Con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/1751 pubblicato nella GU L 269 del 23.10.2019 dell’Unione Europea, il formaggio Havarti viene iscritto nel registro europeo dei prodotti a marchio d’origine IGP per la Danimarca.

Quella dell’Havarti è una storia curiosa, che coinvolge altri Stati membri, Germania e Spagna. Lo stesso regolamento di esecuzione citato sopra prevede un periodo transitorio di 5 anni dalla data di applicazione (12 maggio 2020) del regolamento durante il quale la denominazione «Havarti» può continuare a essere utilizzata dagli operatori stabiliti in Germania e in Spagna che hanno iniziato la commercializzazione di un formaggio recante la denominazione «Havarti» prima del 5 ottobre 2010. Ma quale è la ragione di questa decisione?

La domanda di registrazione della denominazione Havarti come IGP è arrivata alla Commissione europea presentata dalla Danimarca. A tale domanda hanno fatto seguito le opposizioni da parte di Germania, Spagna, US Dairy Export Council congiuntamente alla National Milk Producers Federation e all’International Dairy Foods Association, l’Ufficio del rappresentante del commercio degli Stati Uniti, il ministero degli Affari esteri e del commercio della Nuova Zelanda, la Dairy Companies Association of New Zealand (DCANZ) e la Dairy Australia Limited, con il sostegno del governo australiano, ritenute ricevibili da parte della Commissione. Inoltre, anche la «Camara Nacional de Productores de Leche» della Costa Rica e dall’«Asociación de Desarollo Lácteo» (ASODEL) del Guatemala hanno presentato le notifiche di opposizione. La Commissione ha invitato le parti ad avviare delle consultazioni in merito, peraltro prorogando di tre mesi il termine di ciascuna delle consultazioni in corso come da richiesta della Danimarca (nel 2014). Poiché non è stato concluso alcun accordo nei termini previsti, la Commissione deve adottare un atto di esecuzione che decide in merito alla registrazione del prodotto in questione.

L’opposizione delle varie parti citate sopra riguarderebbe il fatto che il formaggio «Havarti» non possiede qualità, reputazione o altre caratteristiche specifiche attribuibili all’origine geografica. Esse ritengono che, tenuto conto della reputazione e della notorietà del marchio esistente, la registrazione della denominazione potrebbe indurre in errore il consumatore per quanto riguarda la vera identità del prodotto. A loro parere la registrazione danneggerebbe l’esistenza di nomi omonimi, marchi e prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno 5 anni. Essi sostengono inoltre che la denominazione in oggetto si possa ormai ritenere generica per i seguenti motivi: il formaggio «Havarti» è oggetto di una norma del Codex alimentarius dal 1966, è elencato nell’allegato B della convenzione di Stresa del 1951 e dispone di una propria linea tariffaria. La produzione e il consumo di «Havarti» sono diffusi in diversi Stati membri dell’UE e paesi terzi, alcuni dei quali hanno norme giuridiche specifiche al riguardo. La Commissione ha valutato le argomentazioni espresse nelle dichiarazioni di opposizione motivate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012, tenendo conto dell’esito delle consultazioni svolte tra il richiedente e gli opponenti, e ha concluso che è opportuno registrare la denominazione «Havarti».

Per quanto riguarda la presunta mancanza di conformità della denominazione «Havarti» con l’art. 5 del Reg. (UE) n. 1151/2012, è opportuno notare che la registrazione del formaggio «Havarti» in quanto indicazione geografica protetta è richiesta sulla base della reputazione attribuibile alla sua origine geografica. La Danimarca ha presentato una serie di pubblicazioni specializzate e di riferimenti che dimostrano l’esistenza di un legame basato sulla reputazione tra la Danimarca e il formaggio «Havarti». Il prodotto è stato insignito di numerosi riconoscimenti e premi in varie sedi nazionali o internazionali. La sua reputazione si fonda anche sullo specifico metodo di produzione e sull’esistenza di tecniche tradizionali. Nel corso della procedura di opposizione le autorità danesi hanno inoltre specificato che la reputazione del formaggio «Havarti» è stata consolidata con oltre 100 anni di iniziative legislative e di lavoro di qualità.

