E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il

REGOLAMENTO (UE) 2019/759 DELLA COMMISSIONE
del 13 maggio 2019
che stabilisce misure transitorie per l’applicazione di prescrizioni in materia di sanità pubblica relative alle importazioni di alimenti contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale (prodotti composti).

Il Reg. (CE) n. 853/2004 apporta cambiamenti significativi alle norme e alle procedure di sanità pubblica (sicurezza alimentare) cui devono attenersi gli operatori del settore alimentare (OSA). In particolare esso stabilisce determinate condizioni per l’importazione nell’Unione Europea di alimenti contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale (prodotti composti). Oltre a questo regolamento, vi sono altre norme relative ai prodotti composti, nello specifico:

  1. il Reg. (UE) 2017/185 che prevede misure transitorie in deroga (fino al 31 dicembre 2020) per gli OSA che importano prodotti composti diversi da quelli di cui all’art. 3, paragrafi 1 e 3, del Reg. (UE) n. 28/2012 della Commissione (3) per i quali le condizioni in materia di sanità pubblica per l’importazione nell’Unione non sono ancora state stabilite a livello dell’Unione;
  2. il Reg. (UE) 2016/429 («normativa in materia di sanità animale»), che stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo; esso si applica ai prodotti di origine animale e, di conseguenza, ai prodotti composti come definiti all’art. 2, lettera a), della decisione 2007/275/CE, ovvero: “«prodotto composto»: un prodotto alimentare destinato al consumo umano contenente sia prodotti trasformati di origine animale sia prodotti di origine vegetale, compresi quei prodotti alimentari per i quali la trasformazione del prodotto primario è parte integrante della produzione del prodotto finale“. Quando diventerà applicabile a decorrere dal 21 aprile 2021, il regolamento stabilirà prescrizioni relative all’ingresso nell’UE di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi e territori terzi.

Al fine di garantire coerenza e chiarezza giuridica e per facilitare agli operatori e alle autorità competenti la transizione verso le nuove norme, è necessario disporre di un’unica data di applicazione delle nuove condizioni di importazione per i prodotti composti di cui all’art. 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 853/2004. In questo contesto, il Reg. (UE) 2019/759 stabilisce misure transitorie per l’applicazione di determinate disposizioni del Reg. (CE) n. 853/2004 per un periodo che va dal 1o gennaio 2021 al 20 aprile 2021.

In particolare, l’articolo 3 stabilisce la deroga concernente le prescrizioni in materia di sanità pubblica relative alle importazioni di alimenti contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale. Nello specifico, agli OSA che importano alimenti contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale diversi da quelli di cui all’art. 3, paragrafi 1 e 3, del Reg. (UE) n. 28/2012 non si applicano le prescrizioni di cui all’art. 6, paragrafo 4 del Reg. (CE) 653/2004, che riportiamo per intero qui di seguito:

Articolo 6
Prodotti di origine animale di provenienza esterna dalla Comunità

1. Gli operatori del settore alimentare che importano prodotti di origine animale da paesi terzi provvedono affinché l’importazione avvenga esclusivamente se:

a) il paese terzo di spedizione figura in un elenco, compilato a norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 854/2004, di paesi terzi dai quali sono consentite le importazioni di tali prodotti;

b)

i) lo stabilimento da cui il prodotto è stato spedito ed ottenuto o preparato figura in un elenco, compilato a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004, di stabilimenti dai quali sono consentite le importazioni di tale prodotto, ove applicabile;
ii) nel caso delle carni fresche, delle carni macinate, delle preparazioni di carni, dei prodotti a base di carne e delle CSM, il prodotto è stato fabbricato con carni ottenute da macelli e laboratori di sezionamento inseriti in elenchi compilati ed aggiornati a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004 o in stabilimenti comunitari riconosciuti;
iii) nel caso dei molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini, l’area di produzione è inserita in un elenco compilato a norma dell’articolo 13 del succitato regolamento, ove applicabile;

c) il prodotto soddisfa:

i) i requisiti stabiliti dal presente regolamento, compresi i requisiti in materia di bollatura sanitaria e marchiatura di identificazione di cui all’articolo 5:
ii) i requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 852/2004;
e
iii) le condizioni di importazione previste dalla normativa comunitaria che disciplina i controlli all’importazione dei prodotti di origine animale;

d) sono soddisfatti i requisiti previsti dall’articolo 14 del regolamento (CE) n. 854/2004 concernenti i certificati e i documenti, ove applicabile.

2. In deroga al paragrafo 1, l’importazione di prodotti della pesca può inoltre aver luogo secondo le disposizioni speciali di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 854/2004.

3. Gli operatori del settore alimentare che importano prodotti di origine animale provvedono affinché:

a) i prodotti siano messi a disposizione per un controllo all’importazione ai sensi della direttiva 97/78/CE ( 2 );

b) l’importazione sia conforme ai requisiti della direttiva 2002/99/CE ( 3 );

e

c) le operazioni sotto il loro controllo effettuate dopo l’importazione siano svolte conformemente ai requisiti dell’allegato III.

4. Gli operatori del settore alimentare che importano alimenti contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale assicurano che tali alimenti soddisfino i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 per quanto concerne i prodotti trasformati di origine animale. Essi devono inoltre poter dimostrare [per esempio attraverso documenti o certificati appositi, che non devono necessariamente avere il formato di cui al paragrafo 1, lettera d)] di aver ottemperato a tale prescrizione.”

Le importazioni di tali prodotti devono essere conformi alle prescrizioni in materia di sanità pubblica applicabili alle importazioni, vigenti nello Stato membro di importazione. Il Regolamento entrerà in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione ion Gazzetta Ufficiale e si applicherà dal 1o gennaio 2021 al 20 aprile 2021; esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

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