Atto Camera
Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01414
presentato da
CARETTA Maria Cristina
testo di
Mercoledì 6 febbraio 2019, seduta n. 121
CARETTA – Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. — Per sapere – premesso che:
il decreto legislativo n. 52 del 2008 «Disciplina della riproduzione animale», in attuazione dell’articolo 15 della legge n. 154 del 2016, è entrato in vigore il 9 giugno 2018;
l’Aia, con nota dell’11 ottobre 2018, ha reso noto alle Associazioni nazionali allevatori (Ana) che, il 26 settembre 2018, a seguito della delibera di scissione approvata dall’assemblea straordinaria dell’Aia del 22 maggio 2018, era stato perfezionato l’atto di scissione dell’Aia;
con la scissione è venuto meno anche il rapporto associativo intercorrente tra l’Aia e le Ana come previsto dal decreto legislativo 52 del 2018; ma, la nota Aia, istituisce motu proprio, la Federazione delle associazioni nazionali di razza e specie cui, secondo l’Aia, dovranno aderire obbligatoriamente le Ana;
ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 52 del 2018, «le Associazioni nazionali allevatori adegueranno i loro requisiti tecnici e organizzativi ai parametri richiesti dall’articolo 3, comma 2»;
così ha fatto l’Anbrp che, il 6 settembre 2018, ha adottato il nuovo statuto dove, a conferma di quanto affermato sopra, all’art. 2 viene previsto che l’associazione aderisce alla Federazione delle Associazioni Nazionali di Razza e di Specie; ed ancora, all’articolo 6, comma 2, che «gli allevatori precedentemente iscritti al libro genealogico nazionale della razza piemontese… risultano di fatto soci dell’associazione»;
grave sembra essere la posizione assunta dall’Associazione nazionale allevatori razza bruna, che ha presentato alla prefettura di Verona la richiesta di approvazione del nuovo statuto non tenendo conto e non rendendo disponibili per consiglieri e soci le osservazioni del Ministero, il quale, con nota ufficiale, chiedeva alla Federazione delle Ana di sanare alcune criticità sia in termini di obbligatorietà di adesione, sia in termini di ambito associativo, al fine di fissare dei principi base in linea con la legislazione vigente;
lo stesso Ministero sollecitava la Federazione a dare puntuale riscontro alle osservazioni formulate anche al fine di fornire le opportune rassicurazioni all’Autorità garante della concorrenza e del mercato che, con nota n. 0054431 del 18 luglio 2018, investiva della questione il dicastero;
ai sensi dell’articolo 13, comma 7, del decreto legislativo n. 52 del 2018 si pone il problema dell’assegnazione dei finanziamenti pubblici, visto quanto in precedenza affermato –:
quali iniziative urgenti abbia intenzione di porre in essere, per quanto di competenza, affinché le operazioni che porteranno alla formazioni dei nuovi organi sociali delle associazioni in questione siano effettuate in modo trasparente e nel rispetto del diritto di rappresentanza dei nuovi associati, e con quali criteri intenda assegnare i fondi di cui sopra.
(5-01414)
Interrogazione n. 5-01414 Caretta: Sulla formazione dei nuovi organi sociali delle associazioni nazionali allevatori (ANA) e sui criteri di assegnazione dei finanziamenti pubblici.
TESTO DELLA RISPOSTA
Signor Presidente, Onorevoli deputati, premetto che il settore delle Associazioni Allevatori è stato indirizzato verso una riorganizzazione, attraverso la revisione della legge n. 30 del 1991 sulla disciplina della riproduzione animale, portato a termine attraverso il decreto legislativo n. 52 dell’11 maggio 2018.
Le principali novità introdotte riguardano: il riconoscimento degli «Enti selezionatori» quali soggetti deputati alla realizzazione e gestione di programmi genetici se in possesso di determinati requisiti; il riconoscimento del principio per cui la gestione dei libri genealogici e dei registri anagrafici è un necessario strumento della conservazione della biodiversità animale e della valorizzazione delle razze autoctone e quindi è necessaria l’iscrizione ai libri genealogici per poter vedere riconosciuto un animale di una specifica razza; la specializzazione delle attività e la separazione delle funzioni tra la raccolta dei dati zootecnici nelle aziende zootecniche; e la loro elaborazione, da parte degli Enti selezionatori, ai fini dell’attività di selezione.
