Oggetto: Protezione dei prodotti agroalimentari dalle imitazioni

Interrogazione con richiesta di risposta scritta  E-000311/2021 alla Commissione europea.
Articolo 138 del Regolamento
Daniela Rondinelli (NI), Chiara Gemma (NI), Fabio Massimo Castaldo (NI), Mario Furore (NI), Isabella Adinolfi (NI), Dino Giarrusso (NI)

20 Gennaio 2021

La sentenza della Corte di giustizia europea del 17 dicembre 2020 (causa C-490/19 per la tutela del formaggio Dop Morbier) è stata fondamentale per colmare un grave vuoto legislativo, vietando la riproduzione di forma e aspetto di un prodotto DOP per non indurre in errore il consumatore. Tuttavia, detta sentenza lascia ancora senza tutela i prodotti, le denominazioni e i marchi nel caso in cui l’imitazione avvenga attraverso parole, colori, immagini e riferimenti geografici in etichetta che alludono a una presunta origine del prodotto con il chiaro scopo di fuorviare il consumatore, provocando una concorrenza sleale tra paesi. In Italia tale fenomeno viene denominato “Italian sounding” e raggiunge nel commercio agroalimentare europeo e mondiale un volume d’affari superiore a 100 miliardi di EUR all’anno, con il risultato che due prodotti commerciati su tre nel mondo sono falsi “Made in Italy”.

In considerazione di quanto sopra riportato, può la Commissione far sapere come intende proteggere, nel mercato interno e negli accordi commerciali di libero scambio con i paesi terzi, i prodotti agroalimentari da imitazioni volutamente e deliberatamente ambigue, nei quali rientrano i casi classificabili come “Italian sounding”, che alludono al “Made in Italy” con il chiaro intento di indurre in inganno il consumatore, distorcendo la concorrenza?

Risposta data da Stella Kyriakides a nome della Commissione europea (24 marzo 2021)

Il diritto dell’UE protegge i consumatori dall’essere indotti in errore circa l’origine dei prodotti alimentari. Le indicazioni geografiche (IG) cui fa riferimento la sentenza “Morbier” sono tutelate a norma del regolamento (UE) n. 1151/20121. Le denominazioni di origine protette e le IG protette sono pienamente tutelate contro il loro uso commerciale per prodotti non conformi al disciplinare. Esse sono inoltre tutelate contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, contro qualsiasi indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza o contro qualsiasi altra pratica tale da indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto (anche mediante segni figurativi e forma del prodotto).

Il regolamento (UE) n. 1169/20112 stabilisce che le informazioni sugli alimenti non devono indurre in errore, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento in relazione, tra l’altro, al paese d’origine o al luogo di provenienza3. Gli operatori del settore alimentare devono inoltre indicare l’origine degli alimenti laddove l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito all’origine o al luogo di provenienza reali dell’alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l’alimento o contenute nell’etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un differente paese d’origine o luogo di provenienza4.

L’UE protegge inoltre i prodotti agroalimentari dell’UE da imitazioni deliberatamente e scientemente ambigue, integrando i capitoli sui diritti di proprietà intellettuale (DPI) negli accordi di libero scambio (ALS) con regioni e paesi terzi. Tali capitoli sui DPI mirano a
conseguire un livello adeguato ed efficace di protezione e applicazione dei DPI nell’UE e nella giurisdizione di un paese partner nell’ALS con l’UE e includono regolarmente disposizioni specifiche in materia di indicazioni geografiche.

Come annunciato nell’ambito della strategia “Dal produttore al consumatore”5, la Commissione rivedrà la legislazione entro la fine del 2021 per rafforzare il quadro legislativo per le IG.

 

  1. Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).
  2. Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).
  3. Articolo 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011.
  4. Articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011.
  5. https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/f2f_action-plan_2020_strategy-info_en.pdf

 

Fonte: Parlamento europeo