REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1841 DELLA COMMISSIONE del 31 ottobre 2019

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Vlees van het rood ras van West-Vlaanderen» (DOP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare l’articolo 52, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda del Belgio di registrazione della denominazione «Vlees van het rood ras van West-Vlaanderen» («Carne della razza rossa delle Fiandre occidentali») come denominazione d’origine protetta (DOP) è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(2)  Il 27 luglio 2018 la Commissione ha ricevuto una notifica di opposizione dalla Francia. La corrispondente dichiarazione di opposizione motivata è pervenuta alla Commissione il 26 settembre 2018.

(3)  La Francia ha indicato che non vengono rispettate le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Francia sostiene che la denominazione proposta per la registrazione come DOP, «Vlees van het rood ras van West-Vlaanderen» non è legata a un luogo determinato, ma si limita a identificare la razza bovina «Razza rossa delle Fiandre occidentali» da cui è prodotta la carne secondo il corrispondente disciplinare.

(4)  La Francia ritiene inoltre che la denominazione proposta sarebbe contraria all’articolo 6, paragrafo 2, poiché può indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto. Dato che la denominazione da registrare contiene il termine ‘ras’, che significa «razza», sarebbe impossibile differenziare fra una carne prodotta secondo il disciplinare della denominazione di origine protetta e una carne ottenuta da animali della stessa razza ma non rientrante nella DOP. Esisterebbe pertanto un alto rischio di confusione per il consumatore.

(5) Ritenendo ricevibile tale opposizione, con lettera del 14 novembre 2018 la Commissione ha invitato il Belgio e la Francia ad avviare adeguate consultazioni per un periodo di tre mesi al fine di pervenire a un accordo in conformità alle rispettive procedure interne.

(6) Su domanda del richiedente, il termine per tali consultazioni è stato ulteriormente prorogato di tre mesi.

(7)  Le parti hanno raggiunto un accordo, i cui risultati sono stati comunicati dal Belgio alla Commissione con lettera del 14 maggio 2019. È stato chiarito che la denominazione ufficiale della razza è «Rood» («Rossa») e non «Rood ras van West-Vlaanderen» («Razza rossa delle Fiandre occidentali»). L’elemento geografico della denominazione non fa pertanto parte del nome della razza, ma costituisce la componente geografica della denominazione da registrare e indica l’origine del prodotto.

(8)  Inoltre, alla luce della chiara distinzione di cui sopra, non si può ritenere che la denominazione possa indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto. Il rispetto delle norme generali dell’Unione in materia di etichettatura sarebbe sufficiente per evitare il rischio di indurre in errore i consumatori anche per quanto riguarda le traduzioni e in particolare il possibile conflitto con il nome della razza francese «Rouge Flamande» («Rossa fiamminga»).

(9)  È opportuno accordare la protezione alla denominazione «Vlees van het rood ras van West-Vlaanderen» nella sua integralità. I produttori dovrebbero essere autorizzati a continuare a utilizzare i singoli elementi di tale denominazione, anche congiuntamente e anche nelle traduzioni, a condizione che i principi e le norme applicabili nell’ordinamento giuridico dell’Unione europea siano rispettati.

(10)  Poiché l’accordo concluso tra il Belgio e la Francia è conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012 e alla normativa dell’UE, si dovrebbe tenere conto del suo contenuto.

(11) I testi del documento unico e del disciplinare sono stati modificati di conseguenza. Le modifiche apportate al documento unico non sono ritenute sostanziali. Il registro genealogico della razza «Rood» e i regolamenti del gruppo richiedente sono stati allegati al disciplinare.
Poiché le modifiche del documento unico non sono sostanziali, non è richiesto un nuovo esame ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012. La versione consolidata del documento unico dovrebbe tuttavia essere pubblicata per informazione.

(12) Poiché le modifiche del documento unico non sono sostanziali, non è richiesto un nuovo esame ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012. La versione consolidata del documento unico dovrebbe tuttavia essere pubblicata per informazione.

(13) Alla luce di questi elementi è quindi opportuno iscrivere la denominazione «Vlees van het rood ras van West- Vlaanderen» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Vlees van het rood ras van West-Vlaanderen» (DOP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie) di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione.

Il documento unico consolidato figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

È accordata la protezione alla denominazione «Vlees van het rood ras van West-Vlaanderen» nella sua integralità. I singoli elementi di tale denominazione possono essere utilizzati, anche congiuntamente e anche nelle traduzioni, in tutta l’Unione, a condizione che i principi e le norme applicabili nell’ordinamento giuridico dell’Unione europea siano rispettati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

Consulta il documento completo per leggere il disciplinare.

 

Fonte: Eur-Lex