Il 17 aprile 2019 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. Tale normativa ha previsto l’introduzione di un livello minimo di tutela comune a tutta l’Unione europea, e ha indicato un elenco di pratiche commerciali sleali vietate e un elenco di pratiche che saranno autorizzate solo se concordate in termini chiari e univoci al momento della conclusione dell’accordo di fornitura. L’obiettivo del legislatore è stato, dunque, quello di proteggere il fornitore da eventuali pratiche commerciali sleali adottate da un acquirente più forte economicamente.

Gli Stati Membri hanno avuto tempo fino al 1° maggio 2021 per l’adottare delle disposizioni attuative ed applicarle, a livello nazionale, dal 1° novembre 2021. In particolare, per quel che riguarda l’Italia, le disposizioni, che hanno modificato e integrato la disciplina già vigente sulla cessione dei prodotti agricoli e alimentari prevedendo un regime più restrittivo rispetto a quanto introdotto dalla Direttiva, sono state raccolte e pubblicate nel Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

Tra le principali pratiche ritenute sleali troviamo ad esempio:

  1. Pagamenti a più di 30 giorni per prodotti agricoli e alimentari deperibili.
  2. Pagamenti a più di 60 giorni per altri prodotti agricoli e alimentari.
  3. Annullamenti con preavviso breve (meno di 30 giorni) di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili.
  4. Modifiche contrattuali unilaterali da parte dell’acquirente.
  5. Pagamenti richiesti dall’acquirente non connessi alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari del fornitore.
  6. Pagamenti per il deterioramento e/o la perdita di prodotti agricoli e alimentari (verificatisi presso i locali dell’acquirente) trasferiti indebitamente dall’acquirente al fornitore.
  7. Rifiuto di un acquirente di confermare per iscritto un accordo di fornitura.
  8. Uso improprio dei segreti commerciali del fornitore da parte dell’acquirente.
  9. Ritorsioni commerciali da parte dell’acquirente.
  10. Pagamento dei costi sostenuti per esaminare i reclami dei clienti trasferito indebitamente dall’acquirente al fornitore.
  11. L’acquirente restituisce al fornitore i prodotti agricoli e alimentari rimasti invenduti senza corrispondere alcun pagamento per tali prodotti, nonostante ciò, non sia stato precedentemente concordato.
  12. L’acquirente richiede al fornitore di farsi carico dei costi dell’immagazzinamento, dell’esposizione l’inserimento in listino di prodotti agricoli e alimentari, nonostante ciò, non sia stato precedentemente concordato.
  13. L’acquirente richiede al fornitore di farsi carico del costo degli sconti sui prodotti agricoli e alimentari venduti come parte di una promozione, nonostante ciò non sia stato precedentemente concordato.
  14. L’acquirente richiede al fornitore di pagare i costi della pubblicità, nonostante ciò non sia stato precedentemente concordato.
  15. L’acquirente richiede al fornitore di pagare i costi del marketing, nonostante ciò non sia stato precedentemente concordato.
  16. L’acquirente richiede al fornitore di pagare i costi del personale incaricato di organizzare gli spazi destinati alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari del fornitore, nonostante ciò non sia stato precedentemente concordato.

Il D.L. 198/2021 indica, all’articolo 8, che le denunce possono essere presentate, dai  soggetti stabiliti nel territorio nazionale, all’ICQRF, il quale svolge i seguenti compiti: avvia e conduce le indagini, chiede ad acquirenti e fornitori di rendere disponibili le informazioni necessarie a condurre le indagini, effettua ispezioni in loco, accerta la violazione, avvia procedimenti finalizzati a stabilire eventuali sanzioni amministrative, pubblica su apposita sezione del sito internet i provvedimenti sanzionatori inflitti, nonché una relazione annuale sulle attività di controllo svolte.

Come si possono denunciare le pratiche sleali all’ICQRF?

Per denunciare una pratica sleale è necessario:

1) Scaricare modulo di denuncia e modulo di sintesi (disponibili QUI).
2) Compilare modulo di denuncia e modulo di sintesi. Le informazioni indicate nei moduli costituiscono elementi essenziali dell’istanza di intervento. L’ICQRF può richiedere in qualsiasi momento integrazioni ai documenti forniti. Qualora si vogliano denunciare più pratiche sleali, è necessario presentare più denunce.
3) Inviare il modulo di denuncia e tutti gli allegati richiesti,  compilato e sottoscritto del legale rappresentante alla casella di posta elettronica: pratichesleali@politicheagricole.it.

La Commissione europea, al fine di valutare l’efficacia delle misure adottate dagli Stati membri sulla Direttiva (UE) 2019/633 sta conducendo delle indagini annuali. A tal proposito, sul sito del Masaf è pubblicato e disponibile un sondaggio (clicca QUI), destinato ai fornitori, che potrà essere compilato entro il prossimo 15 marzo 2023.

Fonte: Masaf – Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste