Martedì 14 marzo 2023 è stata sottoposta alla XIII Commissione permanente per l’agricoltura la Proposta di Legge (C. 752 Carloni) per favorire il ricambio generazionale, la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo.

Benché il settore agricolo italiano sia indirizzato verso un modello gestionale più innovativo e dinamico rispetto al passato, appaiono ancora critici i dati relativi all’occupazione giovanile. Gli ultimi dati ISTAT rilevano che, negli ultimi dieci anni, si è riscontrata la perdita di circa il 20% delle aziende guidate da un soggetto under 35; infatti, se nel 2010 queste aziende erano 186.491, a distanza di dieci anni sono scese all’incirca a 104.886. Il dato è senz’altro frustrante. Sembra infatti che i giovani imprenditori non riescano ancora ad emanciparsi nel proprio ruolo, considerando che, rispetto al 2010, oggi la percentuale di aziende agricole con capo azienda giovane è scesa dall’11,5% al 9,3%.

Molteplici sono le problematiche di ingresso nel settore che i giovani imprenditori agricoli possono avere, tra queste figurano sicuramente gli elevati costi di avviamento e l’alta volatilità dei prezzi, la limitata disponibilità di terreni da acquistare o da affittare, nonché la difficoltà di accesso al credito bancario per mancanza di garanzie patrimoniali.

Vediamo adesso, a tal proposito, in quale ottica si propone di intervenire e come si compone la proposta di legge Carloni, la quale si sostanzia in 18 articoli, divisi in sei Capi.

Capo I, finalità e definizioni

Le finalità consistono nella promozione e nel sostegno dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo e nel rilancio del sistema produttivo agricolo, attraverso interventi volti a favorire l’insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore stesso.

Vengono dunque introdotte le definizioni di «impresa giovanile agricola» o «giovane imprenditore agricolo» indicandone i requisiti oggettivi e soggettivi.

Pertanto, sono tali le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 c.c. quando ricorra una delle seguenti condizioni:

  • che il titolare sia un imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 e i 40 anni;
  • nel caso di società di persone e di società cooperative, che almeno la metà dei soci sia costituita da imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 40 anni;
  • nel caso di società di capitali, che almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 40 anni, e che anche gli organi di amministrazione siano composti, per almeno la metà, dai medesimi soggetti.

Capo II, sostegno all’insediamento dei giovani nell’agricoltura

Per realizzare le finalità suddette, sarà istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2024, per favorire il primo insediamento dei giovani in agricoltura.

Le risorse del fondo saranno destinate prioritariamente a interventi finalizzati:

  • all’acquisto di terreni e strutture necessari per l’avvio dell’attività imprenditoriale agricola;
  • per l’acquisto di beni strumentali, con priorità per quelli destinati ad accrescere l’efficienza aziendale;
  • all’ampliamento dell’unità minima produttiva;
  • all’acquisto di complessi aziendali già operativi.

Vengono introdotte disposizioni in materia di regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili in agricoltura. Tale agevolazione consiste nel pagamento di un’imposta sostitutiva, determinata applicando l’aliquota del 12,5% alla base imponibile costituita dal reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta. Ne vengono poi indicati i limiti temporali in cui lo stesso può applicarsi, nonché i soggetti che possono beneficiarne. Tale beneficio è riconosciuto a condizione che i soggetti suindicati non abbiano esercitato, nei tre anni precedenti, altra attività d’impresa e che abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legge. È in oltre previsto, che i soggetti che si avvalgono del sopracitato regime agevolato non sono tenuti a versare per un determinato periodo di tempo l’imposta regionale sulle attività produttive, di cui al D.lgs. 446/1997.

Sono poi previste agevolazioni in materia di compravendita di fondi rustici, stabilendo che, i contratti di compravendita aventi ad oggetto l’acquisto di fondi rustici del valore non eccedente i 200.000 euro, stipulati da giovani imprenditori agricoli, possono essere rogati direttamente dal segretario comunale del luogo in cui il fondo è ubicato.

Sono introdotte anche disposizioni in materia di esoneri contributivi, prevedendo la concessione di un esonero contributivo (nella misura del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per un periodo massimo di trentasei mesi) in favore dei coltivatori diretti del fondo e degli imprenditori agricoli professionali, di età inferiore a 41 anni, che si iscrivono per la prima volta alle relative gestioni previdenziali. È poi previsto un ulteriore periodo di esonero contributivo di dodici mesi (nella misura del 66%,) e uno successivo di ulteriori dodici mesi (nella misura del 50%) in favore dei soggetti suindicati. Tuttavia il predetto esonero contributivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. È inoltre previsto, che l’INPS comunichi al MASAF, e, agli altri Ministeri interessati, i dati relativi alle nuove iscrizioni effettuate ai sensi della disposizione in esame.

Capo III, misure per favorire la permanenza dei giovani nel settore agricolo e il ricambio generazionale

A tale scopo, è prevista l’introduzione di un credito d’imposta per investimenti in beni strumentali. In particolare, si riconosce ai soggetti destinatari della proposta di legge che qui ci occupa, la possibilità di usufruire di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione, nella misura del 25% delle spese sostenute e documentate per investimenti in beni strumentali, materiali o immateriali idonei a migliorare la redditività dell’azienda agricola. Gli oneri finanziari inerenti all’attuazione della predetta norma, sono previsti in 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023.

Ancora, sono previste disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per l’ampliamento delle superfici coltivate, stabilendo che i giovani coltivatori diretti e i giovani imprenditori agricoli, iscritti alla relativa gestione previdenziale, sono assoggettati, in caso di acquisto o di permuta di terreni, alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura del 50% di quelle ordinarie o ridotte, previste dalla legislazione vigente. Abrogando cosi, a partire dal primo gennaio 2023, il comma 5 dell’art. 14 della L. 441/1998.

Il provvedimento introduce anche  agevolazioni fiscali per redditi derivanti da agricoltura multifunzionale, stabilendo che per le attività esercitate dai soggetti di cui all’art. 2 della presente legge, dirette alla fornitura di beni e servizi di cui all’art. 2135 c.c., nonché per le attività di fornitura di beni e servizi, come l’agricoltura sociale, l’enoturismo, l’oleoturismo e le fattorie didattiche, il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15%.

In materia di prelazione di più confinanti sono dunque previste alcune ipotesi di prelazione legale, al ricorrere delle quali è riconosciuto un preferenza nei confronti dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di età compresa tra i 18 e i 40 anni. Le ipotesi previste dall’articolo sono: il diritto di prelazione, riconosciuto a determinate condizioni all’affittuario, al  mezzadro, al colono o al compartecipe; il diritto di riscatto che si determina, allorché il proprietario del fondo non provveda ad effettuare la prescritta notificazione o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di compravendita; e il diritto di prelazione nelle procedure di alienazione e locazione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola, nel caso di più soggetti confinanti.

In materia di ristrutturazione dei fabbricati rurali, viene riconosciuto in favore dei soggetti di cui all’art. 2 (giovane imprenditore agricolo) un credito d’imposta pari al 25% della spesa sostenuta e documentata per la realizzazione di interventi di riqualificazione di fabbricati rurali, specificando le modalità ed i limiti di utilizzazione del credito e prevedendo che lo stesso sia utilizzabile esclusivamente in compensazione, e che sia cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto la medesima spesa, a condizione che tale cumulo non determini il superamento dell’importo della spesa sostenuta. Vengono anche stabilite anche le condizioni e le modalità di cedibilità del suddetto credito d’imposta.

In materia di servizi di sostituzione, sono previste misure per il finanziamento dei programmi regionali concernenti la gestione dei servizi di sostituzione nelle aziende associate costituite da giovani agricoltori prevedendo, in particolare, tra i casi di sostituzione, la sostituzione dell’imprenditore, del coniuge o di un coadiuvante, la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento professionale da parte dei giovani imprenditori agricoli associati e l’assistenza a minori di età inferiore a otto anni. Le risorse del Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura, saranno destinate, in misura pari al 50%, anche al cofinanziamento dei programmi regionali.

Capo IV, Accesso al credito

Questo capo introduce misure volte a favorire l’accesso al credito. Prevedendo la stipulazione di una apposita convenzione tra il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente tra lo Stato – Regioni e l’ABI (Associazione bancaria italiana) volta a definire le modalità e i criteri di accesso ai finanziamenti e alle altre forme di prestito bancario agevolato, nonché alla dilazione del debito, in favore dei giovani imprenditori agricoli. Dette agevolazioni si applicheranno a tutti i contratti bancari e consisteranno nella riduzione del costo del servizio in misura non inferiore a due terzi del tasso EURIBOR da applicare nel periodo di validità del contratto. Per far fronte agli oneri della presente disposizione è prevista l’istituzione di un Fondo, a partire dall’anno 2023, con dotazione di 40 milioni di euro annui. Le modalità di attuazione del presente articolo saranno definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Contestualmente vengono introdotte anche misure per favorire l’accesso al microcredito, intervenendo sull’art. 111 co. 1 D.lgs. 385/1993, (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) nel senso di ampliare la possibilità di accesso al microcredito in favore dei soggetti che possiedono la qualifica di giovane imprenditore agricolo, anche se costituiti in forma societaria, in quest’ultimo caso a condizione che la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuta da persone fisiche che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno di età e che siano in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale.

Capo V, disposizioni in materia di lavoro agricolo

Con la presente proposta si istituisce l’Osservatorio nazionale per l’imprenditoria e il lavoro giovanile nell’agricoltura (ONILGA). Tale organismo sarà composto da rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore agricolo e delle associazioni dei giovani operanti nei settori agricolo e agroalimentare.

Tra le diverse competenze ad esso attribuite rientreranno:

  • la raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle effettive possibilità di occupazione dei giovani nel settore agricolo;
  • l’analisi della normativa riguardante il lavoro giovanile e la sua evoluzione, al fine di individuare le opportunità per l’imprenditoria e il lavoro coadiuvante dipendente dei giovani nell’agricoltura;
  • il collegamento con le fonti di informazione e divulgazione nonché con il settore della ricerca e della sperimentazione ai fini della promozione di iniziative nel campo dell’imprenditoria agricola giovanile;
  • la consulenza e il supporto nei riguardi delle amministrazioni e degli enti pubblici per la programmazione e l’attuazione delle iniziative in favore dei giovani operanti nel settore agricolo;
  • la promozione di politiche attive, comprese le attività formative, da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici per sostenere la crescita dell’imprenditoria agricola giovanile nonché la promozione di politiche di sviluppo rurale da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici, destinate alle imprese giovanili e alle donne, attraverso la realizzazione di infrastrutture e di servizi nei territori rurali, in conformità a quanto previsto dalla normativa dell’UE;
  • il supporto all’azione del Governo, in relazione all’obiettivo di promuovere le azioni dell’Unione europea in favore dell’imprenditoria e del lavoro giovanile nell’agricoltura nell’ambito della programmazione della politica agricola comune.

Viene inoltre specificato che sarà il MASAF a provvedere al funzionamento dell’ONILGA con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo VI, ulteriori misure in favore dell’imprenditoria giovanile in agricoltura

Vengono previste disposizioni in materia di successioni e donazioni, introducendo un’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni, dall’imposta catastale e dall’imposta di bollo e un assoggettamento all’imposta ipotecaria in misura fissa per trasferimenti – per causa di morte o per donazione – di beni costituenti l’azienda agricola, (ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte e ogni altro bene strumentale all’attività aziendale) in favore di discendenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, aventi età compresa tra 18 e 40 anni. Per tutti gli atti di cui sopra è poi prevista la riduzione di un sesto degli onorari notarili.

A seguire, le disposizioni in materia di adempimenti contabili, consentono ai destinatari della presente proposta di legge, la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata anche in deroga alle condizioni previste e richieste dall’art. 2435 bis c.c.

L’ultimo articolo della proposta in esame, interviene in materia di vendita diretta prevedendo che i comuni – nei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli ai sensi dell’articolo 4 del D.lgs. del 18 maggio 2001, n. 228, esercitata su aree pubbliche mediante l’utilizzo di posteggi – possono riservare in favore dei destinatari della presente proposta di legge una quota di posteggi fino al 50% del loro numero complessivo.

Concludendo questa disamina, è opportuno rilevare, che la proposta di Legge in commento, presentata dal Presidente della Commissione permanente Agricoltura della Camera, Mirco Carloni, è stata accolta con favore, dai vertici di Confeuro, i quali riconoscono nella proposta  l’intenzione di promuovere e contribuire allo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo, e per i quali la stessa rappresenta una proposta importante anche per lo sviluppo e la continuità dell’antica tradizione agricola italiana, nonché un incentivo per i più giovani ad investire il proprio futuro intraprendendo un percorso di studi pertinente al settore agroalimentare – così si è espresso sul punto Andrea Michele Tiso, Presidente di Confeuro.

Attualmente la Proposta di Legge che fin qui ci ha occupato, e, che è stata meglio descritta in narrativa, è in corso di esame da parte della XIII Commissione Agricoltura, dove eventualmente potrà essere ragionevolmente emendata, nella speranza che l’originale impianto normativo non subisca eccessivi stravolgimenti e che siano salvaguardate le finalità che la proposta mira a raggiungere.