Ulteriormente: la costituzione di una Banca Dati Unica Zootecnica a livello nazionale e la definizione da parte di questo Ministero delle modalità di accesso ai relativi dati, utilizzabili anche per l’erogazione dei servizi di consulenza aziendale; la costituzione di un Comitato nazionale zootecnico (CNZ), che può essere articolata per attitudine produttiva con compiti di regolazione, standardizzazione e di indirizzo dell’attività di raccolta dei dati negli allevamenti.
Uno degli aspetti cardine della nuova disciplina legislativa è quindi rappresentato dalla specializzazione delle attività, ovvero la separazione dei ruoli tra le Associazioni Nazionali Allevatori (ANA) e l’Associazione Italiana Allevatori (AIA), oltreché l’aggregazione dell’ANA in specifici comparti produttivi.
Tale riforma legislativa ha inteso dare attuazione anche alla raccomandazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 10 marzo 2010, introducendo princìpi di concorrenza, terzietà ed indipendenza tra i soggetti che si occupano dei controlli negli allevamenti zootecnici e i soggetti che si utilizzano ai fini di miglioramento genetico del bestiame e tenuta dei libri genealogici.
Inoltre, al fine di aumentare la concorrenza nel settore, è stato previsto che la raccolta dei dati in allevamento – finalizzata ad alimentare la Banca Dati Unica Zootecnica ed arricchire le informazioni da mettere a disposizione per l’erogazione dei servizi di consulenza aziendale – possa essere svolta senza maggiori oneri per la finanza pubblica anche su iniziativa di soggetti diversi da quelli citati in precedenza e in tal caso, in capo ai predetti soggetti, è stato comunque stabilito il necessario possesso di alcuni specifici requisiti.
Evidenzio inoltre che le Associazioni Nazionali Allevatori (Enti selezionatori) che intenderanno accedere a contributi pubblici, saranno operativamente riorganizzate e accorpate per comparti produttivi (bovini da latte, bovini da carne, bufalini, equidi, ovi-caprini, suini) e dovranno associare direttamente gli allevatori (associazioni di primo grado) incrementando, in tal modo, la compartecipazione diretta allo svolgimento dei programmi genetici di miglioramento e/o conservazione del patrimonio zootecnico.
Con riferimento poi al procedimento di ristrutturazione organizzativa avviato dalla Associazione Italiana Allevatori – AIA a mezzo della costituzione della «Federazione delle associazioni di razza» – a seguito di specifici approfondimenti operati dallo scrivente Ministero, per consentire che la citata riorganizzazione fosse in linea con le normative vigenti – sono state impartite precise disposizioni.
Queste hanno riguardato la necessità di assicurare il carattere di non obbligatorietà della adesione alla citata Federazione, nonché di garantire – in conformità a quanto stabilito dal quadro normativo di riferimento – l’autonomia e l’indipendenza degli Enti selezionatori (ANA), non dovendo l’eventuale adesione alla Federazione da parte dei predetti Enti interferire in alcun modo con le attività dagli stessi espletate. Tale requisito di autonomia e indipendenza rappresenta peraltro condizione necessaria per ottenere il finanziamento delle attività relative alla Sottomisura 10.2 del «Programma di sviluppo rurale nazionale» 2014-2020.
In ultimo, sono in corso di valutazione, le proposte di Statuto che gli Enti selezionatori (Associazioni nazionali allevatori) hanno avanzato a questo Ministero, ai sensi dell’articolo 6 comma 2 del decreto legislativo n. 52 del 2018 per le quali saranno tenuti nella dovuta considerazione i principi cardine di tutela dell’autonomia e indipendenza della ANA, nonché di tutela del diritto di rappresentanza dei nuovi associati (allevatori).
Fonte: Camera dei Deputati