Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-004312/2019 alla Commissione
Articolo 138 del regolamento

Inviata dall’On. Aldo Patriciello

Oggetto: Tutela della bufala mediterranea italiana nella Provincia di Caserta

La bufala mediterranea italiana è da considerare patrimonio zootecnico nazionale e, come tale, deve essere tutelata da tutte le patologie infettive ed infestive.

Il regolamento (UE) 2017/625 all’articolo 35, “Controperizia”, sancisce il diritto alla difesa ed al contraddittorio, per tutte le imprese agroalimentari e gli allevatori dell’UE, al fine di evitare eventuali errori di procedure durante i controlli ufficiali e le profilassi per le malattie infettive del bestiame da parte delle ASL e degli IZS.

Il Ministero della Salute, su richiesta della Regione Campania, ha espresso parere negativo all’applicazione dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2017/625.

Con il D.G.R. n. 2017 del 20/5/2019 non ha previsto l’utilizzo dei vaccini contro la brucellosi anche se ha accertato e certificato un tasso d’infezione in Provincia di Caserta di circa il 10 % dei bufali allevati.

  • Intende la Commissione agire per attivare una verifica ed una procedura d’infrazione allo Stato italiano ed alla Regione Campania, contestualmente all’apertura di un caso EU Pilot?

La risposta di Stella Kyriakides, Commissario alla salute e alla sicurezza alimentare, a nome della Commissione europea (17/03/2020)

La Commissione è pienamente consapevole della situazione relativa alla brucellosi bovina in Italia e, nello specifico, alla brucellosi bufalina in Campania. La Commissione fornisce assistenza tecnica agli Stati membri per l’eradicazione della brucellosi bovina (mediante sopralluoghi della task force per il monitoraggio dell’eradicazione delle malattie), assieme a sovvenzioni1 per l’eradicazione della brucellosi bovina e bufalina in Italia.

I risultati raggiunti negli ultimi anni in relazione alla salute dei bufali in Campania sono ben al di sotto degli obiettivi concordati. È responsabilità delle autorità nazionali e locali competenti, in collaborazione con la comunità agricola, accelerare il processo di eradicazione di questa malattia. Sebbene la normativa UE non preveda l’obbligo di vaccinazione per la brucellosi, la Commissione ha raccomandato a più riprese questa procedura alle autorità italiane per le zone con alto tasso di infezione, in cui rientrano le bufale della Campania.

In caso di mancato progresso nell’eradicazione della malattia, il sostegno finanziario dell’UE potrà essere interrotto. Nel 2019 sono già state applicate, per la prima volta, sanzioni pecuniarie per l’eradicazione della brucellosi bufalina in Campania, in seguito ai risultati deludenti raggiunti nel 2018 in questa regione.

La Commissione continuerà a seguire attentamente la situazione.


(1) Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0652-20191214.

 

 

Fonte: Parlamento europeo