Entra in vigore da oggi la Legge 1° aprile 2022 , n. 30 “Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 22 aprile 2022.

Il 15 marzo scorso è stato approvato il disegno di legge : “Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti  da filiera corta” che prevede che gli agricoltori e allevatori possano lavorare e vendere piccoli quantitativi di alimenti prodotti all’interno dell’azienda agricola o dell’attività famigliare. Nel nostro articolo “Piccole produzioni locali: il Senato approva la legge all’unanimità” abbiamo esaminato i punti principali che erano stati inseriti nella proposta di legge, e oggi, che  il testo si presenta completo e definitivo, andiamo a vedere quali siano i nuovi aspetti che sono stati dettagliati.

In particolare la Legge definisce finalità e principi e ambito di applicazione, per poi esaminare l’aspetto etichettatura in merito al quale si riporta che  “Tali prodotti possono indicare nell’etichetta, in maniera chiara e leggibile, affinché sia comprensibile al consumatore, la dicitura “PPL – piccole produzioni locali” seguita dal nome del comune o della provincia di produzione e dal numero di registrazione dell’attività, rilasciato dall’autorità sanitaria locale a seguito di sopralluogo preventivo svolto in azienda”. Gli operatori, al fine di garantire il rispetto dei requisiti cogenti in termini di rintracciabilità delle produzioni ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002, provvedono alla conservazione dell’opportuna documentazione e al mantenimento di idonee registrazioni dalla fase di produzione alla fase di commercializzazione. A tale scopo sono conservati i documenti commerciali e qualsiasi altra documentazione già prevista dalla normativa vigente, secondo le modalità e per la durata individuate con il decreto Mipaaf che verrà pubblicato entro tre mesi da oggi. Nell’ambito dello stesso decreto sarà istituito il logo “PPL – piccole produzioni locali” per i prodotti di cui sopra, la cui forma verrà scelta mediante svolgimento di un concorso di idee. Il logo sarà esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione ovvero negli spazi espositivi appositamente dedicati o è comunque posto in evidenza all’interno dei locali, anche degli esercizi della grande distribuzione, dunque in tutti i luoghi dove è consentito il consumo immediato o la vendita diretta, e può essere pubblicato anche nelle piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione.

Per quanto riguarda invece gli aspetti strutturali, gli imprenditori sono tenuti al rispetto della normativa generale in materia di igiene degli alimenti e i locali già registrati ai sensi del citato regolamento (CE) n. 852/2004 sono ritenuti conformi anche ai requisiti igienici previsti dalla presente legge attività. Entro sei mesi da oggi comunque gli Enti locali possono stabilire, al fine di semplificare la normativa in materia, i requisiti strutturali dei locali destinati alle attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti PPL, anche allo scopo di preservare le caratteristiche e le tradizioni territoriali degli stessi.

Con questa Legge viene inoltre istituita, nell’ambito del sito internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un’apposita sezione per la raccolta di tutte le informazioni utili ai fini della valorizzazione dei prodotti PPL.

E’ necessario che l’operatore interessato, o il personale che lo coadiuva, frequenti entro quindici mesi dalla registrazione dell’attività e in ogni caso prima dell’avvio delle lavorazioni, un addestramento o una formazione in materia di igiene alimentare. I corsi di formazione hanno lo scopo di far acquisire nozioni relativamente alle corrette prassi operative e buone prassi di igiene nella lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti PPL nonché, ove necessario, a elementi di microbiologia, valutazione del rischio e procedure di autocontrollo secondo la metodologia HACCP.

Entro tre mesi da oggi, il Mipaaf di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un regolamento contenente i criteri e le linee guida sulla base dei quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito della propria autonomia, individuano per i propri territori:

a) il “paniere PPL”, definito come l’elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici, anche trasformati, con l’indicazione dei relativi limitati quantitativi in termini assoluti, che rientrano nella disciplina dei prodotti PPL di cui alla presente legge, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 1, comma 1, ed entro i limiti massimi previsti, per ciascuna tipologia di prodotti PPL, dal decreto di cui al presente comma, che stabilisce altresì le modalità per l’aggiornamento delle categorie dei prodotti e dei relativi limiti massimi;

b) le modalità per l’ammissione, su domanda degli interessati, alle procedure semplificate per i prodotti PPL previste dalla presente legge;

c) le misure da applicare e i controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti PPL, anche per gli aspetti non espressamente contemplati dalla presente legge, prevedendo in ogni caso, all’atto della domanda di ammissione, un sopralluogo preventivo in azienda, con oneri a carico del richiedente, per verificare il possesso dei requisiti necessari e, per il primo anno di attività, autocontrolli su tutti i lotti di produzione;

d) le modalità di utilizzo dell’etichettatura PPL e del logo PPL di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4, nonché i relativi controlli.

Sono infine definite nel testo le sanzioni da applicare a quegli operatori che immettano sul mercato prodotti agricoli o alimentari qualificandoli, inappropriatamente, come prodotti PPL, o che utilizzino l’etichettatura  o il logo in assenza dei requisiti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro.

Restano dunque ancora da delineare delle indicazioni operative  che verranno inserite nel decreto che emanerà il Mipaaf, come sopra riportato, e che verranno recepite a livello locale dalle Regioni e Province autonome.

Nel frattempo è possibile scaricare il testo completo della legge cliccando qui.

Fonte: G.U.R.I. del 22 aprile 2022