DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1970 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2019

che modifica l’allegato II della decisione 93/52/CEE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) e l’allegato II della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenni da brucellosi di alcune regioni della Spagna e gli allegati I e II della decisione 2008/185/CE per quanto riguarda la qualifica di indenni e l’approvazione dei programmi di eradicazione della malattia di Aujeszky di alcune regioni dell’Italia

[notificata con il numero C(2019) 8378]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini, in particolare l’allegato A, capitolo 1, sezione II,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, l’articolo 10, paragrafo 2, e l’allegato A, parte II, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 91/68/CEE fissa le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi di ovini e caprini nell’Unione. Essa stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri, o loro regioni, possono essere riconosciuti come ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) per quanto riguarda gli allevamenti ovini e caprini.

(2) La decisione 93/52/CEE della Commissione prevede che le regioni degli Stati membri elencate nell’allegato II della medesima decisione siano riconosciute come ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) per quanto riguarda gli allevamenti ovini e caprini, in conformità alle condizioni di cui alla direttiva 91/68/CEE.

(3) La Spagna ha presentato alla Commissione la documentazione attestante che la Comunità autonoma di Murcia, la provincia di Toledo della Comunità autonoma di Castilla-La Mancha e le province di Huelva, Siviglia e Cordoba della Comunità autonoma dell’Andalusia soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 91/68/CEE per essere riconosciute come ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) per quanto riguarda gli allevamenti ovini e caprini.

(4) In seguito alla valutazione di tale documentazione giustificativa, la Comunità autonoma di Murcia, la provincia di Toledo della Comunità autonoma di Castilla-La Mancha e le province di Huelva, Siviglia e Cordoba della Comunità autonoma dell’Andalusia dovrebbero essere riconosciute come ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) per quanto riguarda gli allevamenti ovini e caprini.

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II della decisione 93/52/CEE.

(6) La direttiva 64/432/CEE si applica agli scambi di animali delle specie bovina e suina all’interno dell’Unione. Essa stabilisce le condizioni alle quali uno Stato membro, o una sua regione, può essere dichiarato ufficialmente indenne da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(7) A norma dell’articolo 2 della decisione 2003/467/CE della Commissione (4) le regioni degli Stati membri elencate nell’allegato II, capitolo 2, della medesima sono dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(8) La Spagna ha presentato alla Commissione la documentazione attestante che la Comunità autonoma di Aragona e la provincia di León della Comunità autonoma di Castilla y León soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE per essere riconosciute come ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(9) In seguito alla valutazione di tale documentazione giustificativa, la Comunità autonoma di Aragona e la provincia di León della Comunità autonoma di Castilla y León dovrebbero essere riconosciute come ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II della decisione 2003/467/CE.

(11) L’articolo 10 della direttiva 64/432/CEE prevede che se uno Stato membro ritiene che il proprio territorio sia indenne, totalmente o in parte, dalla malattia di Aujeszky, esso debba presentare alla Commissione la documentazione giustificativa appropriata. Tale articolo prevede anche che possano essere richieste garanzie complementari per gli scambi all’interno dell’Unione di animali della specie suina.

(12) L’articolo 9 della direttiva 64/432/CEE prevede che qualora uno Stato membro abbia, per tutto il suo territorio o parte di esso, un programma nazionale obbligatorio di lotta contro la malattia di Aujeszky, esso possa sottoporlo alla Commissione per ottenerne l’approvazione. Tale articolo prevede anche che possano essere richieste garanzie complementari per gli scambi all’interno dell’Unione di animali della specie suina.

(13) La decisione 2008/185/CE della Commissione (5) stabilisce garanzie supplementari per gli spostamenti di suini tra gli Stati membri. Tali garanzie sono collegate alla classificazione degli Stati membri o delle loro regioni secondo la loro qualifica sanitaria per la malattia di Aujeszky.

(14) L’allegato I della decisione 2008/185/CE contiene un elenco di Stati membri o loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky.

(15) L’Italia ha presentato alla Commissione la documentazione attestante la conformità della regione Friuli-Venezia Giulia alle condizioni stabilite dalla decisione 2008/185/CE per essere riconosciuta indenne dalla malattia di Aujeszky.

(16) In seguito alla valutazione di tale documentazione giustificativa, la regione Friuli-Venezia Giulia dovrebbe essere riconosciuta indenne dalla malattia di Aujeszky.

(17) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I della decisione 2008/185/CE.

(18) L’allegato II della decisione 2008/185/CE contiene un elenco di Stati membri o loro regioni in cui si applicano programmi nazionali riconosciuti di controllo per l’eradicazione della malattia di Aujeszky.

(19) L’Italia ha presentato alla Commissione la documentazione giustificativa per ottenere l’approvazione dei suoi programmi di controllo per l’eradicazione della malattia di Aujeszky per le regioni Piemonte e Umbria e per l’inserimento di queste regioni nell’elenco di cui all’allegato II della decisione 2008/185/CE.

(20) In seguito alla valutazione di tale documentazione giustificativa i programmi nazionali di controllo per l’eradicazione della malattia di Aujeszky per le regioni Piemonte e Umbria dovrebbero essere approvati.

(21) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II della decisione 2008/185/CE.

(22) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato II della decisione 93/52/CEE è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione.

Articolo 2

L’allegato II della decisione 2003/467/CE è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Gli allegati I e II della decisione 2008/185/CE sono sostituiti dal testo dell’allegato III della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2019

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

 

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Fonte: Eur-Lex