Oggetto: Mancato rinnovo da parte della Commissione dell’approvazione delle sostanze clorpirifos e clorpirifos metile

Interrogazione con richiesta di risposta scritta alla Commissione
Articolo 138 del regolamento
Eleonora Evi, Mario Furore, Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli, Fabio Massimo Castaldo
16 gennaio 2020

Il 6 dicembre, in occasione della riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi (comitato PAFF), gli Stati membri hanno votato due progetti di regolamenti di esecuzione che proponevano di non rinnovare le approvazioni delle sostanze clorpirifos e clorpirifos metile.

La Commissione ha formalmente adottato i regolamenti il 10 gennaio 2020, di conseguenza gli Stati membri sono tenuti, entro un mese, a revocare tutte le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive.

Secondo quanto riferito da diversi mezzi di comunicazione in Italia, il ministro delle Politiche agricole italiano intenderebbe chiedere una deroga onde garantire che entrambe le sostanze attive, e i prodotti che le contengono, possano continuare a essere utilizzati in Italia.

Si segnala che l’EFSA ha individuato problemi in merito ai possibili effetti genotossici e neurologici durante la fase di sviluppo, sostenuti da dati epidemiologici che indicano effetti sui bambini, il che significa, tra l’altro, che non è possibile stabilire un livello sicuro di esposizione a dette sostanze e che esse rispondono ai criteri di classificazione come sostanze tossiche per la riproduzione (categoria 1B).

Tenuto conto di quanto precedentemente esposto, può la Commissione chiarire se uno Stato membro possa chiedere e ottenere una deroga per i prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive vietate nell’Unione europea?

Risposta di Stella Kyriakides a nome della Commissione europea (23 marzo 2020)

Il Reg. (CE) n. 1107/2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari non prevede la possibilità, per gli Stati membri, di chiedere una deroga per prodotti fitosanitari contenenti sostanze non approvate.

L’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento citato permette tuttavia, in circostanze particolari, agli Stati membri di autorizzare, per non oltre centoventi giorni, l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti sostanze non approvate (cosiddette “autorizzazioni di emergenza”) per un uso limitato e controllato, ove tale provvedimento appaia necessario a causa di un pericolo che non può essere contenuto in alcun altro modo ragionevole. Purché le condizioni citate siano soddisfatte e i benefici dell’autorizzazione di emergenza siano superiori ai rischi individuati, gli Stati membri hanno il diritto di rilasciare tali autorizzazioni di emergenza, adottando nel contempo tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei consumatori1.

Nel rilasciare autorizzazioni di emergenza, gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. L’Italia non ha finora comunicato alcun provvedimento, a norma dell’articolo 53, relativo a prodotti contenenti clorpirifos metile. Qualora tale provvedimento dovesse essere comunicato, la Commissione può chiedere il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare sulle motivazioni delle autorizzazioni di emergenza e, se necessario, adottare una decisione conformemente all’articolo 53, paragrafo 3.

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1 Nel caso in cui il prodotto autorizzato induca la presenza di residui, nei mangimi e negli alimenti, superiori ai livelli massimi di residuo stabiliti a livello di Unione, lo Stato membro che rilascia l’autorizzazione deve assicurare che il prodotto trattato sia circoscritto al territorio dello Stato membro e non sia fatto circolare nell’Unione.

 

Fonte: Parlamento Europeo