Dopo il raggiungimento dellintesa Stato-Regioni, sul Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2024, nella seduta del 21 marzo u.s. arriva oggi la pubblicazione in GU Serie Generale n.112 del 15-05-2024.

Il decreto ministeriale detta la disciplina in materia di sostegno pubblico alla gestione del rischio in agricoltura sugli interventi ex ante per la campagna 2024 e disciplina altresì i criteri e le modalità d’intervento del Fondo di cui all’art. 1, comma 515, della legge 234 del 2021, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dal regolamento (UE) 2021/2115 e dal Piano strategico della PAC 2023 – 2027.

Per gli interventi SRF.01, SRF.02 e SRF.03 del PSP 2023-2027 e per gli interventi assicurativi di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per l’accesso ai benefici di cui all’art. 76 del regolamento (UE) 2115/2021 e al decreto legislativo n. 102/2004, è altresì necessario che venga elaborato, attraverso la piena integrazione tra il Sistema di gestione del rischio in ambito SIAN ed il fascicolo aziendale, un unico Piano di gestione individuale del rischio che individua l’intera potenzialità di copertura del rischio dell’agricoltore e può essere aggiornato nel corso della campagna in funzione delle modifiche eventualmente apportate al  Piano di coltivazione.

Il piano di gestione individuale del rischio di cui al paragrafo che precede costituisce elemento fondamentale per la stipula delle polizze assicurative nonché per la partecipazione alle coperture mutualistiche.

Produzioni, allevamenti, strutture, rischi e garanzie assicurabili

Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e secondo  le Modalità qui riportate i  premi  delle polizze assicurative agevolate stipulate a copertura di produzioni vegetali e animali, strutture aziendali e allevamenti zootecnici con  compagnie di assicurazione che operano nell’ambito del sistema di gestione del rischio – SGR, a seguito di sottoscrizione di apposito accordo con il Ministero ed Agea; in caso di polizze collettive, anche l’organismo collettivo di difesa di  riferimento deve risultare abilitato ad operare nel sistema tramite sottoscrizione di apposito accordo con il Ministero ed Agea.

Gli accordi su menzionati regolano le informazioni accessibili e i criteri per il loro utilizzo, oltre a specificare i dati da trasmettere al sistema descritto sopra.

Per la campagna 2024, saranno agevolabili anche le polizze o i certificati di polizza emessi prima della firma degli accordi su menzionati, a condizione che tutte le altre condizioni rimangano invariate.

Le definizioni delle avversità atmosferiche e delle garanzie che possono essere coperte da assicurazioni agevolate sono riportate nell’allegato 2 del decreto.

Combinazioni dei rischi assicurabili per le colture vegetali

Le coperture assicurative per la mancata resa delle colture vegetali possono avere le seguenti combinazioni:

  1. Polizze che coprono tutte le avversità elencate nell’allegato 1, punto 1.2 (catastrofi, frequenza e accessorie).
  2. Polizze che coprono catastrofi e almeno una avversità di frequenza (punto 1.2.2.1), eventualmente includendo avversità accessorie.
  3. Polizze che coprono almeno due avversità di frequenza, eventualmente includendo avversità accessorie.
  4. Polizze che coprono solo le avversità catastrofali.
  5. Polizze index based come stabilito nell’allegato 3.
  6. Polizze monorischio per grandine, solo per nuovi assicurati non presenti nel database degli ultimi cinque anni.

Le stesse polizze possono coprire danni da fitopatie e infestazioni parassitarie se gestite secondo le norme tecniche riconosciute dalle autorità competenti.

Sono ammissibili solo polizze che coprono perdite superiori al 20% della produzione media annua, calcolata in termini monetari. Il riconoscimento del danno avviene quando l’assicurazione verifica che la perdita supera il 20% della produzione media annua, basandosi sulla stima del perito. La soglia del 20% si applica all’intera produzione assicurata per comune. Non è consentito stipulare più polizze o certificati per la stessa coltura e comune, salvo utilizzo della coassicurazione.

Coperture assicurative per gli allevamenti e le produzioni animali

I costi di smaltimento delle carcasse animali sono assicurabili solo con polizze che coprono tutte le cause di morte, se non risarciti da altri interventi.

Le produzioni zootecniche per mancato reddito e abbattimento forzoso sono assicurabili con polizze che coprono tutte le epizoozie obbligatorie per la specie assicurata, eventualmente includendo quelle facoltative. Le polizze per mancato reddito devono coprire anche le diminuzioni di reddito dovute a provvedimenti per le aree perifocali.

Sono ammissibili solo polizze che coprono perdite superiori al 20% della produzione media annua, ad eccezione delle polizze per smaltimento carcasse. Per mancata produzione di latte e per mancata produzione di miele, il riconoscimento del danno avviene quando l’assicurazione verifica che la perdita supera il 20%, basandosi sulla stima del perito.

Per mancato reddito e abbattimento forzoso, il riconoscimento dell’evento coincide con l’emissione del provvedimento sanitario e la verifica della perdita supera il 20%.

La copertura assicurativa è riferita all’anno solare e può includere uno o più cicli produttivi. Accordi pluriennali sono possibili, ma i risarcimenti devono riguardare una singola campagna annuale. La copertura assicurativa deve comprendere l’intero allevamento per ciascuna specie animale allevata nel comune. Non è consentito stipulare più polizze o certificati per lo stesso allevamento/comune, salvo utilizzo della coassicurazione. La soglia di perdita del 20% si applica all’intero allevamento/comune.

Il risarcimento dei costi di smaltimento delle carcasse deve essere erogato come servizio, senza pagamenti diretti ai beneficiari. Le assicurazioni versano il risarcimento agli operatori che hanno prestato il servizio.

Per gli ulteriori dettagli relativi ai fondi di mutualità danni e reddito e al Fondo mutualistico nazionale avversità catastrofali – AgriCat si rimanda al testo di legge integrale qui consultabile.