Il Consiglio dei Ministri, giovedì 16 novembre u.s, ha ufficialmente approvato il decreto legislativo (di seguito D.lgs) di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018. Il regolamento riguarda la fabbricazione, l’immissione sul mercato e l’utilizzo di mangimi medicati, ed introduce alcune modifiche al regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, abrogando la direttiva 90/167/CEE del Consiglio.

Il provvedimento, approvato in via preliminare dal CDM nel luglio scorso, è stato sottoposto al vaglio delle Camere per ottenere i necessari pareri. Le osservazioni del Parlamento sono state successivamente rimesse alla valutazione ultima del Governo.

Il decreto legislativo mira a conformare l’assetto normativo nazionale alle disposizioni del regolamento, creando così un quadro giuridico che agevoli l’applicazione coesa della normativa dell’Unione Europea, in particolare per quanto riguarda i mangimi e i farmaci veterinari. Questo settore è infatti cruciale, poiché rappresenta l’elemento di congiunzione tra l’alimentazione animale, l’igiene dei mangimi e la somministrazione orale di farmaci veterinari in allevamento.

Il D.lgs., oltre a rivedere le competenze per il rilascio delle autorizzazioni nel settore dei mangimi medicati in linea con altre procedure autorizzative, introduce modifiche significative al sistema sanzionatorio. Tale sistema sarà ora caratterizzato da sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4. Il testo prevede inoltre l’applicazione dei principi dell’HACCP e dei requisiti del settore mangimistico al settore dei mangimi medicati.

Nel rispetto dei principi della delega e del regolamento, la competenza autorizzativa è trasferita alle autorità delle Regioni e Province autonome, le quali dovranno inserire le anagrafiche degli operatori del settore dei mangimi medicati nel Sistema informativo “VETINFO“. Viene inoltre esteso l’obbligo di avvalersi di laboratori accreditati secondo la norma ISO 17025 per le analisi in autocontrollo previste dal regolamento, nel caso in cui l’operatore non disponga di un laboratorio interno autorizzato.

Per i produttori, il decreto introduce una frequenza minima per la valutazione delle performance degli impianti di miscelazione, mirando a prevenire la contaminazione crociata e garantire l’omogeneità nella produzione di mangimi medicati. Sono inoltre delineati aspetti specifici riguardanti la produzione di mangimi medicati per autoconsumo, includendo dettagli sulla tracciabilità dei medicinali veterinari. Infine, il sistema sanzionatorio è ridefinito sia per gli operatori del settore che per i veterinari, con particolare enfasi sull’importanza di contrastare l’antimicrobico-resistenza attraverso un uso razionale dei medicinali veterinari nei mangimi medicati e il rispetto dei requisiti igienici previsti dal regolamento.

Fonte: Report CDM n. 59

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