REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/366 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2019

che modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 per quanto riguarda l’elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi da cui è autorizzata l’introduzione nell’Unione europea di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, l’articolo 8, punto 1), primo comma, l’articolo 8, punto 4), e l’articolo 9, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione (3) stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e i requisiti di certificazione per l’introduzione nell’Unione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro e l’elenco dei paesi terzi da cui è autorizzata l’introduzione nell’Unione di tali partite.

(2)

L’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 stabilisce un elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi autorizzati per l’introduzione nell’Unione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro e indica il tipo di trattamento termico prescritto per tali prodotti.

(3)

Il Giappone ha chiesto alla Commissione un’autorizzazione a esportare nell’Unione latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro che siano stati sottoposti a un trattamento generico. Dal punto di vista della polizia sanitaria il Giappone è un paese terzo, incluso dall’Organizzazione mondiale per la salute animale tra i paesi indenni da afta epizootica, in cui non viene praticata la vaccinazione e che pertanto soddisfa i requisiti di polizia sanitaria dell’Unione applicabili all’importazione.

(4)

La Commissione ha recentemente effettuato controlli veterinari in Giappone. Da tali controlli è emerso che l’autorità competente del Giappone fornisce garanzie adeguate per quanto riguarda la conformità ai requisiti di polizia sanitaria applicabili all’importazione di cui alla direttiva 2002/99/CE.

(5)

Alla luce delle adeguate garanzie fornite dall’autorità competente del Giappone e della favorevole situazione sanitaria per quanto riguarda l’afta epizootica in Giappone, è opportuno includere il Giappone nell’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010. Tale aggiunta all’elenco dell’allegato I non dovrebbe pregiudicare gli obblighi derivanti da altre disposizioni della normativa dell’Unione concernenti le importazioni nell’Unione e l’immissione sul suo mercato di prodotti di origine animale, in particolare quelle relative all’inserimento degli stabilimenti negli elenchi a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 605/2010.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella tabella di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010, dopo la voce relativa all’Islanda è inserita la voce seguente:

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

(3)  Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1).

 

Fonte: Eur-Lex