuridicamente costituite o costituende;
- associazioni biologiche.
Per i progetti a carattere locale possono presentare domanda di accesso ai contribuiti i distretti biologici/biodistretti.
Modalità di presentazione della proposta progettuale: verrà pubblicato un avviso pubblico sul sito del Masaf e tutta la documentazione dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata. Ci sarà una Commissione di esperti incaricata alla valutazione delle proposte.
La valutazione dei progetti e la loro eleggibilità al finanziamento si baseranno sui seguenti criteri:
a) rispondenza e chiarezza degli obiettivi;
b) qualità del progetto e grado di innovazione;
c) trasferibilità e ricadute applicative dei risultati attesi;
d) competenza gestionale ed amministrativa del proponente e dei partecipanti, anche in relazione alle modalità di monitoraggio interno al progetto e alla verificabilità dei risultati;
e) ulteriori criteri di valutazione specifici indicati nei relativi avvisi pubblici.
I progetti ritenuti idonei saranno approvati dalla direzione generale, con l’emanazione del decreto di determinazione e concessione del contributo che,tra l’altro, individua:
a) soggetto proponente e beneficiari;
b) l’importo totale della spesa ammessa e del contributo concesso;
c) l’ammontare dell’anticipo;
d) la ripartizione della spesa ammessa per singole voci di spesa;
e) la durata ed il termine di conclusione del progetto.
Nel decreto di determina e concessione del contributo verranno indicati i costi ammissibili e le modalità di rendicontazione. Le spese sono riconosciute in sede di verifica della rendicontazione presentata solo se sostenute nell’ambito del periodo in cui il progetto è in corso e solo se attinenti allo svolgimento delle attività espressamente indicate nella proposta progettuale.
Termine per la realizzazione degli interventi: viene indicato nel decreto di approvazione progetto e di determina e concessione del contributo, e le spese devono essere effettuate entro tale data. La data di inizio dell’intervento, se non espressamente indicata, coincide con la data di registrazione del provvedimento da parte dell’organo di controllo.
Spese ammissibili e intensità di aiuto: questi due aspetti sono quelli previsti per ogni singola categoria di aiuto del regolamento (UE) 702/2014 e indicati dal Ministero nei provvedimenti attuativi. Ai fini del calcolo dell’importo tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. L’ammontare complessivo del contributo in conto capitale non può superare l’importo delle spese ammissibili e le sovvenzioni concesse devono comunque rispettare i limiti di intensità massime di aiuto previsti. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, se riguardano costi individuabili diversi.
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Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana