E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GU n.92 del 7-4-2020) il decreto 11 febbraio 2020 del Ministero della Salute sulla “Determinazione dell’indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica per l’anno 2019“.

All’art. 1 sono previsti gli indennizzi da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perché infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini e bufalini, anche specificamente per i casi in cui carni e visceri debbono essere interamente distrutti. Per gli allevamenti che non superano i 10 capi, l’indennità è aumentata del 50% per capo. Nelle tabelle allegate al DM sono fissate le indennità per categoria, età e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti. Le misure delle indennità di cui all’art. 1 decorrono dal 1° gennaio 2019 per gli animali abbattuti nel corso del 2019. L’art. 2 prevede invece le specifiche per gli indennizzi previsti per ovini e caprini infetti da brucellosi.

Le disposizioni finali di cui all’art. 3 prevedono che le maggiorazioni dell’indennità di abbattimento previste dall’art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218 si applicano anche ai casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi.

Il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Qui è disponibile il documento completo.

Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana