Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 febbraio 2023, è stato pubblicato il Decreto 22 dicembre 2022 inerente le modalità di funzionamento del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica nonché i requisiti ed i criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziate con le risorse del Fondo stesso.

Il suddetto decreto disciplina le modalità di funzionamento del “Fondo per lo sviluppo della produzione biologica“, nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziate,  con le relative risorse, per il perseguimento delle finalità che saranno previste anche dal “Piano d’azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici”.

Innanzitutto vengono elencati i principali obiettivi del Fondo, che sono:

a) promuovere i prodotti biologici realizzati con materie prime coltivate o allevate in Italia;

b) promuovere lo sviluppo della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico;

c) favorire la conversione al metodo biologico delle imprese agricole, agroalimentari e dell’acquacoltura convenzionali;

d) sostenere la costituzione di forme associative e contrattuali per rafforzare l’organizzazione della filiera dei prodotti biologici;

e) incentivare il consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di informazione, formazione ed educazione, anche ambientale e alimentare;

f) monitorare l’andamento del settore al fine di elaborare e diffondere le informazioni rilevanti per la produzione biologica;

g) sostenere e promuovere i distretti biologici di cui all’art. 13 della legge 9 marzo 2022, n. 23;

h) favorire l’insediamento di nuove aziende nelle aree rurali montane;

i) migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità dei prodotti biologici attraverso la semplificazione della normativa, l’utilizzo di strumenti informatici e la predisposizione di interventi di formazione;

j) stimolare le istituzioni e gli enti pubblici affinché’ utilizzino i metodi della produzione biologica nella gestione del verde pubblico e prevedano il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle private in regime di convenzione;

k) incentivare e sostenere la ricerca e l’innovazione in materia di produzione biologica;

l) promuovere progetti di tracciabilità dei prodotti biologici provenienti dai distretti biologici;

m) valorizzare le produzioni tipiche italiane biologiche;

n) promuovere la sostenibilità ambientale con la definizione di azioni per l’incremento e il mantenimento della fertilità naturale del terreno e l’uso di metodi di conservazione, confezionamento e distribuzione rispettosi dell’ambiente;

o) aumentare la disponibilità delle sementi per le aziende e migliorarne l’aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varietà adatte all’agricoltura biologica e biodinamica;

p) promuovere il miglioramento genetico partecipativo, con la collaborazione di agricoltori, tecnici e ricercatori, per selezionare piante che rispondano ai bisogni degli agricoltori, adattandosi ai diversi contesti ambientali e climatici e ai diversi sistemi colturali;

q) sostenere la ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione biologica.

Le iniziative ritenute finanziabili sono:

a) iniziative finalizzate alla realizzazione del marchio biologico italiano di cui all’art. 6 della legge 9 marzo 2022, n. 23;

b) iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, come definite nel Piano d’azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici;

c) iniziative finalizzate ad aumentare la disponibilità delle sementi per le aziende e a migliorarne l’aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varietà adatte all’agricoltura biologica e biodinamica;

d) programmi di ricerca e innovazione e programmi di ricerca in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti;

e) percorsi formativi e di aggiornamento.

La puntuale definizione dei criteri e delle modalità di attuazione degli interventi finanziabili, della relativa dotazione finanziaria e di ogni ulteriore aspetto di dettaglio, è demandata agli appositi provvedimenti del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica, da adottare nei limiti di quanto stabilito dal presente decreto, previa emanazione  dei singoli decreti.

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Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana