L’attività zootecnica, così come l’attività agricola ed altre attività economiche, è sottoposta ad una serie di rischi ma, a differenza di altri settori, ha la possibilità di gestirne alcuni con strumenti agevolati, ovvero strumenti per l’adesione ai quali sono erogate risorse pubbliche a parziale copertura dei costi degli stessi.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha recentemente pubblicato il Decreto con il Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2021 (PGRA). Il PGRA è il provvedimento normativo che disciplina l’insieme degli strumenti per la gestione del rischio agevolati, quelli finanziati con risorse europee e quelli sostenuti con risorse nazionali (Figura 1).

Figura 1. Articolazione normativa gestione del rischio agevolata.

Strumenti, allevamenti, rischi

Gli allevatori hanno a disposizione tre strumenti per gestire i rischi propri dell’attività allevatoriale: polizze assicurative, fondi di mutualità e strumenti per la stabilizzazione del reddito settoriale (ISTs). Si tratta di strumenti agevolati, ovvero l’allevatore che li adotta riceve un contributo pubblico a parziale copertura dei costi di adesione, che può arrivare fino al 70% del costo.

Con le polizze assicurative previste dalla Misura 17.1 del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN), è possibile gestire tutti i rischi derivanti da epizoozie, abbattimento forzoso e dagli effetti dell’andamento climatico avverso che può ridurre la produzione di latte; con le polizze finanziate dal Fondo di solidarietà nazionale (FSN) si invece possono coprire i costi per lo smaltimento carcasse (tabella 1). Con il Fondo di mutualità (misura 17.2 PSRN) si possono coprire i danni da epizoozie, abbattimento forzoso, ecc, mentre con lo Strumento di stabilizzazione del reddito settoriale (Misura 17.3 bis del PSRN) si può coprire il drastico calo di reddito di uno specifico settore aziendale.

Tabella 1 – Specie ruminanti e garazie assicurabili

SpecieGaranzie Assicurabili
Bovini da carneEpizoozie
Abbattimento forzoso
Costo smaltimento carcasse
Bovini da latteEpizoozie
Mancata produzione di latte
Abbattimento forzoso
Costo smaltimento carcasse
BufaliniEpizoozie
Abbattimento forzoso
Costo smaltimento carcasse
CamelidiCosto smaltimento carcasse
CapriniEpizoozie
Abbattimento forzoso
Costo smaltimento carcasse
OviniEpizoozie
Abbattimento forzoso
Costo smaltimento carcasse
Fonte: PGRA 2021

Per comprendere meglio il funzionamento degli strumenti agevolati menzionati va innanzitutto compresa la differenza tra gli stessi, che non si limita ai diversi rischi gestibili. Con lo strumento assicurativo l’allevatore esternalizza il rischio cedendolo ad una compagnia di assicurazione, la quale si impegna a risarcirlo qualora si verifichi un sinistro secondo quanto previsto dal contratto assicurativo, mentre l’allevatore si impegna al pagamento di un costo di trasferimento del rischio, definito premio assicurativo.

Il Fondo di mutualità, così come l’ISTs, è uno strumento di condivisione del rischio. Il rischio gestito con questi strumenti viene di fatto condiviso tra gli allevatori che autonomamente costituiscono il fondo ed annualmente vi aderiscono. Con l’adesione annuale al fondo l’allevatore condivide con i suoi colleghi il proprio rischio e viceversa. In questo caso il costo di trasferimento è rappresentato dal premio mutualistico. Inoltre, mentre la Compagnia assicuratrice si impegna a garantire il pagamento degli indennizzi indipendentemente dell’andamento dei sinistri, il fondo di mutualità risarcirà fino a capienza; se gli indennizzi stimati dovessero essere maggiori delle risorse disponibili, l’indennizzo sarà riproporzionato.

Il PGRA individua tra le specie assicurabili, i bovini da latte, i bovini da carne, i bufalini, i camelidi, i caprini e gli ovini. Per ogni specie sono individuati i rischi che è possibile coprire con lo strumento assicurativo: quelli derivanti dalle epizoozie specifiche di ogni specie (tabella 2), suddivise in obbligatorie e facoltative, ed il costo per lo smaltimento carcasse.

Tabella 2 – Specie ruminanti e rispettive epizoozie assicurabili

Allevamenti
BOVINI e BUFALINIOVINI e CAPRINI
EPIZOOZIE ASSICURABILIObbligatorieAfta epizooticaBlue Tongue
BrucellosiBrucellosi
PleuropolmoniteAfta epizzotica
Tubercolosi
FacoltativeLeucosi enzooticaScrapie
Blue TongueAngalassia contagiosa
Encefalopatia spongiforme bovinaArtrite /encefalite caprine
Carbonchio ematicoFebbre Q
Diarrea virale bovinaParatubercolosi
Rinotracheite infettiva / malattia delle mucosePeste dei piccoli ruminanti
ParatubercolosiVisna - Maedi
Fonte: PGRA 2021

Per le specie dove tra i rischi assicurabili vi è il mancato reddito e abbattimento forzoso, questa garanzia è agevolabile se la copertura assicurativa prevede anche il rischio derivante dalle epizoozie obbligatorie previste per la relativa specie alle quali possono essere aggiunte in parte o tutte le epizoozie facoltative. La garanzia di mancato reddito può coprire anche la diminuzione di reddito dovuta ai provvedimenti previsti dalle autorità sanitarie per le aree perifocali, ovvero le aree di protezione e sorveglianza nelle quali l’attività economica viene limitata (ad esempio, in caso di focolai epizootici).

Il costo smaltimento carcasse è assicurabile unicamente con polizze che concedono tale garanzia, senza distinzione della causa che abbia generato la morte dell’animale.

Le coperture assicurative devono essere riferite all’intero anno solare e devono coprire l’intera mandria o l’intero prodotto ottenibile dalla stessa per ciascuna specie animale allevata nell’intero territorio comunale in cui insiste l’allevamento.

Nel PGRA sono individuati anche gli ambiti nei quali è possibile attivare lo strumento di stabilizzazione del reddito, ovvero per il settore del latte bovino, latte ovino e latte caprino (tabella 3).

Tabella 3 – Strumento per la stabilizzazione del reddito (ISTs), settori

Fondo per la Stabilizzazione del reddito settorialePrevisti dal PGRAAttivi
Latte bovinosi
Latte caprinono
Latte ovinono
Fonte: Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2021

Fonti e risorse finanziarie

Gli aiuti in conto capitale previsti a parziale copertura dei costi di adesione agli strumenti di gestione del rischio sono garantiti principalmente da due livelli: quello comunitario (Reg. Ue 1305/2013), che trova lo strumento attuativo nel Programma di sviluppo rurale nazionale (Psrn), e quello nazionale dal Fondo di solidarietà nazionale (Fsn, D. lgs. 102/2004); inoltre, in alcuni casi si aggiunge anche un ulteriore aiuto regionale. Il Psrn prevede un contributo a parziale copertura del costo fino al 70% della spesa ammessa per lo strumento assicurativo (Misura 17.1), per l’adesione al fondo di mutualità (Misura 17.2) e per l’adesione all’ISTs (Misura 17.3 bis).

Questi strumenti, in virtù delle regole comunitarie, prevedono una soglia per l’accesso al risarcimento del 20%. La soglia di danno rappresenta il danno medio minimo oltre il quale si ha accesso all’indennizzo.

Con le risorse del Fondo di solidarietà nazionale è possibile agevolare le polizze assicurative per coprire i costi dovuti al servizio di smaltimento degli animali morti, qualunque ne sia la causa. Per questa tipologia di coperture il contributo pubblico può essere fino al 50% della spesa ammessa, e non è prevista nessuna soglia per l’accesso all’indennizzo (tabella 4).

