Nella giornata di ieri, 9 luglio 2024, il nuovo Direttore Generale della Sanità Animale Giovanni Filippini, ha firmato e divulgato la nota n.0021565 riportante le procedure previste dal Decreto 7 marzo 2023 del Ministro della salute (leggi anche “Pubblicato il nuovo manuale operativo per la gestione del Sistema I&R“).

Nel documento vengono trattate specifiche tematiche tra cui: l’identificazione di ovicaprini attraverso il tatuaggio anziché la marca auricolare; la proroga dei tempi di identificazione per i bovini fino all’età di sei mesi; e le modalità identificative per ruminanti e suini esclusi dalla produzione di alimenti e detenuti in determinati stabilimenti. Le procedure saranno applicate dal 01 gennaio 2025. Di seguito passiamo in rassegna gli aspetti più salienti.

Identificazione in deroga di ovini e caprini con tatuaggio in sostituzione del marchio auricolare (Art. 2)

Le Regioni e le Province Autonome possono richiedere alla ex DGSAF la deroga all’identificazione con marca auricolare, così come previsto dall’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/2035. Nei territori autorizzati gli animali non destinati al macello prima dei 12 mesi, potranno perciò essere identificati entro i 6 mesi di età e in ogni caso prima di lasciare lo stabilimento di nascita, mediante il bolo ruminale ed il tatuaggio, riportanti entrambi lo stesso codice di identificazione individuale dell’animale attribuito da BDN. Il tatuaggio, apposto sul padiglione auricolare, preferibilmente il sinistro, deve riportare il codice di identificazione chiaramente visibile, leggibile e indelebile, in modo da garantirne una lettura corretta. L’identificazione effettuata con queste modalità deve essere registrata in BDN entro 7 giorni. Qualora gli animali debbano però essere movimentati in Regioni o Province Autonome dove non sia stata autorizzata la deroga, è necessario ricorrere alle modalità riportate nel cap. 3.3.2, punto 2, del manuale operativo I&R , ovvero apponendo un marchio auricolare al padiglione auricolare, preferibilmente il sinistro, ed un bolo ruminale riportanti entrambi lo stesso codice di identificazione individuale dell’animale.

Proroga dei tempi di identificazione dei bovini detenuti all’aperto o in allevamento estensivo (Art. 5)

L’operatore di bovini detenuti con modalità all’aperto o estensivo, può richiedere alla ASL territorialmente competente di essere autorizzato alla proroga dei tempi di identificazione dei bovini sino a 6 mesi di età degli animali. Questa limitazione può essere limitata a specifiche aree geografiche, anche in considerazione dello stato sanitario dei territori,  ed è disciplinata dalle Regioni e Province autonome con proprio regolamento territoriale. La Asl è l’organo competente a verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa. I bovini oggetto di proroga devono essere identificati, come previsto dal manuale operativo I&R, capitolo 3.3.1, punto 1, con marchio auricolare e bolo ruminale e devono essere iscritti in BDN con inserimento delle informazioni previste entro sette giorni dall’applicazione dei mezzi di identificazione e in ogni caso entro 6 mesi dalla nascita. Le attività autorizzate alla proroga saranno verificate dalla Asl almeno una volta l’anno.

Identificazione di bovini, ovini, caprini, suini esclusi dalla produzione di alimenti (NON DPA) (Art. 3)

L’operatore di bovini, ovini, caprini, suini, esclusi definitivamente dalla produzione di alimenti (NON DPA) devono essere identificati mediante transponder iniettabile autorizzato per la specie di pertinenza e recante in modo leggibile e indelebile il codice di identificazione dell’animale registrato in BDN. L’identificazione con transponder e la variazione dello status dell’animale a Non DPA sono registrate in BDN. L’identificazione con trasponder iniettabile non si applica agli animali già identificati con bolo ruminale.