Non interrompendo l’uso della denominazione “Feta” per i formaggi destinati all’esportazione fuori dall’UE, la Danimarca non ha adempiuto agli obblighi previsti dal diritto dell’UE. E’ quanto ha stabilito la Corte di Giustizia UE in una recente sentenza.

Il nome «Feta» è stato registrato come Denominazione di Origine Protetta (DOP) nel 2002 e da allora può quindi essere utilizzata solo per indicare il formaggio originario dalla Grecia e conforme al disciplinare di produzione applicabile.

La Commissione europea, sostenuta da Grecia e Cipro, aveva avviato una procedura d’infrazione sostendo la violazione da parte della Danimarca dei propri obblighi ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 dal momento che non aveva impedito o interrotto l’uso della denominazione «Feta» per un formaggio prodotto in Danimarca e destinato all’esportazione verso paesi terzi. La Danimarca ha a sua volta risposto dichiarando che il regolamento n. 1151/2012 è applicabile solo ai prodotti venduti nell’Unione europea, e che non copre le esportazioni verso paesi terzi. Pertanto, non nega di non aver impedito ai produttori del suo territorio di utilizzare la denominazione «Feta» se i loro prodotti sono destinati all’esportazione in paesi terzi.

Su questa diatriba è intervenuta di recente la Corte di Giustizia dell’Unione europea che, nel testo della sua sentenza, ha sottolineato che, secondo il dettato del regolamento n. 1151/2012, l’uso di una denominazione registrata per designare prodotti non oggetto di registrazione che sono creati nell’Unione europea e destinati all’esportazione verso paesi terzi non è esclusa dal divieto sancito da tale regolamento.

Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’ambito del regolamento n. 1151/2012, la Corte rileva che le DOP e le indicazioni geografiche protette (IGP) sono tutelate in quanto diritto di proprietà intellettuale dal regolamento n. 1151/2012. “Il regime delle DOP e IGP – si legge nella sentenza – è stato istituito al fine di aiutare i produttori di prodotti legati ad un’area geografica garantendo una protezione uniforme delle denominazioni come diritto di proprietà intellettuale nel territorio dell’Unione Europea. L’uso di una DOP o IGP per designare un prodotto fabbricato nel territorio dell’Ue che non è conforme al disciplinare di prodotto applicabile pregiudica, all’interno dell’Unione, il diritto di proprietà intellettuale costituito da tale DOP o IGP, anche se tale prodotto è destinato all’esportazione verso paesi terzi.

L’uso della DOP «Feta» – prosegue la nota – per designare prodotti fabbricati nel territorio dell’Unione europea che non rispettano il disciplinare di produzione di tale DOP pregiudica gli obiettivi del regolamento, anche se tali prodotti sono destinati all’esportazione in paesi terzi. Risulta quindi dal dettato del regolamento n. 1151/2012, nonché dal suo contesto e dalle finalità da esso perseguite, che tale uso costituisce un comportamento vietato da tale regolamento.

La Corte ha quindi concluso che, non avendo impedito o fermato tale uso nel proprio territorio, la Danimarca è venuta meno agli obblighi previsti dal regolamento n. 1151/2012.