Oggetto: Preoccupazione per la nuova sostanza attiva Pydiflumetofen

Interrogazione con richiesta di risposta scritta alla Commissione
Articolo 138
Anja Hazekamp

In una recente riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, il nuovo principio attivo Pydiflumetofen è stato inserito all’ordine del giorno.

Questa sostanza è estremamente persistente: occorrono 8 540 giorni per la sua degradazione. Poiché la persistenza è valutata solo in combinazione con il bioaccumulo, esiste il rischio che questa sostanza possa essere approvata in base agli attuali criteri di autorizzazione stabiliti nel Reg. (CE) n. 1107/2009.

La ricerca, inclusa quella condotta dall’EFSA, mostra che l’uso di questa sostanza determina un aumento delle concentrazioni nel suolo. Anche dopo 100 anni la concentrazione continuerà ad aumentare.

1 Concorda la Commissione che esiste un rischio significativo che nuove prove scientifiche mostrino che questa sostanza è molto più tossica anche di quanto si ipotizzi attualmente e che la sua persistenza sarà un grave problema, poiché il suo accumulo inquinerà irreversibilmente l’ambiente? In caso contrario, perché no?

2 Concorda la Commissione che l’autorizzazione di una sostanza attiva così persistente sia incompatibile con il principio di precauzione? In caso contrario, perché no?

3 Intende la Commissione presentare una proposta di rifiuto dell’autorizzazione di Pydiflumetofen al comitato permanente per le piante, gli animali, i prodotti alimentari e i mangimi? In caso contrario, perché no?

Risposta data dalla sig.ra Kyriakides a nome della Commissione europea

Il Pydiflumetofen è un nuovo principio attivo fungicida, che non è ancora sul mercato nell’UE. Le conclusioni dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare indicano che il Pydiflumetofen presenta una persistenza molto elevata nel suolo, un’alta persistenza in acqua/sedimenti e tossicità per gli organismi acquatici. La persistenza da sola non è un criterio di esclusione per l’approvazione, ma porterebbe alla mancata approvazione in combinazione con altre caratteristiche, come il bioaccumulo e la tossicità, o se la sostanza è molto persistente e molto bioaccumulabile.

Una sostanza che mostra solo alcune di queste caratteristiche si qualificherà come candidato alla sostituzione, vale a dire che sarebbe approvata o rinnovata per un periodo massimo di 7 anni invece di 10. Inoltre, rischi a lungo termine e possibili effetti inaccettabili sull’ambiente sono sempre attentamente valutati durante il processo decisionale in materia di regolamentazione come previsto dal Reg. (CE) n. 1107/2009.

Le discussioni in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi su questa nuova sostanza attiva sono iniziate nell’ottobre 2019. Qualsiasi progetto di misura proposto dalla Commissione seguirà i criteri di approvazione stabiliti nel regolamento sopra indicato.

Fonte: Parlamento Europeo