Tabella 4 – Fonti finanziarie, strumenti e percentuali contributive

Fonte finanziariaMisura e StrumentoSogliaGaranziaContributo pubblico su spesa ammessa
Programma di Sviluppo Rurale Nazionale Reg. Ue 1305/2013 Art. 37Misura 17.1: polizze assicurativeCon soglia di danno 20%Epizooziefino al 70%
Mancato reddito
Abbattimento forzoso
Squilibri igrometrici
Riduzioni produzioni di latte
Andamento stagionale avverso
Programma di Sviluppo Rurale Nazionale Reg. Ue 2393/2017 Art. 39 bis Misura 17.3 bis: ISTsStabilizzazione del reddito
Fondo di solidarietà nazionale (D. lgs. 102/2004)Polizze assicurativeSenza soglia di dannoSmaltimento carcassefino al 50%
Fonte: Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2021

Da questa campagna viene introdotto per il settore zootecnico, alla stregua delle produzioni vegetali, lo standard value (Sv), che rappresenta il valore massimo assicurabile per capo. Il valore standard di fatto sostituisce i prezzi massimi assicurabili e rappresenta un forte elemento di semplificazione, sia in fase di copertura che in fase di definizione della spesa, e quindi nel riconoscimento dell’entità del sostegno pubblico.

Polizze agevolate, requisiti ed iter per accedere all’agevolazione pubblica

Per poter beneficiare del sostegno pubblico l’allevatore deve possedere i seguenti requisiti soggettivi:

  • essere imprenditore agricolo secondo quanto previsto dall’articolo 2135 del codice civile, iscritto nel registro delle imprese o, nel caso degli operatori della Provincia di Bolzano, iscritto all’anagrafe delle imprese agricole;
  • essere agricoltore attivo (medesimo requisito necessario per poter beneficiare dei contributi PAC);
  • essere titolare del fascicolo aziendale, nel quale deve essere dettagliata la composizione zootecnica e devono essere individuate le consistenze zootecniche oggetto di assicurazione;
  • per essere assicurabili, i capi devono essere registrati nella banca dati nazionale dell’anagrafe zootecnica.

L’allevatore può sottoscrivere la copertura assicurativa in forma singola (polizza individuale) o aderire ad una polizza collettiva il cui contraente è il Condifesa. Il contratto assicurativo, individuale o collettivo che sia, deve riportare obbligatoriamente, per ogni bene assicurato e per ogni garanzia, il valore assicurato, la tariffa applicata, l’importo del premio, la presenza o meno della soglia di danno e/o la franchigia, e la presenza di eventuali polizze integrative.

Affinché la copertura assicurativa possa essere agevolata è necessario seguire un iter ben preciso: prima che l’allevatore possa sottoscrivere il contratto assicurativo è necessario che questo si faccia rilasciare da parte del proprio CAA (Centro di assistenza agricola) il Pai (Piano assicurativo individuale), dove è necessario allineare preventivamente la consistenza della mandria con i dati contenuti nella Banca dati nazionale, elemento oggetto di controllo da parte di Agea nella fase di erogazione del contributo pubblico.

Per l’accesso al contributo l’allevatore dovrà presentare domanda di aiuto, in seguito alla pubblicazione di un apposito avviso da parte del Ministero delle politiche agricole. Verrà pubblicato un avviso sia per le polizze epizoozie (Misura 17.1) sia per le polizze smaltimento carcasse (FSN). La domanda di aiuto deve essere presentata attraverso il proprio CAA.

In seguito alla domanda di aiuto, Agea procederà al calcolo della spessa ammessa al sostegno. Preliminarmente verrà verificato che l’intera mandria sia stata oggetto di assicurazione; il dato riportato nel certificato di assicurazione deve coincidere con quello presente nella banca dati nazionali (BDN). Definita la spesa ammessa, e quindi il contributo che può essere fino al 70% della stessa nel caso della polizza epizoozie e il 50% per la polizza carcasse, viene notificata attraverso la pubblicazione dell’elenco delle domande di aiuto con relativa spessa ammessa, nel SIAN e sul sito del MIPAF. A questo punto, se non c’è richiesta di riesame della spesa ammessa da parte dello stesso beneficiario, si può presentare la domanda di pagamento in seguito alla quale verrà erogato il contributo riconosciuto. Questa fase, con l’introduzione dello standard value che ne ha semplificato l’iter, consentirà tempi decisamente più brevi per l’erogazione del sostegno rispetto alle campagne assicurative ante 2021.