In G.U. n. 175 del 28 luglio 2023 è stato pubblicato il Decreto-Legge n. 98 recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica.

Il D.L. contiene una serie di misure urgenti per proteggere i lavoratori in situazioni di emergenza climatica e per estendere i termini di versamento in alcune circostanze. Il provvedimento è composto da cinque articoli. In particolare, l’art. 2 punta a fornire una maggiore sicurezza economica ai lavoratori coinvolti in attività agricole durante la perduranza di condizioni climatiche eccezionali.

Beneficiari

L’art. 2 del Decreto Legge n. 98  riguarda le misure specifiche per garantire la tutela dei lavoratori agricoli in situazioni di emergenza climatica, come straordinarie ondate di calore o altre condizioni atmosferiche estreme. Con l’obiettivo di affrontare tali circostanze, il decreto prevede l’introduzione di un trattamento di integrazione salariale per gli operai agricoli a tempo indeterminato.

Trattamento di integrazione salariale

Durante il periodo compreso tra il 29 luglio 2023, data di entrata in vigore del decreto,  e il 31 dicembre 2023, se si verificano sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa agricola a causa di eccezionali emergenze climatiche, gli operai agricoli a tempo indeterminato avranno diritto a un trattamento di integrazione salariale. Questo trattamento è equiparato a quello già previsto per i casi di intemperie stagionali, come stabilito dall’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

Inoltre, il trattamento di integrazione salariale sarà concesso anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa agricola pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto per gli operai a tempo indeterminato.

Conteggio e requisiti lavorativi

I periodi in cui viene erogato il trattamento di integrazione salariale ai lavoratori agricoli non verranno conteggiati ai fini del limite massimo di novanta giornate all’anno per ricevere questo tipo di aiuto economico. Inoltre, tali periodi saranno considerati come giorni lavorativi per il calcolo del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, richieste per ricevere altre prestazioni o benefici.

Erogazione del trattamento

In deroga all’articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l’erogazione del trattamento di integrazione salariale sarà concessa dalla sede territoriale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) competente e sarà erogata direttamente dall’Istituto stesso.

Copertura finanziaria

Per far fronte agli oneri derivanti dall’attuazione del decreto-legge, stimati in 1,4 milioni di euro per l’anno 2023, è prevista una corrispondente riduzione del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, come stabilito dall’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

In generale questo D.l. rappresenta una significativa misura di tutela per gli operatori del settore agricolo nazionale in quanto mira ad offrire maggiore sicurezza economica ai lavoratori, durante la permanenza di situazioni climatiche straordinarie che potrebbero influenzare negativamente le loro attività lavorative.

Con l’adozione di queste misure è pacifico sostenere che l’obiettivo del governo sia quello di garantire un sostegno adeguato e tempestivo a coloro che operano nel settore agricolo, contribuendo a proteggere il reddito ed i diritti dei lavoratori da situazioni climatiche emergenziali.

Print Friendly, PDF & Email