Per quanto riguarda il territorio dell’UE, il formaggio «Havarti» è prodotto principalmente in Danimarca. Al momento della presentazione della domanda anche la Spagna, la Germania, la Polonia, la Finlandia e l’Estonia ne producevano quantità limitate. La produzione del formaggio in questi Stati membri non consente di per sé di metterne in discussione il legame con la Danimarca. Le quantità sono molto limitate rispetto alla produzione complessiva della Danimarca. In Spagna, in particolare, la produzione di formaggio con l’etichetta «Havarti» è iniziata soltanto nel 2010 ed è aumentata notevolmente soltanto dopo che la Danimarca ha presentato alla Commissione la domanda di registrazione della denominazione «Havarti» come IGP. La Danimarca ha fornito elementi di prova del fatto che la stragrande maggioranza dei consumatori danesi riconosce un legame persistente tra il formaggio «Havarti» e la Danimarca. Secondo i risultati di un’indagine la grande maggioranza dei consumatori danesi conosce il formaggio «Havarti» e lo associa alla Danimarca. Al di fuori della Danimarca, la conoscenza dell’«Havarti» è estremamente limitata.

Anche la Spagna ha trasmesso uno studio che mostra i risultati di un’indagine svolta in Spagna sulla conoscenza del formaggio «Havarti» e della sua origine. Lo studio non ha però raggiunto risultati definitivi. Le percentuali di consumatori che non conoscono il prodotto o ne ignorano l’origine danese sono alte. I consumatori hanno indicato diversi paesi come luogo di origine del formaggio «Havarti». L’assenza di conoscenza del prodotto e della sua origine danese non può essere considerata come consapevolezza del carattere generico della denominazione.

Gli opponenti hanno inoltre sostenuto che la denominazione non andrebbe registrata in quanto, tenuto conto della reputazione e della notorietà del marchio esistente, potrebbe indurre in errore il consumatore per quanto riguarda la vera identità del prodotto. Tuttavia la reputazione o la notorietà qualsiasi marchio relativo non è stata dimostrata. Non è stato neppure dimostrato in quale modo il consumatore sarebbe indotto in errore. Secondo gli opponenti dei Paesi terzi, invece, la registrazione dell’IGP Havarti danneggerebbe l’esistenza del nome omonimo di marchi e di prodotti che sono stati prodotti e commercializzati legalmente per più di 5 anni, il che costituisce uno dei motivi di opposizione elencati all’art. 10, par. 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Tuttavia, sembra che i paesi terzi opponenti non abbiano immesso sul mercato dell’UE un formaggio denominato «Havarti». La registrazione dell’indicazione geografica protetta «Havarti» nell’UE non incide pertanto sull’esistenza di un prodotto recante il nome «Havarti» e prodotto in tali paesi terzi.

Due osservazioni importanti per quanto riguarda Paesi terzi:

  • il Reg. (UE) n. 1151/2012 non si applica al territorio dei Paesi terzi. La registrazione dell’indicazione geografica protetta «Havarti» a norma di tale regolamento non va pertanto a danneggiare l’utilizzo del nome «Havarti» sul mercato di paesi terzi;
  • per quanto riguarda i marchi per cui sia stata depositata domanda di registrazione, che siano stati registrati o acquisiti con l’uso in buona fede sul territorio dell’UE anteriormente alla data della domanda di registrazione della denominazione «Havarti» presentata dalla Danimarca, ai sensi dell’art. 14, par. 2, del Reg. (UE) n. 1151/2012, questi non sono interessati dalla registrazione di un’IGP.

Invece per quanto concerne Spagna e Germania, questi due Stati membri hanno affermato di produrre un formaggio denominato «Havarti». La registrazione dell’IGP «Havarti» a norma del Reg. (UE) n. 1151/2012 danneggerebbe pertanto l’esistenza della denominazione «Havarti» riferita al prodotto elaborato in Spagna e Germania, che è identica alla denominazione per cui si è chiesta la registrazione il 5 ottobre 2010. Alla luce delle informazioni inserite da Spagna e Germania nelle opposizioni, sembra che in Spagna la produzione di un formaggio recante la denominazione «Havarti» sia iniziata nel 2010 e che abbia raggiunto le 5 100 tonnellate nel 2014. In Germania i dati concernenti la produzione sono disponibili solo per il 2012 (2 571 tonnellate), ma si afferma che un formaggio recante tale denominazione si produce nel paese da più di 20 anni. Tenuto conto di quanto precede, a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, lett. a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, dovrebbero essere concessi periodi di transizione agli operatori in Spagna e in Germania che hanno iniziato a commercializzare un formaggio recante la denominazione «Havarti» prima della data di presentazione alla Commissione della domanda della Danimarca per consentire loro di continuare a utilizzare la denominazione danneggiata dalla registrazione mentre adeguano la propria produzione sul mercato. Si dovrebbe considerare adeguato un periodo di 5 anni per i produttori tedeschi e spagnoli. Infine, gli opponenti hanno presentato diversi elementi di prova che dimostrerebbero che la denominazione in questione è generica. Una norma specifica del Codex alimentarius e l’inclusione del formaggio «Havarti» nell’allegato B della convenzione di Stresa non implicano tuttavia che la denominazione sia divenuta generica. I codici tariffari si riferiscono a questioni doganali e pertanto non sono pertinenti ai fini dei diritti di proprietà intellettuale. Lo status generico nell’UE può essere valutato soltanto in riferimento alla percezione dei consumatori sul territorio dell’UE. Per quanto riguarda i dati sulla produzione e la percezione del formaggio «Havarti» nell’UE, che è stata valutata relativamente alla presunta mancanza di legame tra il prodotto e la zona geografica, si dovrebbe concludere che «Havarti» non è diventato una denominazione generica nell’UE. Tenendo conto del principio della territorialità inerente ai diritti di proprietà intellettuale in generale e del Reg. (UE) n. 1151/2012 in particolare, secondo cui l’eventuale natura generica di una denominazione deve essere valutata con riferimento al territorio dell’Unione, i dati presentati riguardo alla produzione e alla commercia­lizzazione del formaggio «Havarti» al di fuori dell’UE non sono pertinenti. La percezione di tale termine al di fuori dell’UE e l’eventuale esistenza di norme di produzione connesse in paesi terzi non sono considerate pertinenti ai fini della decisione della Commissione, indipendentemente dal fatto che tali norme stabiliscano diritti di utilizzo dei termini in etichetta. Quindi, poiché la proposta degli opponenti di registrare in alternativa la denominazione «Havarti danese» non può essere accolta poiché non rispetterebbe le condizioni previste dall’art. 7, par. 1, lett. a), del Reg. (UE) n. 1151/2012.

Con gli elementi sopra descritti, tenendo conto della necessità di consentire l’esaurimento delle scorte già prodotte o sul mercato, la Commissione ha dunque definito il differimento dell’applicazione del regolamento di iscrizione del formaggio Havarti IGP di 5 anni, come avevamo discusso all’inizio.

Le caratteristiche del formaggio Havarti

Il formaggio Havarti è un prodotto stagionato, a pasta semidura, ottenuto a partire da latte vaccino pastorizzato. Il disciplinare non consente l’utilizzo di latte e latticini di origine diversa da quella vaccina. Per quanto riguarda l’aspetto esterno, l’Havarti può essere prodotto con o senza crosta lavata, mentre la superficie può essere rivestita. Internamente, questo formaggio ha un colore biancastro (o bianco avorio) tendente al giallastro ed è di consistenza morbida ma facile da tagliare, soda. Dal punto di vista sensoriale, questo prodotto ha odore e sapore delicati, ed è acidulo, aromatico e di una certa pienezza. L’odore e il sapore diventano più forti con l’invecchiamento. Si possono aggiungere erbe aromatiche, quali ad esempio l’erba cipollina e l’aneto, purché resti possibile individuarne il gusto caratteristico.

Il formaggio Havarti deve essere prodotto e stagionato in stabilimenti di stagionatura ubicati in Danimarca. Il metodo di produzione prevede fasi specifiche: collocamento della cagliata nelle forme; fusione della cagliata; 2-3 settimane di maturazione. Dette fasi distinguono il metodo di produzione del formaggio Havarti da quello solitamente usato per prodotti simili. Segue una descrizione più precisa delle tre fasi.

Sulla specificità del prodotto, il formaggio Havarti è un cosiddetto «fisket ost», appellativo che gli deriva dalla maniera in cui la cagliata viene separata dal siero, collocata nelle forme e poi sottoposta a fusione. Riconoscibile dai piccoli occhi irregolari della dimensione di un chicco di riso, uniformemente distribuiti, il formaggio Havarti ha un gusto delicato, acidulo, aromatico e di discreta pienezza. Ha una consistenza morbida ma soda, che lo rende facile da tagliare. Il formaggio Havarti è stato prodotto per la prima volta in Danimarca nel 1921, quando lo svizzero G. Morgenthaler ha insegnato a due tecnici caseari in due caseifici (Ruds Vedby e Hallebygaard, nell’isola di Sjælland) come separare la cagliata dal siero per ottenere il cosiddetto «fisket ost». Il formaggio ebbe un grande successo e la sua produzione si diffuse da questi due caseifici a molti altri caseifici in tutta la Danimarca.

 

Fonte: Eur-Lex