Pubblicato sul sito del Masaf e ancora in corso di registrazione il “Decreto 124922 del 27.02.2023 recante modalità attuative e invito a presentare proposte per le campagne assicurative 2021-2022 – Polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali, delle polizze sperimentali indicizzate e delle polizze sperimentali sui ricavi. Decreto Legislativo n. 102/2004″.

Nel testo del documento si individuano i termini, le modalità e le procedure di erogazione dell’aiuto sui premi assicurativi in conformità alle disposizioni di cui ai decreti 12 gennaio 2015 e 24 luglio 2015, nonché ai dettami dei Piani di gestione dei rischi in agricoltura 2021 e 2022 e del combinato disposto dei regolamenti (UE) n.702/2014 e n.2008/2020.

I soggetti ammissibili sono gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese o nell’anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome di Trento e di Bolzano, titolari di Fascicolo aziendale ai sensi del decreto 12 gennaio 2015.

Gli interventi ammissibili sono esclusivamente quelli relativi alla stipula di una polizza a copertura dei rischi sulle strutture aziendali o dei costi di smaltimento delle carcasse animali e quelli relativi alla stipula di polizze sperimentali. La sottoscrizione delle polizze assicurative agevolate è volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale, e vengono dettagliate le condizioni che devono soddisfare gli interventi oggetto di aiuto (articolo 4).

Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per il pagamento dei premi di assicurazione relativi a polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali e delle polizze sperimentali.

Al fine della presentazione della domanda di aiuto è necessario che il richiedente abbia: costituito o aggiornato il proprio Fascicolo aziendale, provveduto all’informatizzazione della polizza, nonché provveduto a notificare e aggiornare i dati dell’allevamento in Anagrafe zootecnica.

Le domande di aiuto vanno inviate all’Organismo pagatore AGEA compilando il modello predisposto, i cui contenuti sono descritti nell’allegato 2 al presente decreto, ed esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dal suddetto organismo, secondo una delle seguenti modalità:
a) direttamente sul sito www.agea.gov.it, sottoscrivendo l’atto tramite firma digitale o firma elettronica mediante codice OTP, per le aziende agricole che hanno registrato la propria anagrafica sul portale AGEA (utenti qualificati);
b) in modalità assistita sul portale SIAN www.sian.it per le aziende agricole che hanno conferito mandato a un Centro autorizzato di assistenza agricola (CAA) accreditato dall’Organismo pagatore AGEA.

Le domande di aiuto possono essere presentate entro il 21 aprile 2023. Laddove tale termine cada in un giorno non lavorativo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) il PAI;
b) la polizza;
c) la documentazione attestante la spesa sostenuta, opportunamente quietanzata, e la tracciabilità dei pagamenti alle Compagnie assicurative secondo le modalità indicate al comma 12. In caso di polizze collettive il pagamento è dimostrato dalla quietanza del premio complessivo riferita alla polizza-convenzione rilasciata dalla Compagnia assicurativa all’Organismo collettivo, unitamente ad una distinta con l’importo suddiviso per i singoli certificati di polizza;
d) copia del documento di identità in corso di validità.

Tutte le domande di aiuto presentate sono sottoposte a controlli di ricevibilità e di ammissibilità atti a verificare il possesso dei requisiti necessari per la concessione ed erogazione del contributo. I controlli sono effettuati dall’Organismo pagatore AGEA.

L’Organismo pagatore AGEA provvede ad approvare l’elenco dei beneficiari ammessi a finanziamento, comprensivo dell’indicazione della spesa ammessa e dell’aiuto spettante. Gli esiti istruttori dei controlli svolti, compresi gli esiti derivanti dalle attività di riesame e gli esiti dei controlli propedeutici all’erogazione dell’aiuto, sono comunicati al Ministero e certificati negli specifici decreti di pagamento dell’Agenzia. L’elenco dei beneficiari ammessi all’aiuto è reso disponibile in ambito SIAN e pubblicato sul sito internet del Ministero.
AGEA provvede infine all’erogazione dell’aiuto spettante, anche in più soluzioni, tramite bonifico sulle coordinate bancarie indicate dai beneficiari all’atto di presentazione della domanda di aiuto.

Il decreto si conclude con una serie di allegati che elenchiamo di seguito:

Allegato 1 – Strutture aziendali, allevamenti zootecnici, produzioni, rischi assicurabili e loro combinazioni
Allegato 2a – Modello domanda di aiuto Strutture aziendali
Allegato 2b – Modello domanda di aiuto Smaltimento carcasse
Allegato 2c – Modello domanda di aiuto Polizze sperimentali
Allegato 3 – Documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti

Il documento completo è disponibile cliccando QUI!