REGOLAMENTO (UE) 2019/977 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2019

che modifica gli allegati II e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di aclonifen, Beauveria bassiana ceppo PPRI 5339, Clonostachys rosea ceppo J1446, fenpirazamina, mefentrifluconazolo e penconazolo in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze aclonifen, fenpirazamina e penconazolo sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze Beauveria bassiana ceppo PPRI 5339 e mefentrifluconazolo non sono stati fissati LMR specifici e tali sostanze non sono state inserite nell’allegato IV di detto regolamento; si applica pertanto il valore di base di 0,01 mg/kg stabilito all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento. La Clonostachys rosea ceppo J1446 è stata inserita nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sotto la voce Gliocladium catenulatum ceppo J1446.

(2)

Il 22 luglio 2017 la commissione del Codex alimentarius (CAC) ha adottato i limiti massimi di residui del Codex (CXL) per il penconazolo. Il 6 luglio 2018 la CAC ha adottato i CXL per la fenpirazamina.

(3)

In conformità all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, le norme internazionali vigenti o d’imminente perfezionamento sono prese in considerazione nell’elaborazione o nell’adeguamento della legislazione alimentare, salvo se tali norme o loro parti pertinenti sono inefficaci o inadeguate per il conseguimento dei legittimi obiettivi della legislazione alimentare, se vi è una giustificazione scientifica in tal senso o se il livello di protezione che assicurano non è quello ritenuto adeguato nell’Unione. Inoltre, in conformità all’articolo 13, lettera e), di tale regolamento, l’Unione è tenuta a promuovere la coerenza tra gli standard tecnici internazionali e la legislazione in materia alimentare, assicurando al contempo che l’elevato livello di protezione adottato nell’Unione non venga ridotto.

(4)

I CXL per le sostanze penconazolo e fenpirazamina sono sicuri per i consumatori dell’Unione ed è pertanto opportuno inserirli come LMR nel regolamento (CE) n. 396/2005.

(5)

Nel quadro di una procedura di autorizzazione dell’impiego di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva aclonifen su «erbe fresche e fiori commestibili» e sedano rapa, una domanda di modifica degli LMR vigenti è stata presentata a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(6)

In conformità all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 tale domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato e la relazione di valutazione è stata trasmessa alla Commissione.

(7)

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha esaminato la domanda e la relazione di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se pertinente, per gli animali, e ha emesso un parere motivato sugli LMR proposti. Essa ha trasmesso tale parere al richiedente, alla Commissione e allo Stato membro interessato e lo ha reso disponibile al pubblico.

(8)

L’Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative ai dati e che, sulla base di una valutazione dell’esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei, le modifiche richieste per gli LMR erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. Essa ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche della sostanza. Né l’esposizione lungo tutto l’arco della vita a questa sostanza attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerla, né l’esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.

(9)

Nel quadro dell’approvazione della sostanza attiva mefentrifluconazolo, una domanda riguardante gli LMR era stata inserita nel fascicolo sintetico a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. La domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, di detto regolamento. L’Autorità ha esaminato la domanda e formulato una conclusione sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva come antiparassitario, nella quale ha raccomandato di fissare LMR sulla base degli impieghi rappresentativi su orzo, avena, segale e frumento secondo le buone pratiche agricole (BPA) nell’Unione.

(10)

Nel contesto del rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva Gliocladium catenulatum ceppo J1446, l’Autorità ha raccomandato di inserire tale sostanza nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005. A motivo di recenti modifiche delle norme tassonomiche, il ceppo J1446 è stato trasferito alla specie Clonostachys rosea.

(11)

Nel contesto dell’approvazione della sostanza attiva Beauveria bassiana ceppo PPRI 5339, l’Autorità ha presentato una conclusione sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva come antiparassitario. In tale contesto l’Autorità non ha potuto trarre conclusioni sulla valutazione del rischio dietetico per i consumatori poiché mancavano alcune informazioni ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Tale ulteriore analisi è menzionata nella relazione di esame, nella quale si conclude che l’organismo non è patogeno per l’uomo e nessun metabolita tossico o tossina dovrebbe essere presente negli alimenti a seguito dell’impiego della sostanza attiva. Alla luce di tali conclusioni, la Commissione ritiene che sia opportuno inserire la Beauveria bassiana ceppo PPRI 5339 nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

(12)

Per quanto riguarda il penconazolo, diversi LMR sono stati modificati dal regolamento (UE) 2019/89 della Commissione. Tale regolamento riduce gli LMR per vari prodotti al limite di determinazione a partire dal 13 agosto 2019. Ai fini della certezza del diritto, è opportuno che gli LMR per il penconazolo, stabiliti nel presente regolamento, si applichino a partire dalla stessa data.

(13)

In base ai pareri motivati e alle conclusioni dell’Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(14)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica tuttavia a partire dal 13 agosto 2019 relativamente agli LMR per il penconazolo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

Per consultare il Regolamento completo e l’allegato con le modifiche, clicca qui.

 

 

Fonte: Eur-Lex