Oggetto: Armonizzazione delle modalità di verifica di taluni requisiti strutturali/gestionali in ambito Export verso Paesi Terzi di alimenti di origine animale.

Si prende spunto da segnalazioni pervenute allo scrivente ufficio, in particolare da Assica, in merito alla mancanza di armonizzazione tra le Autorità Competenti Locali (ACL) nelle modalità di verifica delle misure correttive predisposte per adempiere a segnalazioni di non conformità da parte di team ispettivi di Paesi Terzi, in particolare per quanto concerne la gestione dei pericoli (infestanti) collegati alle bocche di carico e scarico degli stabilimenti di prodotti a base di carne.
Nel raccogliere l’invito a fornire indicazioni atte a garantire un approccio nazionale armonizzato su questa particolare tematica, sempre nell’ottica del miglioramento del sistema generale, appare opportuno cogliere l’occasione per inquadrare tale problematica in un contesto più generale che prenda in considerazione questo e altri requisiti strutturali/gestionali non meglio definiti in accordi o protocolli, ma comunque entrati a pieno diritto nella consuetudine di quelle verifiche che i servizi veterinari locali devono effettuare al fine di rendere sempre più pronti ed efficaci i sistemi di gestione dei rischi attuati dagli OSA maggiormente votati all’internazionalizzazione delle proprie produzioni di alimenti di origine animale.
Nel corso degli anni, infatti, il sistema produttivo e quello dei controlli ufficiali Italiano è stato sottoposto a diversi audit e verifiche da parte di delegazioni ispettive di svariati Paesi Terzi i cui riscontri hanno certamente contribuito ad evidenziare alcune criticità che hanno richiesto un particolare livello di attenzione e la predisposizione di interventi volti al miglioramento delle strutture produttive e della loro gestione.
Tra gli aspetti affrontati negli ultimi tempi si segnalano quelli inseriti nella tabella allegata alla presente, attraverso la quale si intendono fornire anche indicazioni utili all’armonizzazione sia delle modalità di verifica da parte delle ACL sia di quelle gestionali da parte degli OSA.
Appare opportuno segnalare altresì che, sebbene alcune criticità siano segnalate nel contesto delle attività di verifica dei requisiti per l’export verso i Paesi Terzi, queste sono rilevanti anche ai sensi delle vigenti normative comunitarie e nazionali (Reg. CE 852/2004 in particolare). Le stesse normative mettono comunque a disposizione delle ACL anche principi e indicazioni utili a garantire un approccio armonizzato in particolare per quanto riguarda le verifiche di congruità, completezza ed efficacia delle azioni correttive condotte dall’OSA.
A tale riguardo si richiamano, tra le altre, le seguenti indicazioni tratte dalle “Linee guida sui criteri per l’individuazione delle non conformità negli stabilimenti del settore carne e latte e verifica della completezza ed efficacia delle azioni correttive adottate dall’operatore del settore alimentare” (Repertorio Atti n.: 117/CSR del 25/07/2012), in particolare, per quanto riguarda la verifica delle azioni correttive adottate dagli stabilimenti:

…(omissis)… In linea di principio una azione correttiva consta di quattro componenti:

  1. trattamento della non conformità ed eventuale identificazione, segregazione e trattamento degli alimenti contaminati o a rischio di contaminazione;
  2. identificazione e rimozione della causa che ha portato alla manifestazione della NC;
  3. verifica che il processo sia stato riportato sotto controllo (verifica dell’efficacia delle misure adottate al punto precedente);
  4. attuazione delle misure atte a prevenire il ripetere della stessa non conformità o di non conformità diverse riferibili a cause della stessa natura…(omissis)…

…(omissis)… La verifica della congruità, completezza ed efficacia delle azioni correttive deve riguardare tutte e quattro le componenti dell’azione correttiva. La mancata adozione anche di uno solo degli elementi che costituiscono un’azione correttiva deve portare l’autorità competente a esprimere un giudizio di incompletezza dell’azione correttiva stessa e all’applicazione, tra le altre, delle pertinenti azioni di cui all’art. 54 del regolamento (CE) n. 882/2004 e, se del caso, delle sanzioni di cui all’articolo 55 dello stesso regolamento.
Non è di norma un compito dell’organismo del controllo ufficiale indicare le azioni correttive da adottare che sono lasciate alla libera scelta dell’OSA nel rispetto degli obiettivi della norma e dei tempi stabiliti dall’autorità competente. Quest’ultima deve solo verificare l’adozione, la completezza e l’efficacia delle azioni correttive adottate dall’OSA entro i limiti prescritti …(omissis)…

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Fonte: ULSS4 Veneto