Con la notifica n. 2020/0031/I – C60A, il Ministero dello Sviluppo Economico italiano ha inviato alla Commissione europea lo Schema di decreto ministeriale che stabilisce la forma di presentazione e le condizioni di utilizzo del logo nutrizionale facoltativo complementare alla dichiarazione nutrizionale in applicazione dell’art. 35 del Reg. (UE) 1169/2011. I prodotti interessati sono gli alimenti preimballati di cui all’art. 2, par. 2, lett. e) del Reg. (UE) n. 1169/2011.

Contenuti principali

Il progetto di decreto è adottato in applicazione dell’art. 35 del Reg. (UE) n. 1169/2011.
L’Italia desidera raccomandare agli operatori del settore alimentare l’utilizzo di una forma di espressione complementare della dichiarazione nutrizionale. Gli operatori sono lasciati liberi di impegnarsi volontariamente sulla strada dell’apposizione di tale forma raccomandata. Tale forma sarà un logo denominato NutrInform Battery. Il progetto di decreto descrive i principi generali che le imprese dovranno rispettare nella realizzazione delle etichette.
La Commissione attraverso l’art. 35 del Reg. (UE) n. 1169/2011 consente agli Stati membri di adottare forme di espressione in etichetta atte a facilitare la comprensione, delle caratteristiche nutrizionali di un alimento. Il considerando n. 34 del Reg. (UE) n. 1169/2011 conferma che le informazioni nutrizionali fungono da supporto e non si sostituiscono a specifiche azioni dietetiche nell’ambito di politiche sanitarie pubbliche. Il considerando n. 43 riporta che le forme supplementari di espressione non si sostituiscono pertanto alla dichiarazione nutrizionale, ma aiutano a comprendere meglio le sue informazioni.
La finalità delle forme supplementari di etichettatura nutrizionale dell’art. 35 è quindi quella di agevolare l’informazione sui livelli di assunzione di tali nutrienti e non di combinare la diversa composizione degli stessi per formulare una graduatoria degli alimenti. Lo scopo delle forme supplementari dell’etichettatura nutrizionale è unicamente quello di essere un mezzo informativo, che in quanto tale ha già una valenza educativa che evita quindi che il consumatore faccia scelte troppo generalizzate sostituendo ed annullando l’efficacia di specifiche politiche di educazione nutrizionale.
Il sistema individuato quindi coerentemente si affianca agli orientamenti suggeriti dall’High Level Group on Nutrition and Physical Activity presso la Commissione europea. Tra i vari sistemi volontari presenti a livello internazionale l’unico che appare rispondere a questi criteri è quello delle icone RI (Reference Intakes) sviluppate dall’Industria europea sin dal 2005 (c.d. icone GDA), con approccio non direttivo né discriminatorio, informando senza prescrivere e stimolando la crescita culturale del consumatore attraverso una forma grafica semplice.
L’Italia, utilizzando come base scientifica le RI ha ipotizzato una sorta di evoluzione delle attuali icone AR (ex GDA) attraverso lo sviluppo di una forma grafica che sia di più facile comprensione per il consumatore e che gli consenta quindi di comprendere in maniera immediata quanto la porzione dell’alimento che si andrà a consumare contribuisce al suo fabbisogno di energia e degli altri nutrienti su cui deve essere posta una particolare attenzione (grassi, grassi saturi, zuccheri e sale).

Perché questo decreto?

La sperimentazione italiana è partita, nel 2018 svolgendo un’indagine su un campione di 1.500 consumatori intervistati on line. Nel 2019 è stata avviata una ulteriore indagine della durata di un mese, avviata sulla base di un Protocollo metodologico elaborato da CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria e l’Istituto Superiore di Sanità su un Panel di 300 consumatori divisi in tre gruppi, con compilazione del Nutrition Knowledge Questionnaire.
Le risultanze di questa ulteriore attività di sperimentazione hanno evidenziato che i consumatori hanno interesse verso un sistema di etichettatura che informi ed educhi. Tutte le famiglie utilizzate nell’indagine, indipendentemente dalla classe sociale, hanno dimostrato un forte interesse. Il confronto tra due sistemi, italiano e francese, ha permesso di rilevare che il sistema a batteria risulta aumentare le conoscenze nutrizionali del campione di studio. L’aumento delle conoscenze nutrizionali nel campione esaminato riflette la capacità della etichettatura con la “batteria” di stimolare il consumatore a informarsi di più sulla sana alimentazione. I risultati della sperimentazione portano pertanto a concludere che un’etichetta che “informa” è più accettata dal consumatore che quindi farà delle scelte che terranno conto delle reali caratteristiche fisiche di ciascun consumatore adattando il consumo degli alimenti presenti in ogni differente paniere alla propria dieta.
Il sistema volontario si prevede non debba essere adottato dai prodotti DOP, IGP e STG in quanto tali regimi di qualità, promossi dall’Unione europea con il Reg. (UE) n. 1151/2012, sono riconosciuti dal consumatore grazie al marchio di qualità ivi apposto. L’apposizione di un logo di natura nutrizionale, seppure facoltativo, a fianco al marchio di qualità dei prodotti DOP, IGP e STG farebbe perdere agli stessi la loro distintività agli occhi dei consumatori.
Tenendo conto delle considerazioni summenzionate, è stato ritenuto opportuno, proporzionato e conveniente raccomandare il logo all’intera filiera agroalimentare, certi del fatto che il sistema così individuato non creerà ostacoli alla libera circolazione delle merci, né pregiudica la concorrenza tra gli operatori, in quanto obiettivo e non discriminatorio così come richiesto espressamente nell’articolo 35. A tal fine l’Italia auspica che, nel rispetto del principio del mutuo riconoscimento, per quanto riguarda i paesi nei quali sono già in uso forme di espressione e presentazione supplementari di etichettatura nutrizionale, i servizi della Commissione possano monitorare i distributori affinché non obblighino ad utilizzare il sistema già in uso nel paese di destinazione.

 

Da qui è possibile scaricare il documento inviato alla Commissione europea.

Fonte: Commissione Europea